Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21813 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21813 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Capaccio il 14/11/1973
avverso l’ordinanza emessa il 17/02/2025 dal Tribunale del riesame di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentite, nell’interesse del ricorrente, le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 17 febbraio 2025 il Tribunale del riesame di Salerno, decidendo ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza di custodia dutelare emessa il 28 gennaio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno nei confronti di NOME COGNOME per i reati di cui ai capi 16A (artt. 110, 483 cod. pen., 12, commi 1, 3, lett. a), 3-ter, lett. b), d.lgs. 26 giugno 1998, n. 286) e 16B (artt. 110, 483 cod. pen., 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998), con cui l’indagato veniva sottoposto al regime degli arresti domiciliari.
Secondo il Tribunale del riesame di Salerno, NOME COGNOME era collegato a una rete criminale, attiva sia in Italia sia all’estero, finalizzata a realizzare un pluralità di reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, analoghi a quelli ascrittigli ai capi 16A e 16B, commessi attraverso un’articolata rete soggettiva, che si occupava di contattare i migranti – provenienti da aree geografiche extraeuropee – e di procurare loro, dietro la corresponsione di cospicue somme di denaro, la documentazione necessaria a consentirgli l’ingresso o la permanenza illegale nel nostro Paese.
La gestione dei migranti, in particolare, veniva realizzata mediante la presentazione, presso lo sportello unico per l’immigrazione territorialmente competente – che veniva individuato, nel caso di specie, nella sede di Salerno di istanze supportate da una documentazione falsa, finalizzata a prefigurare l’assunzione stagionale di lavoratori extracomunitari in aziende del settore agricolo, grazie alla quale veniva rilasciato il permesso di soggiorno a cittadini stranieri.
I cittadini stranieri, infine, dopo avere volta ottenuto il permesso di soggiorno, rilasciato dalle prefetture territorialmente competenti, provvedevano a corrispondere agli emissari dell’organizzazione le somme originariamente pattuite, che variavano a seconda dell’area geografica di provenienza del migrante.
Secondo l’ipotesi accusatoria, grazie a questo sistema NOME COGNOME consentiva l’ingresso nel territorio italiano di 118 cittadini extracomunitari, così come contestato al capo 16A, nonché la permanenza nel nostro Paese di 6 cittadini extracomunitari, così come contestata al capo 16B.
La ricostruzione di questa articolata rete criminale si riteneva corroborata dalle intercettazioni attivate nel corso delle indagini preliminari, che monitoravano le condotte di alcuni dei componenti del sodalizio transnazionale in esame, riscontando l’ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Si traeva, in questo modo, conferma del coinvolgimento di
NOME COGNOME e di diversi altri indagati, per effetto del loro collegamento, personale e funzionale, con i soggetti, come NOME COGNOME e NOME COGNOME, che avevano elaborato questo complesso sistema illecito, finalizzato a consentire l’ingresso e la permanenza nel territorio italiano di un numero consistente di cittadini extracomunitari.
Di queste complesse attività investigative si dava atto nelle informative di reato allegate al fascicolo delle indagini preliminari, l’ultima delle quali veniva depositata dal Reparto Operativo del Comando dei Carabinieri per la Tutela del lavoro il 21 febbraio 2023. Attraverso tali atti di indagine venivano chiariti i rapporti esistenti tra i soggetti che facevano parte di questa articolata rete soggettiva, le cui connotazioni operative venivano accertate anche grazie alle dichiarazioni confessorie rese dal coindagato NOME COGNOME nel procedimento n. 1037/2024 R.G.N.R., che si ritenevano corroborate dalle intercettazioni attivate nel corso delle indagini preliminari, così come richiamate analiticamente nella decisione censurata.
In questa cornice, il nucleo essenziale del compendio probatorio posto a fondamento del provvedimento cautelare genetico adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno nei confronti di NOME COGNOME traeva origine dalle attività d’indagine poste in essere in un altro procedimento, in relazione alle quali nell’istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. la difesa del ricorrente aveva sollevato un’eccezione inutilizzabilità degli atti, ai sensi degli artt. 335-ter, 405 e 407 cod. proc. pen., evidenziando che tali elementi indiziari erano stati acquisiti dopo la scadenza dei termini di indagine maturati in questo ambito processuale.
Tuttavia, il Tribunale del riesame di Salerno respingeva l’eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari, proposta nell’interesse di NOME COGNOME escludendo evidenziando che i fatti di reato per i quali si procedeva nei confronti del ricorrente nel presente procedimento, iscritto a ruolo con il n. 5070/2021 R.G.N.R., erano diversi da quello, iscritto a ruolo con il n. 1037/2024 R.G.N.R., nel quale erano state acquisite le dichiarazioni rese da NOME COGNOME nei confronti dell’odierno indagato.
Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime restrittivo domiciliare applicato a NOME COGNOME per i reati di cui ai capi 16A e 16B, rilevanti ai sensi dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in conseguenza dell’elevato disvalore deli delitti contestati al ricorrente, che assumevano un rilievo sintomatico ancora più significativo alla luce della ramificazione del sodalizio di riferimento e del numero dei soggetti coinvolti, rispetto ai quali assumeva un rilievo recessivo il lasso di tempo
trascorso dai comportamenti criminosi in esame, commessi dall’ottobre 2020 al febbraio del 2022.
Sulla scorta di questa ricostruzione degli eventi criminosi il Tribunale del riesame di Salerno confermava il provvedimento cautelare genetico adottato nei confronti di NOME COGNOME per i reati di cui ai capi 16A e 16B dell’originaria rubrica.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, articolando sei censure difensive, parzialmente correlate.
Con il primo motivo e il terzo motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, si deduceva la violazione di legge dell’ordinanza impugnata, conseguente alla tardività della trasmissione degli atti processuali, effettuata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno al Tribunale del riesame di Salerno il 15 febbraio 2025, sebbene la richiesta le fosse stata rivolta il 10 febbraio 2025.
Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 405 e 407 cod. proc. pen., conseguente all’utilizzazione dei verbali degli interrogatori resi dall’indagato di reato connesso NOME COGNOME nel procedimento n. 1037/2024 R.G.N.R., dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari del presente procedimento, iscritto a ruolo con il n. 5070/2021 R.G.N.R., riguardante i delitti di cui ai capi 16A e 16B, per i quali la misura cautelare domiciliare era stata applicata a NOME COGNOME dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno il 28 gennaio 2025.
Con il quarto motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 291 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la richiesta di applicazione della misura restrittiva nei confronti di NOME COGNOME era stata presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno soltanto il 20 gennaio 2025, a seguito della richiesta di chiarimenti rivoltale dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in relazione alla posizione processuale del ricorrente, non compresa nell’originaria istanza cautelare, che era stata avanzata il 3 aprile 2024.
Con il quinto motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, in riferimento all’art. 273 cod. proc. pen., per non avere il Tribunale del riesame di Salerno dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere il compendio indiziario acquisito nei confronti di NOME COGNOME incentrato su captazioni, che, per la loro ambiguità, erano
inidonee a confermare il giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti dell’indagato nell’ordinanza cautelare genetica, anche alla luce del fatto che NOME COGNOME non aveva mai reso dichiarazioni accusatorie nei confronti del ricorrente.
Con il sesto motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, in riferimento all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la custodia cautelare disposta nei confronti di NOME COGNOME dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno era stata applicata sulla base di emergenze indiziarie riconducibili al cosiddetto click day del febbraio 2025, che, all’evidenza, risultavano acquisite nei confronti dell’indagato dopo la presentazione dell’originaria richiesta di misura cautelare.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato nei termini di seguito indicati.
Devono, innanzitutto, ritenersi inammissibili il primo motivo e il terzo motivo di ricorso, di cui si impone un esame congiunto, con cui si deduceva la violazione di legge dell’ordinanza impugnata, conseguente alla tardività della trasmissione degli atti processuali, effettuata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno al Tribunale del riesame di Salerno il 15 febbraio 2025, sebbene la richiesta le fosse stata rivolta il 10 febbraio 2025.
Osserva il Collegio che dall’atto di impugnazione non sono evincibili gli elementi indispensabili per il vaglio giurisdizionale richiesto nell’interesse del ricorrente, ex art. 309 cod. proc. pen., non essendo indicati gli atti processuali, asseritamente trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno al Tribunale del riesame di Salerno il 15 febbraio 2025, in relazione ai quali si sarebbe concretizzata la violazione dedotta e la loro concreta valenza disarticolativa rispetto al percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Salerno per confermare l’originario giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di NOME COGNOME
Questi atti, peraltro, non sono menzionati nemmeno per relationem, con la conseguenza che dalla lettura del ricorso in esame non sono evincibili gli estremi dei provvedimenti ai quali la difesa di NOME COGNOME intende riferirsi con la doglianza in questione, che si limita a indicare la sequenza procedimentale
censurata senza enucleare le tipologie processuali coinvolte dall’omissione censurata e la loro rilevanza indiziaria.
Ne discende che, relativamente al profilo censorio dedotto, la doglianza risulta prospettata in palese violazione del principio di specificità del ricorso, così come canonizzato dalla giurisprudenza di legittimità consolidata (tra le altre, Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, COGNOME, Rv. 265053 – 01; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263601 – 01; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723 – 01).
Queste ragioni impongono di ribadire l’inammissibilità del primo e del terzo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente.
Deve, invece, ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge dell’ordinanza impugnata, conseguente all’utilizzazione dei verbali degli interrogatori resi dall’indagato di reato connesso NOME COGNOME nel procedimento n. 1037/2024 R.G.N.R., dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari del presente procedimento, iscritto a ruolo con il n. 5070/2021 R.G.N.R., riguardante i delitti di cui ai capi 16A e 16B, per i quali la misura cautelare domiciliare era stata applicata a NOME COGNOME dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno il 28 gennaio 2025.
Occorre premettere che analoga eccezione di inutilizzabilità era stata proposta nell’istanza presentata, ex art. 309 cod. proc. pen., al Tribunale del riesame di Salerno, che la respingeva sull’assunto che i fatti di reato per i quali si procedeva nei confronti dell’indagato nel presente procedimento, iscritto a ruolo con il n. 5070/2021 R.G.N.R., erano diversi da quelli per i quali erano stati acquisiti gli ulteriori elementi a carico del ricorrente nel procedimento iscritto a ruolo con il n. 1037/2024 R.G.N.R.
Occorre premettere ulteriormente che gli interrogatori censurati venivano resi da NOME COGNOME nel procedimento n. 1037/2024 R.G.N.R., nelle date del 17 settembre 2024, del 7 ottobre 2024, del 14 ottobre 2024, del 16 ottobre 2024, del 22 novembre 2024. I verbali di questi interrogatori, quindi, il 6 dicembre 2024, venivano trasmessi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.
Tanto premesso, deve osservarsi che, per inquadrare la doglianza in questione, occorre muovere dal principio di diritto affermato da Sez. 5, n. 44147 del 13/06/2018, S., Rv. 274118 – 01, secondo cui: «Gli elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari possono essere utilizzati ai fini cautelari solo se acquisiti “aliunde” nel corso di indagini estranee ai fatti oggetto del procedimento i cui termini siano scaduti, ovvero se provenienti da altri procedimenti relativi a fatti di reato
oggettivamente e soggettivamente diversi, essendo comunque necessario che tali risultanze non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica all’approfondimento degli elementi emersi nel corso del procedimento penale i cui termini sono scaduti».
Sono, invece, sottratte alla disciplina dei termini di durata delle indagini preliminari le informative di polizia giudiziaria che costituiscono una mera elaborazione dell’attività investigativa precedentemente svolta, come ad esempio le note meramente riassuntive o conclusive redatte dalla polizia giudiziaria, che, pur compiute dopo la scadenza del termine, non sono inutilizzabili. Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 3, n. 4089 del 20/01/2012, COGNOME, Rv. 251974 – 01, secondo cui: «Non rientrano, tra gli atti di indagine inutilizzabili se compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari, quelli costituenti mera rielaborazione di attività precedentemente svolte, come àd esempio le note riassuntive o conclusive della P.G., e quelli meramente ricognitivi giacché finalizzati a documentare la permanenza ed attualità di situazioni già in precedenza compiutamente accertate».
Non GLYPH possono, GLYPH però, GLYPH considerarsi GLYPH meramente GLYPH ricognitive GLYPH e, conseguentemente, sottrarsi alla disciplina dei termini delle indagini preliminari di cui agli artt. 405 e 407 cod. proc. pen., le informative che sono rielaborative di atti già trasmessi e inseriti nel fascicolo del pubblico ministero, la cui attitudine probatoria si colora e assume un rilievo diverso e più specifico a seguito dell’inoltro, con l’informativa riepilogativa, di altri atti, documenti o material latamente probatorio, che precedentemente non risultavano inseriti nello stesso fascicolo processuale. In questo caso, allora, quello che assume rilievo ai fini «della verifica della inutilizzabilità prevista per gli atti compiuti dopo la scadenza del termine di durata per le indagini preliminari, deve farsi riferimento alla data in cui i singoli atti di indagine sono compiuti e non a quella del deposito della informativa che li riassume» (Sez. 5, n. 19553 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 260403 – 01).
In questa cornice ermeneutica, gli elementi indiziari acquisiti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno dopo, la asserita, scadenza dei termini delle indagini preliminari di cui all’art. 407 cod. proc. pen. potevano essere utilizzati nei confronti di NOME COGNOME solo se riguardanti fatti di reato diversi, oggettivamente e soggettivamente, essendo necessario che tali risultanze indiziarie non fossero il risultato di attività d’indagine funzionali a verificare la sussistenza di elementi emersi nel corso del procedimento penale i cui termini erano scaduti.
3.1. Dalla disciplina, stratificata, descritta nel paragrafo precedente, discende che per potere affermare o negare l’utilizzabilità di atti di indagine provenienti da altri procedimenti penali, come nel caso dei verbali degli interrogatori resi da NOME COGNOME tenuto conto del momento in cui tali atti erano stati compiuti, occorreva verificare preliminarmente la funzione probatoria alla quale gli stessi erano destinati e l’oggetto del procedimento nel quale erano stati assunti.
Non è, del resto, possibile affermare, sic et simpliciter, l’utilizzabilità di un atto d’indagine acquisito in un altro procedimento sulla base di un’asserita diversità dell’oggetto dei due procedimenti, affermata in assenza di una ricognizione analitica delle relative connotazioni probatorie, che impone una valutazione, preliminare e comparativa, dei titoli di reato, degli indagati e dell’oggetto del differente procedimento nel quale l’atto processuale deve essere utilizzato dal pubblico ministero.
Né potrebbe essere diversamente, dovendosi ribadire che le emergenze indiziarie provenienti da un altro procedimento possono essere utilizzate nel processo i cui termini delle indagini preliminari sono scaduti, ex art. 407 cod. proc. pen., solo quando provengano «da altri procedimenti relativi a fatti di reato oggettivamente e soggettivamente diversi» e sempre che «non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica e all’approfondimento degli elementi emersi nel corso del procedimento penale i cui termini sono scaduti» (Sez. 5, n. 44147 del 13/06/2018, S., cit.).
Tale opzione interpretativa, a ben vedere, trae il suo fondamento ermeneutico dal principio di diritto, risalente ma insuperato, affermato da Sez. U, n. 8 del 23/02/2000, Romeo, Rv. 215412 – 01, che si attaglia perfettamente al caso di specie, secondo cui: «I nuovi elementi di prova acquisiti dal Pubblico ministero successivamente alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere possono essere utilizzati ai fini della revoca della sentenza e della successiva applicazione di una misura cautelare personale nei confronti dell’imputato prosciolto, a condizione che essi siano stati acquisiti “aliunde” nel corso di indagini estranee al procedimento già definito o siano provenienti da altri prbcedimenti, ovvero reperiti in modo casuale o spontaneamente offerti, e comunque non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica ed all’approfondimento degli elementi emersi».
In questa cornice, non può non rilevarsi che, sulla base delle indicazioni fornite nel provvedimento censurato, l’utilizzazione degli elementi indiziari provenienti dal procedimento n. 1037/2024 R.G.N.R. sembra essere avvenuta in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che si è passata in rassegna, apparendo evidente che le dichiarazioni rese da NOME COGNOME coinvolgevano NOME
COGNOME per effetto della conoscenza diretta dei fatti di reato oggetto di vaglio cautelare.
Si aggiunga che il Tribunale del riesame di Salerno non chiariva quale fosse il rapporto esistente tra i termini delle indagini preliminari dei procedimenti n. 5070/2021 R.G.N.R. e n. 1037/2024 R.G.N.R., che, a sua volta, postulava la verifica del momento dell’iscrizione dei fatti di reato per i quali si procedeva nei due ambiti processuali, indispensabile per verificare l’applicabilità al caso di specie dei parametri ermeneutici su cui ci si è soffermati. Tale verifica, dunque, avrebbe dovuto essere compiuta con riferimento a tutti gli interrogatori resi da NOME COGNOME nel procedimento n. 1037/2024 R.G.N.R., nelle date del 17 settembre 2024, del 7 ottobre 2024, del 14 ottobre 2024, del 16 ottobre 2024, del 22 novembre 2024.
Sotto questo profilo, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Salerno non è assistito dalla necessaria specificità, atteso che nel provvedimento impugnato, senza affrontare il tema della diversità delle fonti di prova dei procedimenti da cui i nuovi elementi provenivano e dei termini delle indagini preliminari di ciascuno di essi, si affermava assertivamente che i nuovi indizi erano emersi in procedimento con un oggetto diverso. Tale, asserita, diversità, però, veniva affermata dal Tribunale del riesame di Salerno in termini assolutamente generici, non soffermandosi il provvedimento censurato nemmeno sul tema della interconnessione tra i vari procedimenti dai quali gli elementi indiziari provenivano, che andava correlato alla posizione cautelare di NOME COGNOME e risolto alla luce della giurisprudenza di legittimità che si è già richiamata.
In presenza di una tale, allo stato indefinita, situazione processuale, il provvedimento censurato si rivela carente di un adeguato apparato argomentativo in ordine a un punto essenziale e non eludibile, che solo se risolto nel senso dell’effettiva autonomia tra i procedimenti n. 5070/2021 R.G.N.R. e n. 1037/2024 R.G.N.R., può consentire la formulazione di un giudizio di gravità indiziaria nei confronti di NOME COGNOME.
Su questo passaggio argonnentativo, pertanto, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale del riesame di Salerno per un nuovo giudizio, che chiarisca il contesto processuale nel quale sono state acquisiti gli elementi probatori utilizzati per formulare un giudizio di gravità indiziaria nei confronti di NOME COGNOME che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono richiamati.
Restano assorbiti nella doglianza oggetto di accoglimento le residue censure difensive, che venivano prospettate quale quarto, quinto e sesto motivo di ricorso, il cui vaglio cautelare postula la verifica sulla legittimità del compendio
indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari nei confronti di NOME
COGNOME sulla quale si impone un nuovo giudizio da parte del Tribunale del riesame di Salerno.
5. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per un nuovo giudizio al
Tribunale di Salerno, Sezione per il riesame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Salerno, Sezione per il riesame.
Così deciso il 21 maggio 2025.