Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6816 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6816 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
1.NOME NOME nato a Sassuolo il DATA_NASCITA
2.COGNOME NOME nato a Sassuolo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 20/5/2025 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del AVV_NOTAIO;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso di COGNOME NOME e per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
uditi i difensori, AVV_NOTAIO e COGNOME in difesa di COGNOME NOME, che hanno illustrato i motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Modena in data 21/9/2021, così provvedeva:
dichiarava non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in ordine ai reati contestati ai capi 2), 8) e 9) (riqualificato ai sensi degli artt. 56, 610 cod. pen.) perché estinti per prescrizione e rideterminava la pena per i residui reati di usura ascritti ai capi 4) e 7) in anni quattro, mesi tre di reclusione ed euro 8.000,00 di multa;
-dichiarava non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in ordine ai reati di cui ai capi 1), 2) e 3), limitatamente per quest’ultimo ai fatti commessi fino al 20/6/2011, in quanto estinti per prescrizione e rideterminava la pena per il residuo episodio contestato al capo 3) e per i delitti sub 4) e 6) in anni cinque di reclusione ed euro 8.700,00 di multa.
Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Gli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME nell’interesse di COGNOME COGNOME.
3.1. La nullità della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 525, comma 2, cod. proc. pen. risultando dall’intestazione della sentenza la partecipazione alla deliberazione della AVV_NOTAIO.ssa COGNOME invece della AVV_NOTAIO.ssa COGNOME che aveva preso parte alla fase di trattazione.
I difensori sostengono che la Corte di merito ha disatteso l’eccezione sulla base di precedenti di legittimità non pertinenti in quanto la sentenza di primo grado risulta sottoscritta dal solo presidente e non anche dai giudici a latere. Lo stesso Presidente del Collegio, inoltre, ha disposto la correzione dell’errore materiale con provvedimento datato 14/02/2021, anteriore di mesi alla emissione della sentenza di primo grado.
3.2. Violazione degli artt. 407 e 191 cod. proc. pen.; nullità e inutilizzabilità della testimonianza resa dal consulente del AVV_NOTAIO ministero AVV_NOTAIO COGNOME all’udienza del 02/03/2021; inutilizzabilità della consulenza depositata in esito all’esame; omessa motivazione sul punto.
Dopo aver ricostruito le vicende relative al primo incarico di consulenza conferito dal AVV_NOTAIO ministero al AVV_NOTAIO COGNOME, la difesa ha evidenziato di aver eccepito l’inutilizzabilità della consulenza tecnica acquisita, a richiesta del AVV_NOTAIO ministero, dopo l’esame del predetto in quanto già in precedenza dichiarata inutilizzabile dal Gup. L’eccezione, già disattesa dal primo giudice, veniva riproposta in sede d’appello sull’assunto che il AVV_NOTAIO ministero avesse reiterato in limine al dibattimento l’incarico al AVV_NOTAIO. COGNOME al fine di recuperare l’atto dichiarato invalido dal giudice dell’udienza preliminare perché effettuato fuori dei termini previsti dalla legge, con conseguente nullità sia dell’esame del consulente che della relazione prodotta ed acquisita in atti. I difensori sostengono che la motivazione posta a base del rigetto dell’eccezione da parte dei giudici d’appello non si confronta con le censure difensive laddove afferma che la prova processualmente utilizzata è costituita dall’esame dibattimentale del consulente, che si è svolto sulla base di documentazione legittimamente sottoposta a sequestro. Infatti, il recupero probatorio di un atto già dichiarato inutilizzabile viola il disposto dell’art. 191 cod. proc. pen. e nella specie la testimonianza del consulente per essere utilizzabile doveva risultare autonoma e indipendente rispetto ai contenuti dell’atto viziato, profili in ordine ai quali la sentenza impugnata non ha fornito risposta.
3.3. Inutilizzabilità delle fotografie tratte dall’agenda dell’imputato per violazione dell’art. 14 della Carta Costituzionale; inutilizzabilità delle testimonianze rese dai testi COGNOME e COGNOME all’udienza del 13/02/2020; travisamento del fatto processuale e omessa motivazione sul punto.
Premesso che nel corso dell’installazione di una microspia nell’abitacolo dell’autovettura del ricorrente, ritualmente autorizzata, gli operanti rinvenivano un’agenda del COGNOME contenente delle annotazioni che provvedevano a fotografare, i difensori censurano l’avvenuta acquisizione al fascicolo dibattimentale di detti materiali sull’assunto che l’attività in questione debba essere equiparata ad un sequestro, che, in quanto tale, doveva essere assoggettato a convalida nel rispetto delle garanzie di legge. Aggiungono che la polizia giudiziaria aveva nella sostanza proceduto ad una perquisizione non autorizzata, esondando dai limiti dell’attività autorizzata. La Corte d’Appello, secondo i difensori, ha travisato la prova laddove ha segnalato che l’agenda di cui si discute fu successivamente rinvenuta e sequestrata presso il domicilio dell’imputato e ha precisato che, comunque, le foto acquisite non sono state utilizzate a fini probatori, sebbene i testi di polizia giudiziaria abbiano riferito dinanzi al Tribunale sul contenuto delle fotografie e la decisione in relazione ai capi 6) e 10) si fondi soprattutto su detti materiali in quanto l’agenda successivamente sequestrata era mancante di parti essenziali.
3.4. Carenza di motivazione in ordine all’attendibilità della persona offesa COGNOME NOME e l’illogicità della stessa con riguardo alla conferma del giudizio di responsabilità del ricorrente COGNOME in assenza della determinazione del tasso di interesse praticato sui prestiti forniti al COGNOME.
I difensori censurano la conferma del giudizio di penale responsabilità dell’imputato per il reato d’usura ascritto al capo 3) e consumato il 06/08/2012, evidenziando che la Corte di merito ha reso a sostegno della decisione una motivazione illogica, dando atto dell’impossibilità di determinare con precisione il tasso di interesse applicato ai prestiti concessi al COGNOME RAGIONE_SOCIALE e tuttavia convalidando la colpevolezza del ricorrente. Aggiungono che la persona offesa ha più volte modificato le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e che i giudici d’appello non hanno fornito risposta alle deduzioni difensive in punto di attendibilità del dichiarante.
3.5. Manifesta illogicità della motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità del ricorrente per il delitto di usura di cui al capo 4) in danno di COGNOME NOME; travisamento delle dichiarazioni della persona offesa e del contenuto delle intercettazioni telefoniche; violazione dell’art. 110 cod. pen. con riguardo ai presupposti giuridici del concorso di persone nel reato.
Secondo i difensori la Corte territoriale ha disatteso il gravame difensivo in relazione al capo 4) con motivazione illogica, frutto del travisamento delle dichiarazioni della persona offesa che impongono di escludere che l’utilizzo del capannone costituisse il corrispettivo del prestito concesso al COGNOME da COGNOME NOME, stante il chiaro riferimento rinvenibile in alcune intercettazioni alla dazione di somme di danaro per detta causale. Quanto al possesso del primo degli assegni portante la somma di euro settemila rilasciato dal COGNOME all’COGNOME a fronte del prestito e rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, i difensori sostengono che la Corte territoriale non ha considerato che il COGNOME ha riferito di aver ricevuto il titolo dall’COGNOME con l’incarico di restituirlo alla persona offesa. Aggiungono, inoltre, che, la sentenza impugnata, non ha fatto corretto governo dei princìpi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di concorso di persone nel reato, valorizzando circostanze travisate o illogicamente interpretate insuscettibili di fornire
la prova di un consapevole e volontario contributo del COGNOME alla condotta di usura in danno del RAGIONE_SOCIALE.
3.6. Mancanza di motivazione a sostegno del giudizio di responsabilità dell’imputato per il delitto di cui al capo 6); travisamento della prova e mancanza di motivazione sull’esistenza di rapporti commerciali tra il ricorrente e COGNOME NOME.
Il ricorrente deduce che la motivazione con cui la Corte d’Appello ha disatteso le censure difensive in relazione al capo 6) è contraddittoria e manifestamente illogica laddove perviene ad esiti decisori opposti rispetto al capo 5) nonostante l’unitarietà del compendio probatorio relativo ai due addebiti. In particolare, la sentenza impugnata non si è confrontata con la tesi difensiva secondo cui i fatti contestati nei capi 5) e 6) sarebbero da riferire ad un unico prestito di complessivi euro 120.000 e ha ignorato il contenuto delle intercettazioni telefoniche e le dichiarazioni testimoniali relative ai rapporti commerciali intercorrenti tra la persona offesa e l’imputato COGNOME, che finanziava l’acquisto di merci spedite in Marocco da NOME che, in esito alla vendita, restituiva quanto anticipato dal ricorrente.
3.7. Vizio di motivazione per carenza ed illogicità in ordine alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
I difensori lamentano che i giudici d’appello in fase di rideterminazione del trattamento sanzionatorio a seguito della declaratoria di prescrizione dei capi 1) e 2) e, parzialmente, del capo 3), hanno quantificato l’aumento ai sensi dell’art. 81, comma 2, cod. pen. per il solo episodio residuo di cui al capo 3 in mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa a fronte dell’originario aumento determinato in mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa in relazione a dieci episodi usurari. Deducono che si tratti di un aumento sproporzionato e privo di motivazione a supporto.
Gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME nell’interesse di NOME denunciano quanto segue.
4.1. Vizio di motivazione in relazione alla conferma della condanna dell’imputato per il reato di usura ascritto al capo 4).
4.2. Vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità del ricorrente per il delitto in danno di COGNOME COGNOME di cui al capo 7).
4.3. Inosservanza dei criteri di valutazione delle dichiarazioni di COGNOME ai sensi degli artt. 12, comma 1, lett. c), 192, comma 3, cod. proc. pen.; erronea applicazione dell’art. 644, primo comma, cod. pen. e degli artt. 132, 133 e 62bis cod. pen.
4.4. Omessa motivazione in ordine alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche. Con riguardo al capo 4) i difensori lamentano il mancato confronto dei giudici d’appello con le censure formulate in sede di gravame in ordine all’inattendibilità del teste-persona offesa, essendosi gli stessi limitati a reiterare la valutazione del primo giudice senza indicare gli elementi dai quali hanno tratto il convincimento in ordine allo stato di soggezione e paura del dichiarante al fine di giustificare la sua incostanza narrativa. Né la sentenza impugnata ha fornito persuasiva e completa spiegazione circa il collegamento asseritamente esistente tra il rapporto di mutuo
intercorso tra l’imputato e il COGNOME e la concessione in comodato da parte di quest’ultimo del capannone al coimputato COGNOME.
Con riferimento al capo 7), il ricorrente deduce che la Corte di merito ha incongruamente svalutato gli elementi acquisiti in atti da cui emerge che l’operazione incriminata era riconducibile non ad un prestito a tassi usurari ma piuttosto ad una lecita vendita di un macchinario alla RAGIONE_SOCIALE, società riferibile ad COGNOME, a fronte della quale veniva emessa fattura di euro 30.000.
Aggiunge che le dichiarazioni della persona offesa, che secondo l’assunto accusatorio avrebbe emesso una fattura falsa per dissimulare il rapporto usurario, condotta integrante la violazione dell’art. 8 D. lgs 74/2000, avrebbero dovuto essere apprezzate con particolare rigore, applicando la regola di giudizio dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. La Corte ha, inoltre, disatteso con motivazione illogica i rilievi concernenti la missiva del legale del COGNOME in data 16/10/2014 con la quale si richiedeva alla società dell’imputato il pagamento della somma di euro 24.000. In conclusione, la Corte di merito ha erroneamente valutato le emergenze processuali traendo la prova dell’illiceità dell’operazione contestata da elementi inerenti, invece, risalenti e consolidati rapporti commerciali tra le parti.
I difensori deducono, infine, la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, espressamente devoluta con l’atto di impugnazione a firma dell’AVV_NOTAIO che illustrava gli indici di meritevolezza a tal fine valorizzabili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve darsi preliminarmente atto che il Collegio, su conforme parere del Procuratore generale, ha disatteso la richiesta di differimento dell’udienza per concomitante impegno professionale formulata dall’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato NOME COGNOME, risultando in atti la nomina di altro difensore, co-redattore del ricorso (AVV_NOTAIO), abilitato al patrocinio in sede di legittimità. Di contro, l’analoga richiesta di differimento formulata dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME (anche qui in presenza di codifensore cassazionista AVV_NOTAIO COGNOME) deve intendersi rinunciata, essendo comparsi all’odierna udienza sia l’AVV_NOTAIO che l’AVV_NOTAIO COGNOME.
Il primo motivo del ricorso COGNOME è manifestamente infondato.
Per costante giurisprudenza l ‘indicazione, nell’intestazione della sentenza, di un componente del Collegio giudicante diverso da quello che ha preso effettivamente parte alla deliberazione, risultante dal verbale di udienza è emendabile con il rimedio della correzione dell’errore materiale, poiché il verbale fa fede fino a querela di falso (Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283964 – 01; Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262587 – 01; Sez. 2, n. 32991 del 24/06/2011, V., Rv. 251350 – 01; nel senso della prevalenza del valore probatorio del verbale in fattispecie analoga, Sez. 1, n. 8125 del 13/06/1991, Fontecchio, Rv. 188315 – 01).
Nella specie, non è revocabile in dubbio che l’indicazione della giudice AVV_NOTAIO quale componente del Tribunale che deliberò la sentenza sia frutto di una mera svista, atteso che
pacificamente dal verbale e dal dispositivo letto in udienza risulta che a partecipare alla deliberazione fu la giudice AVV_NOTAIO. Quanto alle modalità di correzione dell’errore materiale, si tratta di profilo non dedotto in appello mentre l’inesatta indicazione della data del provvedimento (14/02/2021 invece che 14/02/2022) è, per affermazione della stessa difesa, improduttiva di incertezze giuridicamente rilevanti in quanto la correzione è intervenuta dopo il deposito della sentenza e l’interposizione dell’appello.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha evaso la doglianza difensiva a pag. 33, disattendendola sulla scorta di corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente esprime mero dissenso. Sebbene sia pacificamente inammissibile la richiesta di esame del consulente tecnico avente ad oggetto l’accertamento già dichiarato inutilizzabile perché compiuto oltre il termine di durata massima delle indagini preliminari (Sez. 3, n. 48518 del 18/11/2009, Russo, Rv. 245417 – 01), nella specie si verte in ipotesi sensibilmente difforme, avendo il AVV_NOTAIO ministero, dopo il rinvio a giudizio, officiato il consulente di un nuovo incarico ed avendo il Tribunale disposto l’acquisizione della relazione in esito all’esame in contraddittorio tra le parti svoltosi all’udienza del 02/03/2021. Infatti, il AVV_NOTAIO ministero è legittimato, dopo la chiusura delle indagini preliminari e la richiesta di rinvio a giudizio, formulata nei termini stabiliti dall’art. 407 cod. proc. pen., a compiere ulteriori indagini allo scopo di acquisire fonti di prova, come si evince dall’art. 419, comma 3, cod. proc. pen., che stabilisce che l’avviso della data dell’udienza preliminare contenga anche l’invito a trasmettere la documentazione relativa alle ‘indagini espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio’, e dall’art. 407, comma 3, cod. proc. pen., che prevede, pur dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs 150/22, la sanzione dell’inutilizzabilità per i soli ‘atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine’. Ne consegue che non è precluso al AVV_NOTAIO ministero conferire un incarico di consulenza nell’ambito della legittima facoltà di esperire indagini integrative, con il solo limite stabilito dall’art. 430 cod. proc. pen. per gli atti garantiti (in materia di sequestro probatorio, Sez. 4, n. 25404 del 20/03/2003, Troudi, Rv. 225726 – 01). Questa Corte ha ulteriormente e specificamente chiarito che il divieto di utilizzazione degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari non si estende all’attività eventualmente svolta dal AVV_NOTAIO ministero dopo la richiesta di rinvio a giudizio, nemmeno quando i nuovi atti di indagine siano ripetitivi di altri, affetti da inutilizzabilità per essere stati assunti dopo la scadenza dell’anzidetto termine e prima dell’esercizio della azione penale (Sez. 2, n. 33626 del 05/07/2004, COGNOME, Rv. 229960 – 01; Sez. 3, n. 8418 del 14/01/2005, Sist, Rv. 230850 – 01).
Con specifico riguardo al tema delle consulenze la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, affermato che l’espletamento dell’attività di esame e di studio svolto dall’ausiliario oltre il termine di durata delle indagini preliminari sul materiale informatico tempestivamente posto in sequestro ed acquisito, pur impedendo l’acquisizione in via diretta al fascicolo del dibattimento dei risultati in tal modo ottenuti, non osta alla loro utilizzazione a seguito dell’esame dello stesso ausiliario effettuato nel contraddittorio delle parti (Sez. 3, n. 40774 del 06/06/2019, Rigano, Rv. 277164
– 02; in materia di accertamenti irripetibili, Sez. 4, n. 18473 del 06/03/2014, COGNOME, Rv. 261961 – 01).
Non è fuor di luogo chiarire, infine, che l’inutilizzabilità degli atti d’indagine prevista per il caso in cui tali atti siano stati effettuati dopo la scadenza dei termini prescritti non è equiparabile alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen., come sembra ritenere la difesa (Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, dep. 2012, Bianco, Rv. 252853 01; Sez. 6, n. 16986 del 24/02/2009, Abis, Rv. 243257 – 01).
4. Il terzo motivo è radicalmente generico in quanto, anche a voler convenire con la difesa circa l’inutilizzabilità delle fotografie effettuate dalla polizia giudiziaria e a voler ritenere – in contrasto con quanto riferito dal teste COGNOME (pag. 33 in nota) – che l’agenda sequestrata non fosse integra ma mancante di alcune pagine, i difensori non hanno dimostrato la decisività dell’utilizzo della fonte di prova illegittima, procedendo alla c.d. prova di resistenza in relazione agli altri elementi acquisiti.
La giurisprudenza di legittimità ha con costanza affermato il principio per cui è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. “prova di resistenza”, ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, COGNOME, Rv. 287024 – 02; Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, COGNOME, Rv. 285533 – 01; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, COGNOME, Rv. 279829 – 01).
I motivi quarto, quinto e sesto, trattabili congiuntamente, che revocano in dubbio la sussistenza delle fattispecie di usura in relazione ai capi 3), 4), 6) sono strutturati in fatto e mirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede a fronte del conforme scrutinio operato dai giudici di merito e in difetto di decisivi travisamenti o manifeste illogicità dell’apparato giustificativo.
Con riguardo al capo 3), deve osservarsi come la difesa si limiti alla riproposizione di censure che avevano trovato ampia trattazione e adeguata e corretta soluzione già in primo grado (pag. 26 e segg.), avendo il Tribunale effettuato un congruo scrutinio delle dichiarazioni della persona offesa COGNOME e ricostruito sulla base della documentazione acquisita (assegni emessi dall’imputato in favore della persona offesa e cambiali rilasciate da quest’ultima, annotazioni riportate sull’agenda del ricorrente in sequestro) l’usurarietà delle operazioni di finanziamento, ivi compresa quella che qui rileva consumata nell’agosto 2012.
Anche in relazione alle operazioni contestate al capo 4) è evidente la sollecitazione difensiva ad una rivalutazione del merito a fronte della ricostruzione della vicenda usuraria puntualmente effettuata dal primo giudice e della illustrazione degli elementi posti a fondamento dell’affermato concorso del COGNOME nel reato contestato (pag. 30 e segg.) sulla base di una lettura delle emergenze processuali (dichiarazioni, fonti documentali, consulenza, intercettazioni) che denota l’assenza di qualsivoglia riscontro alla tesi accreditata dalla difesa sia con riguardo alla natura onerosa dell’occupazione del capannone della persona offesa che alle ragioni del possesso dell’assegno rilasciato dal COGNOME all’COGNOME a fronte del prestito di euro 5.000.
Puntualmente ricostruito (pag. 34 e segg.) risulta anche il prestito contestato al capo 6) alla luce delle dichiarazioni di NOME e NOME COGNOME e delle intercettazioni telefoniche captate tra i mesi di marzo e maggio 2014 dalle quali emerge, oltre che la reiterata e minacciosa richiesta di pagamento da parte del COGNOME, anche il tentativo della persona offesa e dei figli di ottenere prestiti dai connazionali per farvi fronte, emergenze scarsamente compatibili con la dedotta causale alternativa, ovvero la sussistenza di rapporti di collaborazione commerciale tra le parti. La Corte di merito ha fornito adeguata risposta ai rilievi formulati in sede di gravame, rassegnando una motivazione priva di aporie e criticità giustificative, non incisa in senso decisivo dalle censure difensive in questa riproposte.
Il conclusivo motivo in punto di aumento di pena a titolo di continuazione per l’episodio d’usura sub 3) è infondato in maniera manifesta.
Infatti, il primo giudice ha considerato il delitto continuato contestato al capo 3) come un unico illecito ai fini della determinazione della continuazione, operando un incremento sanzionatorio uguale a quello dei capi 4) e 6) della rubrica. Siffatto dato impedisce di frazionare l’aumento rapportandolo pariteticamente alle plurime condotte originariamente contestate e in parte prescritte e rende insindacabile sotto il profilo della ragionevolezza la misura dell’elisione effettuata dalla Corte di merito alla luce di un apprezzamento squisitamente di merito.
Il ricorso nell’interesse di COGNOME NOME è inammissibile con riguardo alle censure svolte in relazione alla conferma del giudizio di penale responsabilità per i capi 4) e 7) della rubrica. Contrariamente a quanto assume la difesa, la Corte di merito (pagg. 38 e segg.) ha congruamente scrutinato le doglianze difensive disattendendole con un percorso argomentativo esente da frizioni logiche con il quale l’impugnazione non si rapporta in termini di specificità censoria. E’ il caso della valutazione circa l’attendibilità del COGNOME in relazione alla quale è del tutto pretermessa la dirimente circostanza per cui la persona offesa, dopo un’iniziale reticenza dichiarativa, a contestazione del AVV_NOTAIO ministero, ha ricostruito l’operazione in termini conformi alla prospettazione accusatoria, ovvero, con riguardo al capo 7), si è omesso di considerare l’avvenuta ammissione da parte del COGNOME nel corso dell’esame dibattimentale della natura simulata dell’operazione di compravendita al fine di schermare il rapporto usuraio (sul punto l’ampia motivazione del primo giudice, pagg. 36 e segg.). Né può riconoscersi decisività all’assunto secondo cui il COGNOME, al momento della deposizione dibattimentale, rivestiva la qualifica sostanziale di soggetto indagabile per la violazione dell’art. 8 D. lgs. 74/2000 e, in quanto tale, le sue dichiarazioni erano bisognevoli di riscontro. A nche a voler accedere alla deduzione difensiva in ordine allo statuto dichiarativo applicabile alla persona offesa, la difesa non considera che la condotta illecita contestata, alla stregua delle conformi valutazioni effettuate in sede di merito, trova autonoma e autosufficiente prova anche nella documentazione acquisita (sent. Trib. pag. 38), idonea ad attestare la simulazione del rapporto finanziario mediante la falsa fattura al pari del tasso usurario praticato: e, ancòra una volta, il ricorrente omette di confrontarsi con la prova di resistenza.
8. Anche la censura in punto di omessa motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche è destituita di fondamento, dovendo farsi applicazione del principio secondo cui la richiesta di riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa quando il giudice ha motivato in ordine alla concreta irrogazione della pena, con riferimento esplicito ai criteri di valutazione di cui all’art. 133 cod. pen., così escludendo la possibilità di ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, COGNOME, Rv. 227142 – 01; Sez. 4, n. 21 del 30/11/1988, dep. 1989, COGNOME, Rv. 180073 – 01).
Nella specie, la sentenza impugnata a pag. 42 ha richiamato diffusamente le modalità esecutive della condotta, segnalandone la gravità, la rilevante intensità del dolo e la capacità a delinquere dell’imputato, operando un apprezzamento che ha carattere concludente rispetto alla congruità della pena come determinata e alla conseguente impossibilità di attenuazione a norma dell’art. 62bis cod. pen., tenuto conto altresì della mancata allegazione di specifiche circostanze a supporto della richiesta difensiva.
Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., come precisato in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2026
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME