Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2230 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2230 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 5/2026 CC – 07/01/2026
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
visti gli atti, letti il provvedimento impugnato, il ricorso degli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME e la memoria difensiva; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME sentite le conclusioni del Pubblico ministero nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso uditi entrambi i difensori che ha insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME (cl. 87) ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno del 02/10/2025 che, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, ha annullato, per insussistenza delle esigenze cautelari, l’ordinanza del Gip del Tribunale di Salerno che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309/90 (capo 74) e violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90 (capo 84bis) .
La difesa, premesso di avere interesse a ricorrere al fine di spendere la decisione nel successivo procedimento per la riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. e al fine di evitare che il pubblico ministero possa procedere col rito dell’immediato cautelare, affida il ricorso a due motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione dell’art. 407 cod. proc. pen., nonchØ la mancanza di motivazione.
La censura attiene alla ritenuta utilizzabilità delle chat esistenti sui cripto-telefonini SKY ECC trasmesse per mezzo di OEI dall’autorità giudiziaria francese in forza delle quali erano state elevate le imputazioni di cui ai capi 74 e 84bis della rubrica. Si precisa che l’OEI risulta emesso il 16/11/2023 nell’ambito del procedimento n. 1283/23 mod. 44 a carico di ignoti.
In particolare, si evidenziano due profili di inutilizzabilità: il primo poichØ l’OEI veniva emesso oltre il termine massimo di durata delle indagini preliminari, senza che il pubblico ministero procedesse all’archiviazione della notizia di reato e alla successiva riapertura delle indagini riguardo precedente iscrizione annoverata dal ricorrente per il medesimo fatto; il secondo che l’OEI veniva emesso il 16/11/2023 in un procedimento iscritto a carico di ignoti (RG n. NUMERO_DOCUMENTO23 mod 44), benchØ si dichiarava espressamente che il COGNOME – già compiutamente identificato – fosse responsabile dei reati di associazione camorristica e finalizzata al traffico di stupefacenti.
A sostegno delle censure si evidenzia che l’indagato veniva iscritto il 18/12/2019 nell’ambito del proc. pen. n. 2968/19 RGNR per i reati di cui agli artt. 73-74 d.P.R. n. 309/90, aggravati ex art. 416bis .1 cod. pen. commessi in Pagani dal mese di dicembre 2019 con condotta perdurante, poi sfociato nella condanna di altri coindagati nel 2024 da parte del Tribunale di Nocera Inferiore per il reato associativo e altri delitti scopo e che con l’odierna contestazione (capo 74 circoscritta dal 2020 al marzo 2021) non si formulavano accuse per fatti nuovi, assorbiti nella permanenza del reato associativo, ma si contestava l’appartenenza in seno alla consorteria di cui al procedimento n. 2968/19 sopra menzionato in relazione al quale, per come evidenziato, il ricorrente veniva iscritto come indagato il 18/12/2019. In tale procedimento era stata esercitata l’azione penale nei confronti di altri coindagati, mentre l’iscrizione del ricorrente era rimasta pendente (stralciata) senza che il pubblico ministero assumesse nei suoi confronti le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale (archiviazione o richiesta di rinvio a giudizio). A conferma che all’odierno capo 74) dell’imputazione si contesti la stessa condotta associativa per cui vi era stata la primigenia iscrizione deponeva pure il fatto che il sodalizio risulta aggravato dallo scopo di agevolare quello di stampo camorristico di cui al capo 1) della rubrica che Ł quello inizialmente iscritto nel procedimento n. 2968/19 (e in relazione al quale altri coindagati avevano pure riportato condanna dal Tribunale di Nocera Inferiore).
A nulla valeva per superare l’obiezione difensiva la laconica motivazione cui era ricorso il Tribunale del riesame secondo cui soltanto in esito alla nota 997/2024/U/SISCO del 12/09/2024 – da cui a seguito dell’analisi delle chat criptate erano emerse numerose
responsabilità penali – il p.m. procedeva all’iscrizione del nominativo del ricorrente il 14/10/2024, in quanto tali nuovi elementi di prova riguardavano comunque il medesimo reato associativo di cui all’iscrizione del 18/12/2019. In sostanza, non si era al cospetto dell’aggiornamento della notizia, nØ dell’acquisizione di nuovi elementi investigativi per nuovi e diversi fatti di reato, ma di un atto di indagine preliminare ordinato in relazione allo stesso fatto dopo la scadenza dei termini in assenza delle relative determinazioni.
Infine, si deduce un ulteriore profilo di inutilizzabilità della messagistica in argomento che la difesa aveva sollevato dinanzi al Tribunale del riesame, ovvero quello per cui l’OEI veniva emesso in un procedimento a carico di ignoti, malgrado in essa si rappresenti che il ricorrente Ł responsabile dei delitti di associazione camorristica e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. L’aver comunque acquisito tali elementi nell’ambito di un procedimento rubricato contro ignoti, pur in costanza dell’evidenza della riferibilità dei fatti al ricorrente, violava i diritti fondamentali di difesa e del giusto processo per come anche asseverato dalle S.U. Gjuzi.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 253 e 254 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione.
La denuncia di violazione di legge si fonda sulla riconducibilità della messaggistica SKY ECC alla nozione di corrispondenza (si richiama Corte cost. 7 giugno 2023, n. 170), con necessità di un atto motivato dell’autorità giudiziaria che ne legittimi l’acquisizione. Dagli atti del procedimento emerge, infatti, che la p.g. fosse in possesso delle chat prima dell’emissione del OEI del 16/11/2023 da parte della Procura di Salerno e che ne analizzava il contenuto al fine di addivenire all’identificazione dei pin degli utilizzatori. Si lamenta che il tema sia stato disatteso dal Tribunale facendo genericamente riferimento alla circostanza, errata e travisata rispetto alle allegazioni difensive, che non era dato evincere che la p.g., per come dedotto dalla difesa, fosse già in possesso della messaggistica SKY ECC prima dell’OEI. Per tale ragione si chiede alla Corte di legittimità ‘di verificare ai fini procedurali e della (fondatezza) dell’eccezione di inutilizzabilità la sussistenza (come sostiene la difesa) o meno (come ritiene il Tribunale) dell’atto di indagine da cui apprendere che la p.g. avesse conoscenza della messaggistica SKY ECC prima dell’OEI’, a tal fine allegando il relativo documenti TIAP avente valenza dimostrativa (con cui la p.g. dà atto dell’acquisizione al 31 ottobre 2022 – dunque prima dell’OEI con cui veniva acquisita ex art. 263 e 254 cod. proc. pen. la messaggistica – dell’identificazione degli utilizzatori dei pin).
Con requisitoria-memoria del 09/12/2025, il sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con memoria del 02/01/2026, la difesa, nel replicare alla requisitoria del P.G., ha insistito nei motivi di ricorso, evidenziando come il P.G. abbia omesso anche di considerare il rilievo della violazione di legge dedotta con riferimento al fatto che l’OEI era stato emesso in un procedimento a carico di ignoti. Si precisa, poi, che non pertinenti si rivelano gli orientamenti giurisprudenziali (S.U. Giorgi e Gjuzi) citati dal P.G. a corredo dell’infondatezza del secondo motivo, in quanto il tema dell’acquisizione dell’acquisibilità ex art. 234 cod. proc. pen., pure risolto in termini affermati dall’Organo nomofilattico, non assorbe quello della corrispondenza che Ł regolamentato da norma differenti di cui si Ł denunciata la violazione (artt. 253, 254 e 254bis cod. proc. pen.). Avendo avuto la p.g. italiana piena ed effettiva conoscenza del contenuto delle conversazioni scambiate a mezzo Sky-ECC ben prima della loro formale acquisizione con l’OEI, l’adozione di tale strumento aveva finito per assumere una natura ‘meramente simulata’. Nel caso in esame, infatti, le pregresse acquisizioni della
p.g. erano state senz’altro effettuate con procedure estrattive ignote, condotte autonomamente dalla p.g., in contrasto con l’art. 254bis cod. proc. pen. e in violazione dlel’art. 15 Cost.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato.
Il primo motivo non Ł fondato.
2.1. Quanto al primo profilo di censura, dalla lettura del capo di imputazione (n. 74) relativo alla contestazione del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, aggravato ex art. 416bis .1 cod. pen., in relazione al quale Ł stato emesso il titolo cautelare poi impugnato al riesame, risulta che il ricorrente Ł accusato di far parte dell’associazione finalizzata al traffico di droga in Agro Nocerino dall’anno 2020 al marzo 2021, con la qualità di dirigente, organizzatore e finanziatore (v. pag. 5 della rubrica). Si tratta di una contestazione che, per come allegato, fa seguito alla proposta di iscrizione formulata dal p.m. procedente nell’ambito del proc. pen. n. 12818/23 già rubricato c. ignoti – al Procuratore aggiunto con delega DDA il 14/10/2024, con richiesta di trasformazione del fascicolo a mod. 21 a far data dal 15/10/2024.
Nell’ambito, invece, del primigenio procedimento oggetto di iscrizione per il medesimo titolo di reato in data 18/12/2019 (e rubricato 2968/2019 RGNR mod. 21) risulta che il reato associativo sia contestato dal mese di dicembre 2019, con condotta perdurante e commesso in Pagani.
Pertanto, sebbene – e in ciò può concordarsi con la difesa – il nuovo titolo cautelare finisca per innestarsi sul reato associativo in relazione al quale il ricorrente aveva subito la prima iscrizione – tanto che si precisa che detto sodalizio agiva per favorire anche quello di stampo camorristico in relazione al quale vi era stata analoga iscrizione – alla luce della contestazione provvisoria elevata che ha portato all’emissione del titolo cautelare non sussiste, però, quell’identità di iscrizioni che renderebbe ‘tardiva’ quella successivamente operata il 15/10/2024 sulla scorta dell’esito di nuove investigazioni che hanno meglio definito il ruolo del ricorrente nell’ambito del traffico organizzato di sostanze stupefacenti.
Nell’odierno procedimento, infatti, al ricorrente Ł contestato, per come evidenziato, un ruolo apicale che, invece, non risulta, per quanto allegato, attribuito nella precedente iscrizione da cui si vuole far discendere l’illegittimità di quella nuova – in forza della quale Ł stata poi emessa l’impugnata misura – ritenuta dalla difesa un mero espediente per raggirare il termine massimo delle indagini preliminari e la procedura di archiviazione e la riapertura delle indagini. Anzi, se si ha riguardo all’informativa posta a fondamento dell’originaria iscrizione per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, il riferimento a ruoli qualificati Ł attribuito a COGNOME NOME e al fratello NOME (cl. 79) in piena simmetria con la successiva contestazione elevata dal pubblico ministero in quel procedimento ai sensi dell’art. 416bis cod. pen . (fattispecie in relazione alla quale vi era stata iscrizione sempre nel procedimento n. 2968/19) in cui all’odierno indagato veniva invece attribuito il ruolo di mero partecipe.
¨, infatti, orientamento pacifico della Corte di legittimità che l’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 74 d.P.R. n. 309/90 non costituisce una circostanza aggravante, ma configura un titolo autonomo di reato, atteso che le norme che qualificano le condotte del reato associativo, secondo il ruolo, non investono aspetti circostanziali del reato, ma i suoi elementi costitutivi (Sez. 1, n. 6312 del 27/01/2010, Mento, Rv. 246118 – 01; Sez. 5, n. 4529 del 10/11/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 249253 – 01; Sez. 4, n. 17682 del 04/04/2024,
COGNOME, Rv. 286365 – 02. Da ultimo, Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, COGNOME, in motivazione alle pagg. 66 e 67; circa la previgente disposizione di cui all’art. 75 l. n. 685 del 1975, Sez. 1, n. 1198 del 26/05/1986, dep. 1987, COGNOME, Rv. 174963 – 01; Sez. 1, n.7462 del 22/05/1985, COGNOME, Rv. 170227 – 01; Si vedano altresì, ex plurimis , in quanto richiamanti la giurisprudenza di legittimità sull’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ancorchØ inerenti alle associazioni ex artt. 416 e 416bis cod. pen.: quanto all’art. 416bis , cod. pen., Sez. 2, n..31775 del 28/04/2023, COGNOME, Rv. 285001 – 01; Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, COGNOME, – Rv. 260444 01; Sez. 2, n. 8430 del 17/01/2014, COGNOME, Rv. 258304 – 01; Sez, 3, n. 4680 del 29/10/2014, dep. 105, COGNOME, non mass.).
Con la conseguenza che per determinare il dies a quo ai fini della decorrenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari relativi a diversi fatti iscritti sotto lo stesso numero in momenti differenti, l’unico criterio Ł quello di ordine sostanziale desumibile dall’art. 335, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui, quando non si tratti di mutamento della qualificazione giuridica del fatto, nØ di diverse circostanze del medesimo fatto, non può parlarsi di aggiornamento di iscrizioni, ma di iscrizione autonoma (Sez. 4, n. 32776 del 06/07/2006, Meinero, Rv. 234822 – 01 e nello stesso senso Sez. 3, n. 32998 del 18/03/2015, NOME., Rv. 264191 – 01).
Tanto Ł sufficiente per ritenere la decisione del tribunale corretta, seppur integrata dalla presenti considerazioni.
2.2. Generico, invece, Ł il secondo profilo di censura che fa leva sul fatto che l’OEI veniva emesso in un procedimento contro ignoti malgrado il ricorrente fosse già noto sulla scorta degli atti acquisiti dalla p.g. Il ricorrente, infatti, non si Ł confrontato con l’argomento speso dall’ordinanza impugnata a corredo del rigetto della relativa eccezione, essendosi sottolineato come non risulti che la difesa abbia avanzato richiesta di retrodatazione ex art. 335quater cod. proc. pen. Con la conseguenza che tale eccezione non può proporsi per la prima volta in questa sede, anche in ragione dei termini perentori stabiliti, a pena di inammissibilità, dalla legge processuale (comma 3 della già menzionata disposizione).
3. Inammissibile Ł il secondo motivo.
La difesa fonda l’eccezione sul rilievo che dagli atti del procedimento emergeva con certezza che la p.g. fosse in possesso della messaggistica prima dell’emissione dell’OEI, in quanto nell’OEI vengono indicati non solo i pin della chat di cui si chiede l’acquisizione, ma anche le generalità complete degli utilizzatori medesimi, per come avvalorato dal documento, allegato all’odierno ricorso, avente numero NUMERO_DOCUMENTO, nel quale la p.g. dà atto dell’acquisizione al 31 ottobre 2022 (dunque prima dell’OEI con cui poi veniva acquisita ex art. 263 e 254 cod. proc. pen. la messaggistica SKY ECC) dell’identificazione degli utilizzatori dei pin. Donde l’inconferenza dell’argomento speso dal Tribunale del riesame per rigettare l’eccezione, laddove adduce ‘non Ł dato evincere che la p.g., come rilevato dalla difesa, già fosse in possesso della messaggistica SKT ECC prima dell’OEI’ (v. pag. 21 dell’ordinanza impugnata).
Tuttavia, se si ha riguardo all’istanza di riesame non risulta che la documentazione TIAP, sulla scorta della quale si Ł fondata in questa sede la denuncia di vizio della (omessa) motivazione, sia stata puntualmente richiamata e indicata nella sua allocazione nei motivi proposti al Tribunale. All’istanza di riesame risultano, infatti, allegati (per come si ricava dall’indice riportato all’esito dell’atto): provvedimento l. n. 199/2010; attestati di partecipazione; provvedimento del Tribunale di Nocera Inferiore di sostituzione della misura cautelare; disponibilità all’accoglimento della moglie, contratto di locazione. Inoltre, dall’esame del fascicolo processuale risulta, altresì, che l’istanza Ł fascicolata anche con le
due iscrizioni oggetto dell’eccezione di inutilizzabilità di cui si Ł dato atto al motivo precedente, di un verbale di conferimento di incarico per la traduzione in lingua francese della richiesta, l’OEI con i successivi atti e della sentenza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore nell’ambito del primigenio procedimento.
Di conseguenza, sebbene il documento in questa sede allegato paia far parte del materiale trasmesso al Tribunale del riesame (in quanto si adduce essere stato estrapolato dal TIAP), non risulta, però, che sia stato specificamente richiamato ed indicato ai fini della specificità dell’eccezione di inutilizzabilità spiegata coi motivi di riesame. La parte ricorrente non può lamentarsi col ricorso per cassazione che il Tribunale abbia disatteso l’eccezione sul rilievo che il profilo dell’avvenuta acquisizione della messaggistica non risultava dagli atti, ossia che fosse stato evocato soltanto in forma indiretta col mero richiamo all’OEI. In tema di giudizio incidentale di impugnazione avverso i provvedimenti ” de libertate “, pur nella specificità del giudizio di GLYPHriesame sul provvedimento di cautela personale, fatta manifesta dalle esplicitazioni del contesto decisorio dal nono comma dell’articolo 309 del codice di rito penale, resta fermo il principio secondo il quale la parte impugnante ha l’onere di specificare le doglianze attinenti anche al fatto processuale e alle prove che lo sorreggono, onde provocare il giudice del GLYPHriesame a fornire risposte adeguate e complete sulle quali, sotto il profilo della correttezza delle regole (giuridiche e di esperienza) applicate, della congruenza e logicità della motivazione, la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale specifica devoluzione, non Ł rituale portare davanti alla Corte di legittimità censure su tali punti, le quali non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile all’omessa osservanza dell’onere devolutivo, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 del codice di rito penale.
E tanto a prescindere anche:
dai necessari accertamenti di fatto che il giudice del riesame avrebbe dovuto compiere al fine di verificare se quella messaggistica, prima di essere trasmessa, fosse stata acquisita in sede francese con un atto motivato di quell’autorità giudiziaria;
dal richiamo da parte dell’ordinanza impugnata ad una piattaforma probatoria che, per quanto evidenziato anche dal Gip, non si nutre soltanto della messaggistica acquisita, bensì anche di altre emergenze costituite dalle dichiarazioni del collaboratore COGNOME NOME, la cui attendibilità Ł stata anche positivamente vagliata nell’ambito del procedimento di merito svoltosi dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti degli originari coindagati.
Da qui l’inammissibilità della censura.
In conclusione, sottraendosi l’ordinanza impugnata ai vizi di legittimità denunziati, il ricorso – per come integrato dalle ulteriori argomentazioni spese ocn la memoria – va rigettato, condannandosi il ricorrente, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 7 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME