Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51263 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51263 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LICATA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LICATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e rigettarsi il ricorso di COGNOME NOME; udito il difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO, del foro di Caltanissetta, che – anche in sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di NOME e di NOME e RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, difensore di NOME – dopo breve discussione ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo con sentenza del 9/2/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Agrigento in data 16/2/2022, che aveva condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati loro rispettivamente ascritti.
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1,
lett. b) e c), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen. Ritie la difesa che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere attendibili le person offese – che si sono contraddette in più occasioni e le cui dichiarazioni sembrano frutto di sollecitazioni esterne – e rilevanti gli esiti RAGIONE_SOCIALEe operazion intercettazioni ambientali, che invece, hanno un significato ambiguo.
2.1 Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova con riferimento all’art. 644 cod. pen. Osserva che i giudici di appello non hanno effettuato un controllo analitico sui tassi di interesse contestati, che vanno confrontati con il tasso soglia trimestralmente accertato dal RAGIONE_SOCIALE.
2.2 Con il terzo motivo eccepisce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione di legge e travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova in relazione alla ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALEo stato di bisogno di cui all’art. 644 cod. pen. Rileva che dagli atti processuali non sia emerso lo stato di bisogno RAGIONE_SOCIALEe persone offese, non essendo stato dimostrato se esse avessero o meno la possibilità di rivolgersi ad istituti di credito o a società finanziarie per ottenere finanziamenti.
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 644 cod. pen. in relazione ai reati cui ai capi 1), 3) e 5). Evidenzia come le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEe persone offese, che si presentano sotto plurimi aspetti contraddittorie, non siano state vagliate in punto di credibilità con il dovuto rigore e come il contenuto RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni ambientali effettuate all’interno RAGIONE_SOCIALEa saletta RAGIONE_SOCIALEa Questura sia sterile. I particolare, ritiene la difesa che la sentenza impugnata non dia conto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo in capo al ricorrente, che si limitava a ricevere le somme di denaro dai debitori senza essere a conoscenza del rapporto sottostante.
3.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla tentata estorsione di cui capo 4). Evidenzia che la condotta posta in essere da NOME COGNOME si è arrestata ben prima del tentativo punibile e che in ogni caso NOME COGNOME non ha fornito alcun contributo causale alla realizzazione del reato, posto che costui avrebbe assistito passivamente all’azione del di lui padre.
3.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 62-bis cod. pen. Osserva che la Corte territoriale non si è confrontata con le argomentazioni difensive e che, dunque, la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche non è sorretta da adeguata ed autonoma motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
Il ricorso di NOME COGNOME.
1.1 Tutti e tre i motivi sono inammissibili, perché non consentiti dalla legge, in quanto, per un verso, aspecifici, posto che non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato e, per altro verso, costituiti da mere doglianze di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa RAGIONE_SOCIALEe fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità.
Deve esser evidenziato, inoltre, che i motivi sono reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del material probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
Peraltro, la sentenza impugnata in relazione alla affermazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato costituisce una c.d. doppia conforme RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello a quella del Tribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 01).
Orbene, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione è quella RAGIONE_SOCIALEa critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 – 01).
Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni RAGIONE_SOCIALEa sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le
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ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, COGNOME a COGNOME norma COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘art. COGNOME 591 COGNOME comma 1, COGNOME lett. c) COGNOME cod. proc. pen, alla inammissibilità COGNOME RAGIONE_SOCIALEa COGNOME impugnazione COGNOME (in COGNOME tal senso, Sezione 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME Botartour Sami, COGNOME Rv. COGNOME 277710 –COGNOME 01; Sezione 2, n. 45958 del 21/10/2022, COGNOME, non massimata).
Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre pedissequamente i motivi di appello, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
Del resto, nel caso di specie, la Corte territoriale ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto RAGIONE_SOCIALEe censure RAGIONE_SOCIALE‘appellante, è giunta alla medesima conclusione, evidenziando, peraltro, che i motivi relativi al tasso di interesse ed allo stato di bisogno sono aspecifici, perché non tengono conto RAGIONE_SOCIALE‘ampia motivazione su detti profili resa dal giudice di primo grado e che gli altri motivi relativi alla attendibilità RAGIONE_SOCIALEe persone offese ed alla rilevanza del contenuto RAGIONE_SOCIALE intercettazioni telefoniche, sono infondati. Quanto al primo profilo, i giudici d secondo grado hanno evidenziato che proprio la circostanza che le persone offese si fossero determinate a denunziare i fatti solo a seguito RAGIONE_SOCIALEe convocazioni da parte RAGIONE_SOCIALEa polizia giudiziaria, che stava autonomamente indagando sui fatti per cui si procede, dimostra come non vi fosse l’intenzione di non adempiere l’obbligazione di restituire il capitale e che la mancata presentazione spontanea RAGIONE_SOCIALEe denunce esclude qualsivoglia intento calunniatorio. Quanto al secondo profilo, la Corte di appello ha evidenziato la genuinità RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettate, intercorse tra soggetti che non sapevano RAGIONE_SOCIALE‘attività di captazione in corso e la loro rilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALE affermazione RAGIONE_SOCIALEa penale responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato.
In ordine alle doglianze relative ai singoli capi di imputazione, osserva il Collegio che, secondo il consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte, anche a seguito RAGIONE_SOCIALEa modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Cor di cassazione di sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argonnentativo seguito dal ricorrente, che si risolve
in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fin RAGIONE_SOCIALEa decisione.
In altri termini, eccede dai limiti di cocinizione RAGIONE_SOCIALEa Cori:e di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, e>: art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica RAGIONE_SOCIALE‘esposizione RAGIONE_SOCIALEe ragio giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, RAGIONE_SOCIALE‘assenza di manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE‘esposizione e, quindi, RAGIONE_SOCIALEa coerenza RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e RAGIONE_SOCIALEa non emersione di alcuni dei predett vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sezione 3, n. 17395 del 24/1/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sezione 5, n. 26455 del 9/6/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01; Sezione 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 – 01; Sezione 3, n. 18521 del 11/1/2018, COGNOME, Rv. 273217 – 01; Sezione 6, n. 5146 del 16/1/2014, COGNOME, Rv. 258774 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099 – 01).
Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico RAGIONE_SOCIALE‘affermazione di responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.
Tornando al caso oggetto di scrutinio, rileva il Collegio che la Corte territoriale ha compiutamente motivato in ordine agli elementi a carico del ricorrente in relazione ai singoli reati ascrittigli, costituiti dalle dichiarazioni persone offese e di terzi estranei, da riscontri documentali e dal contenuto RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni telefoniche ed ambientali.
Trattasi all’evidenza di motivazione congrua ed esausitiva, esente da vizi logici e, come tale, non censurabile in sede di legittimità.
2. Il ricorso di NOME COGNOME.
2.1 D primo motivo di ricorso è aspecifico perché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato. Richiamate le considerazioni svolte al punto 1.1, resta da evidenziare come i giudici di secondo grado abbiano dato
conto RAGIONE_SOCIALEa piena consapevolezza del ricorrente in discorso in ordine alla natura usuraria dei prestiti effettuati, sol che si consideri che NOME ha riferito di aver chiesto il denaro proprio a NOME COGNOME e di averlo da questi ricevuto. Peraltro, come si vedrà oltre, l’imputato di cui si discute è pienamente coinvolto anche nell’episodio estorsivo ai danni NOME COGNOME, ciò che conferma la sua piena partecipazione all’attività delittuosa posta in essere dal di lui padre.
2.2 Del tutto aspecifico è anche il secondo motivo di ricorso. Invero, la Corte territoriale ha compiutamente illustrato la condotta tenuta dagli odierni ricorrenti nei confronti di NOME COGNOME, al quale NOME COGNOME avanzò una richiesta estorsiva e, a fronte RAGIONE_SOCIALEe rimostranze RAGIONE_SOCIALEa persona offesa, non esitò a colpirlo con un pugno e, con riferimento al contributo causale fornito da NOME COGNOME, ha evidenziato come questi fosse alla guida RAGIONE_SOCIALE‘autovettura che affiancò quella a bordo RAGIONE_SOCIALEa quale vi era lo NOME e come unitamente al padre lo avesse affrontato in una strada laterale, iniziando addirittura ad inseguirlo quando questi, in seguito al pugno ricevuto, si diede alla fuga, cessando dall’inseguimento solo perché fermato da NOME COGNOME:o. Ebbene, con la articolata motivazione la difesa non si confronta.
Va, dunque, ribadito che, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti RAGIONE_SOCIALEa necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 01).
2.3 Il terzo motivo è inammissibile perché generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di f o di diritto poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza ripercorre in astratto i presupposti su cui deve fondarsi il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, senza nessun aggancio al caso concreto.
Orbene, come si è sopra evidenziato, la funzione tipica RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione è quella RAGIONE_SOCIALEa critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l’oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni
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generiche o meramente dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 – 01; Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, COGNOME, Rv. 254204 – 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, (Saltelli, cit). L’indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità.
In ogni caso, la statuizione sul mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità – avendo la Corte territoriale confermato il negativo giudizio di personalità effettuato dal giudice di prime cure, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa pervicacia nel delinquere dimostrata dal COGNOME, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa reiterazione RAGIONE_SOCIALEe condotte criminose e RAGIONE_SOCIALEa gravità RAGIONE_SOCIALEe stesse, a fronte RAGIONE_SOCIALEa mancanza di elementi positivamente valutabili – con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sezione 3, n. 2233 del 17/6/2021, COGNOME, Rv. 282693 — 01; Sezione 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01; Sezione 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163 – 01; Sezione 6, n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419 – 01). Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego RAGIONE_SOCIALEa concessione RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sezio 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME,, Rv. 279549 – 02; Sezione 5, n. 43952/20017 cit.; Sezione 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899 – 01; Sezione 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità, al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 16 novembre 2023.