Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49949 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49949 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 14/5/2021 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; nessuno è comparso per le parti private, ad onta della richiesta trattazione in presenza.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 14/5/2021, la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la sentenza emessa del medesimo capoluogo in data 18 dicembre 2019.
Avverso detta sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato a ministero del difensore di fiducia, con i motivi che sono di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Lamenta il ricorrente, in maniera promiscua, i vizi esiziali della motivazione, per mancanza, mera apparenza, manifesta illogicità e travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. e cod. proc. pen.).
La Corte di appello di Palermo ha confermato il giudizio di responsabilità espresso in primo grado, ponendo a fondamento della decisione le dichiarazioni della persona offesa, la cui attendibilità è apparsa vacillante e non è stata confermata da dati esterni di riscontro al narrato. La Corte di merito non ha infatti tratto, dalle circostanze di fatto dedotte con i motivi di appello le dovute conseguenze in tema di configurazione della struttura del reato di usura, avendo la stessa Corte travisato e comunque malinteso il significato che doveva attribuirsi ai plurimi rapporti creditori esistenti tra le parti ed alla loro specifica causale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso appaiono manifestamente infondati e comunque meramente reiterativi delle doglianze poste con i motivi di gravame alla Corte territoriale, che ha offerto sui punti dedotti, congrua a logica argomentazione.
1.1. I plurimi vizi denunziati, proposti in unico crogiuolo descrittivo, meritano trattazione unitaria, in ragione della comune finalizzazione e sorte processuale.
1.2. La Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado (si richiamano sul punto le chiare argomentazioni offerte in fatto dal giudice di primo grado alle pagine 7 e 8 della sentenza), ha tratto argomento di conferma dalla complessiva valutazione di coerenza, continuità sostanziale e non contraddizione del nucleo centrale di quanto narrato dalla persona offesa, accompagnando tale valutazione con l’esame della sorte dei titoli consegnati dalla persona e rinvenuti presso un terzo, cui l’imputato li aveva girati.
Sia la Corte territoriale che il Tribunale hanno correttamente dato conto in motivazione dei criteri adottati nella complessiva valutazione di attendibilità di quanto dichiarato dall’offeso nel processo (così, in tema di valutazione di attendibilità del narrato proveniente dall’offeso, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 4, n. 1219 del
14/09/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, COGNOME umina, Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 · del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Rv. 275100, in motivazione). La differente lettura in fatto di altri elementi obiettivi dimostrativi del fatto sollecita, dunque, la Corte ad avviare un differente apprezzamento della prova, che non è percorribile nella sede di legittimità (Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Rv. 235716; concetto replicato di recente da Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, Rv. 283370 – 01).
Deve inoltre rammentarsi che il giudice di appello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni dei suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo: ne consegue che, in tal caso -come verificatosi nella fattispecie -debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, sent. n. 49970 del 19/10/2012, Rv. 254107; Sez. 6, n. 34532 del 22/6/2021, Rv. 281935 – 01). Nel caso in esame, alla luce della complessiva motivazione del provvedimento impugnato, che si presenta pienamente esaustiva, può ritenersi che i giudici di merito abbiano assolto all’onere motivazionale, accompagnando la valutazione di affidabilità soggettiva della fonte ed attendibilità obiettiva del narrato con la lettura, non manifestamente illogica o distonica, di dati esteri di conforto.
1.3. Del resto, anche i motivi di ricorso non riescono a superare l’aporia logica della reale funzione alternativa sottesa alla consegna dei titoli compilati. 1.4. Il ricorso è dunque inammissibile.
In presenza di ricorso inammissibile il rapporto impugnatorio non si incardina ritualmente, la decisione di merito sull’accertamento del fatto e l’attribuzione della penale responsabilità cristallizza, pertanto, i suoi effetti alla data di emissione della sentenza di appello (14 maggio 2021). Il decorso del tempo successivo a tale evento non può essere quindi efficacemente computato ai fini del calcolo del termine complessivo della prescrizione (Sez. U., n. 21 del 22/10/2000, Rv. 217266; più recentemente, Sez. 6, n. 58095, del 30/11/2017, Tornei, Rv. 271965, in motivazione).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione, in favore della Cassa
delle ammende che si stima equo determinare, in ragione dei sopra esposti argomenti, in euro tremila:
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023.