Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10191 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10191 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ARIENZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME; si dà atto che ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16 febbraio 2023 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di Macerata, condannava NOME COGNOME alla pena di anni 3 di reclusione e 9.000 euro di multa per i capi b) e q) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione relativi a distinti episodi di usura, oltre al pagamento degli ulteriori esbo sostenuti dalla parte civile NOME COGNOME nel giudizio di appello, con revoca RAGIONE_SOCIALEa pena accessoria RAGIONE_SOCIALE‘interdizione dai PP.UU. e RAGIONE_SOCIALEe disposizioni relativa alla parte civile NOME COGNOME, con conferma per il resto RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa stessa. A tal fine formula sei distinti motivi.
2.1 Con il primo motivo eccepisce la violazione di legge di legge in relazione all’art. 644 c.p., nonché vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione alla condanna per il capo b) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione. In particolare, evidenzia che la persona offesa, tale NOME COGNOME, sentito in dibattimento non sarebbe stato in grado di delineare né l’importo preciso RAGIONE_SOCIALEe somme di denaro ricevute dall’imputato, né concretamente e temporalmente le singole dazioni monetarie, e soprattutto il tasso di interesse presuntivamente praticato. In difetto di tali indicazioni non sarebbe stato, perciò, possibile configurare la consumazione del delitto di usura, essendo a tal fine necessaria la verifica giudiziaria del superamento del tasso – soglia, come individuato trimestralmente dal RAGIONE_SOCIALE.
2.2 Con il secondo motivo lamenta, sempre in relazione al capo b) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione, il vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in relazione all’art. 192 c.p.p. e travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova e alle risultanze RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni. Secondo il ricorrente dalla lettura RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettate tra il COGNOME e la persona offesa COGNOME non si ricaverebbe alcuna prova, anche solo indiziaria, di prestiti usurari intercorsi tra i predetti, come peraltro affermato dal teste COGNOME, sottufficiale de polizia giudiziaria, sentito in dibattimento in ordine all’attività investigativa svolt
2.3 Con il terzo motivo si duole del vizio di motivazione sempre in relazione all’art. 192 c.p.p. con riguardo alle dichiarazioni accusatorie rese da NOME COGNOME, da ritenersi inattendibili e prive di riscontri esterni. Si evidenzia che il COGNOME ritenuto inattendibile dalla stessa Corte anconetana con riguardo al capo L) di imputazione, assumeva inizialmente la veste di collaborante, imputato di taluni reati e persona offesa costituita parte civile di altri connessi ai primi, ragion per c sarebbe stato necessario individuare riscontri c.d. esterni rispetto alle sue dichiarazioni, operazione che la Corte di appello non ha svolto così violando la regola probatoria RAGIONE_SOCIALE‘art. 192 c.p.p. e cadendo in palese contradizione nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa condanna.
2.4 Con il quarto motivo lamenta la violazione di legge di legge in relazione all’art. 644 c.p., nonché vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione alla condanna per il capo q) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione. In termini analoghi a quanto indicato nel primo motivo di ricorso,
si evidenzia che dalle prove utilizzate, nella specie le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa persona offesa NOME COGNOME acquisite ex art. 512 c.p.p., non è possibile dettagliare le dazioni di denaro eventualmente erogate a quest’ultimo, il tasso di interesse praticato e neppure il contesto temporale di restituzione, carenze che renderebbero, perciò, inconfigurabile il delitto di usura.
2.5 Con il quinto motivo, invece, il ricorrente lamenta, per la condanna per il capo q), la violazione RAGIONE_SOCIALEe norme processuali relativamente agli artt. 512 e 526 c.p.p. e 111 Cost., nonché il vizio motivazionale anche in relazione all’art. 192 c.p.p.. In particolare, si evidenzia che la sentenza troverebbe il suo fondamento solo nelle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa persona offesa NOME COGNOME raccolte prima del dibattimento e successivamente acquisite ex art. 512 c.p.p., senza, però, la ricorrenza di necessari riscontri, anche considerando le intercettazioni telefoniche tra il COGNOME e NOME COGNOME, che non avrebbero, peraltro, fornito alcun elemento neppure indiziario.
2.6 Con il sesto motivo eccepisce, sempre con riguardo al capo q), la violazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 644, comma 5 n.4, c.p., ed all’attenuante di cui all’art. 62 n.4 c.p., nonché vizi motivazione in punto circostanze di reato e trattamento sanzionatorio. In particolare, si evidenzia che dagli atti non emergerebbe alcuna prova del fatto che la dazione di somme di denaro ad NOME COGNOME fosse riconducibile all’esercizio di un’attività di impresa da parte di quest’ultimo, ed in ogni caso l’importo di denaro de quo sarebbe piuttosto contenuto, circa 5/6 mila euro. Si contesta inoltre l’assenza di una motivazione adeguata in ordine alla pena irrogata, tenuto conto che il giudice è tenuto a motivare anche sull’entità RAGIONE_SOCIALE‘aumento di pena disposto ex art. 81 cpv. c.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e perciò va rigettato.
2. Con il primo ed il quarto motivo di ricorso, si contesta la violazione di legge i relazione all’art. 644 c.p.p. ed il vizio di motivazione circa la valutazione RAGIONE_SOCIALEe prov operata dalla Corte abruzzese che invece, ad avviso del ricorrente, non sarebbero idonee a dimostrare la sussistenza del delitto di usura; in particolare, sia con riguardo al capo b) sia con riferimento al capo q) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione, non sarebbe stata raggiunta la prova certa su una serie di dati fattuali, quali: la precisa enti RAGIONE_SOCIALEe somme prestate alle vittime, il tasso degli interessi usurari praticati tenut
conto del cd. tasso – soglia individuato trimestralmente dal RAGIONE_SOCIALE, la durata del prestito usurario, tutti elementi senza i quali non si sarebbe potuto affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità di NOME COGNOME per il delitto di usura.
Deve, al riguardo, essere preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso in relazione al reato di usura costituisce una c.d. doppia conforme RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello a quella del Tribunale di Macerata, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 – 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 lett. e) cod. proc. peri., per effetto del legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza RAGIONE_SOCIALEe dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione rispetto ad essi sia percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 dei 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217 – 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099-01; Sez. 4, n.35683 del 10/07/2007, Rv. 237652-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non vi sono dubbi sul fatto che il ricorrente effettuò prestiti ad interessi sicuramente usurari, come emerge chiaramente dalle due sentenze dei giudici di merito. Infatti, con riferimento al capo b), in cui è contestata l’usura in danno di NOME COGNOME . , tenuto a pagare interessi pari al 120% annuo, la Corte anconetana sottolinea che la persona offesa, sentita come testimone in dibattimento, ha confermato che i COGNOME, almeno in due occasione, avessero imposto un tasso di interesse del 10% mensile per concedergli RAGIONE_SOCIALEe somme in prestito, ritenendo che l’imprecisione del testimone sull’ entità del prestito (cinque o seimila euro), peraltro a distanza di ben 8-9 anni dai fatti, non incidesse “in maniera significativa nella ricostruzione dei fatti in esame, risultando, in particolare, irrilevante nella sicura indicazione dei tass usurari a lui praticati dagli imputati che è stata fornita dal teste COGNOME“. Analoghe considerazioni con riguardo al capo q) in cui sono contestati interessi usurari pari al
45% su base annua in danno di NOME COGNOME. La Corte di appello fa espresso rinvio alla motivazione del Tribunale di Macerata circa il contenuto RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa persona offesa, ritenute molto precise nel ricostruire i fatti di usura da lui subiti. esempio, viene indicato nella sentenza di primo grado che NOME COGNOME nell’agosto del 2009 aveva restituito a NOME COGNOME una somma a lui dovuta per un precedente prestito di 10.000 euro, con interessi pari a 1.200 euro ogni quattro mesi, e sempre nel 2009 aveva ottenuto un altro prestito di 10.000 euro in cambio di due assegni, rispettivamente di 5.000 e 6.000 euro, quindi con interessi pari a 1.500 euro. Si tratta di emergenze processuali che la Corte anconetana ha valutato, anche per le modalità di erogazione dei prestiti analoghe a quelle descritte da altri testimoni, integranti il reato di usura, con motivazioni che sono prive di vizi argomentativi.
Sul punto, la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte ha avuto cura di precisare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura deg elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicat dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 2, n.9106 de 12/2/2021, COGNOMECOGNOME Rv. 280747 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, COGNOME, Rv. 280601 – 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv.265482-01). La giurisprudenza richiamata dal ricorrente non appare, perciò, conferente nel caso di specie, dato che le testimonianze RAGIONE_SOCIALEe persone offese, ritenute pienamente attendibili, costituiscono di per sé prova certa RAGIONE_SOCIALEa consumazione del reato di usura, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa misura esorbitante degli interessi praticati sui prestiti loro concessi, a prescindere, quindi, RAGIONE_SOCIALE‘indicazione in motivazione degli elementi di dettaglio del prestito usurario. Del resto, la difesa non ha allegato alle propri eccezioni l’eventuale mancato superamento del tasso soglia stabilito dal RAGIONE_SOCIALE, che è un dato pubblico e di facile reperimento.
I due motivi di cui sopra sono, quindi, infondati non sussistendo alcuna violazione di legge relativamente all’art. 644 c.p., né vizi di motivazione riconducibili all’art. 60 comma 1 lett. e), c.p.p.., e vanno perciò entrambi rigettati.
3. Con il secondo motivo lamenta, con riguardo al capo b) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione, il vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in relazione all’art. 192 c.p.p., nonché travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova circa le risultanze RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni telefoniche. Secondo il ricorrente dalla lettura RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettate tra NOME COGNOME e la persona offesa COGNOME non si ricaverebbe alcuna prova, anche solo indiziaria, di prestiti usurari intercorsi tra i predetti, come peraltro affermato dal teste COGNOME
sottufficiale RAGIONE_SOCIALEa polizia giudiziaria, sentito in dibattimento in ordine all’at investigativa svolta. Su questo motivo di ricorso, si ribadisce quanto detto sopra in ordine alla portata del vizio del cd. travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova ed alla cognizione riservata alla Corte di Cassazione.
Il motivo è inammissibile anche perché ampiamente reitei -ativo di doglianze proposte nell’atto di appello, disattese nella sentenza impugnata con specifiche e puntuali argomentazioni, con le quali la difesa in buona parte non si è confrontata. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenziale RAGIONE_SOCIALE‘atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. La mancanza di specificità del motivo, dunque, va valutata anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità RAGIONE_SOCIALE impugnazione, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822-01 e Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, in motivazione). Va ribadito, dunque, che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, correttezza RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, laddove difettino – come nel caso di specie di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù RAGIONE_SOCIALEe quali i motiv gravame non sono stati accolti (Sez. 2, n.33580 del 1/08/2023, RAGIONE_SOCIALE + altri, non massimata sul punto; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, COGNOME, Rv. 267611; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 256133). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso di specie, si rileva che la sentenza impugnata (pagg. 24-25) ha svolto una dettagliata descrizione del contenuto di alcune intercettazioni tra NOME COGNOME e il COGNOME da cui emergerebbe chiaramente l’esistenza di rapporti cli affari e di prestiti concessi dall’imputato alla persona offesa alla ricerca spasmodica di contanti, ciò malgrado “una esternata scelta di prudenza rilevabile dai contenuti dei colloqui intrattenuti da NOME COGNOME con i suoi clienti”. Si è di fronte ad argomentazioni puntuali e prive di manifeste contrAizioni o illogicità, a cui il ricorrente si lim contrapporre le sue diverse valutazioni circa le intercettazioni, ragion per cui anche questo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
Con il terzo motivo il COGNOME, analogamente, si duole del vizio di motivazione in relazione all’art. 192 c.p.p. con riguardo alle dichiarazioni accusatorie rese da NOME COGNOME, da ritenersi inattendibili e prive di riscontri esterni, rilevando che COGNOME è stato ritenuto, dalla stessa Corte anconetana con riguardo al capo L) di imputazione, come un testimone a cui riconoscere un’attendibilità solo parziale. Anche in questo caso si tratta di una valutazione di merito che esula dal giudizio di legittimità, laddove la sentenza impugnata offre una motivazione priva di manifesta contraddittorietà o illogicità. La Corte di appello, in particolare, ribadisce “la credibilità del predetto COGNOME COGNOME riferimento al quadro generale da lui ricostruito (Attività finanziaria abusivamente svolta, talvolta anche a condizioni usurarie di gola dai coimputati COGNOME COGNOME confronti di una serie di persone nominativamente indicate ivi compreso lo stesso COGNOME) e alla fuga da lui attuata per il precipitar RAGIONE_SOCIALEa sua situazione economica e per le minacce ricevute dai coimputati “. Il motivo è inammissibile anche perché il ricorrente reitera argomentazioni già svolte in sede di appello, senza confrontarsi con le argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa Corte anconetana che, come evidenziato, limita l’attendibilità del teste alla ricostruzione del quadro generale RAGIONE_SOCIALEe condotte dei coimputati COGNOME, fondando la decisione di conferma RAGIONE_SOCIALEe condanne principalmente su altre prove ritenute, invece, pienamente attendibili.
4. Con riferimento al quinto motivo, con cui il ricorrente lamenta, per la condanna di cui al capo q) di imputazione, la violazione RAGIONE_SOCIALEe norme processuali relativamente agli artt. 512 e 526 c.p.p. e 111 Cost., nonché il vizio motivazionale anche in relazione all’art. 192 c.p.p.., si afferma l’inammissibilità del motivo per manifesta infondatezza. Quanto alla valutazione RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni accusatorie acquisite ex art. 512 c.p.p., si ribadiscono i principi affermati da questa Corte (Sez. 2, n.15492 del 05.02.2020, C., Rv.279148-01; Sez.6, n.50994 del 26.03.2019, D., Rv. 278195-03) secondo cui: “Le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all’interpretazione espressa dalla Grande Camera RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, COGNOME e COGNOME c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, COGNOME c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» RAGIONE_SOCIALE‘accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell’accurato vaglio di credibilità dei contenut accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio RAGIONE_SOCIALEe modalità di raccolta, e nella compatibilità RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione con i dati di contesto, tra i quali possono rientrare anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente
extra-processuale le dichiarazioni accusatorie RAGIONE_SOCIALEa fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata. (In motivazione la Corte ha precisato che ciò che rafforza la credibilità RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione predibattimentale non è il contenuto omologo e derivato RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione “de relato”, quanto la circostanza che il dichiarante assente abbia riferito ad altri i contenuti accusatori introdotti ne fascicolo del dibattimento attraverso l’art. 512 cod. proc. pen.).
La sentenza impugnata ha fatto buon uso di tali consolidati principi, da essa espressamente richiamati, avendo cura di precisare che “Risulta di tutta evidenza che le dichiarazioni rese nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini dall’COGNOME, oltre a non essere state frutto di alcun intento gratuitamente accusatorio ed a risultare dal punto di vista intrinseco estremamente dettagliate, hanno trovato molteplici riscontri esterni di attendibilità nel contenuto RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni telefoniche, nella documentazione acquisita ed anche nel contesto generale relativo all’attività svolta all’epoca da NOME COGNOME quale analogamente ricostruita da tutti i testi in cui si è detto in precedenza”. Il ricorrente non si confronta con la motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello riproponendo la sua interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei riscontri evidenziati dalla Corte territoriale, sicché tale motivo di ricorso si presenta come inammissibile.
5. Con il sesto motivo eccepisce, sempre con riguardo al capo q), la violazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 644, comma 5 n.4, c.p., ed all’attenuante di cui all’art. 62 n.4 c.p., nonché vizio motivazione punto circostanze di reato e trattamento sanzionatorio, ritenendo che nella sentenza impugnata sarebbe riscontrabile l’assenza di una motivazione adeguata in ordine alla pena irrogata, tenuto conto, anche, che il giudice è tenuto a motivare anche sull’entità RAGIONE_SOCIALE‘aumento di pena disposto ex art. 81 cpv. c.p..
Nel caso di specie, la Corte di appello ha motivato specificatamente sia in relazione alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘aggravante di cui all’art. 644, comma 5 n.4, c.p.p., richiamando le puntuali dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa persona offesa NOME COGNOME in cui ha chiarito le ragioni dei debiti contratti con i COGNOME, sia riguardo al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘attenuante di cui all’art. 62 n.4 c.p., in ragione del fatt oggettivo che “gli interessi praticati (né come percentuale, né come singole entità monetarie) non erano certo così contenuti da consentire di applicare l’attenuate richiesta”. Si tratta di valutazioni di merito, che sono stai:e adeguatamente argomentate e risultano prive dei vizi di cui all’art. 606, comma 1 lett. e), c.p.p., nei confronti RAGIONE_SOCIALEe quali il motivo di ricorso risulta aspecifico per le ragioni giuridic già espresse in precedenza.
Con riguardo, infine, alla censura relativa alla mancanza di motivazione sugli aumenti stabiliti per la continuazione dei reati ex art. 81 c.p., si rileva c l’eccezione non era stata oggetto di motivi di appello, ragion per cui il motivo non è consentito perché vi è interruzione RAGIONE_SOCIALEa catena devolutiva. Infatti, secondo il diritt vivente, alla luce di quanto disposto dall’articolo 609, comma 2, c.p.p., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (tra le tante cfr. Sez.2, n. 19411 del 12.03.2019, Furlan, Rv. 276062-01).
6. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato, decisione a cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
Il Consigliere estensore