Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14378 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14378 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Carini il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE di APPELLO di TORINO
Esaminati gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
sentito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, riportandosi alla requisitoria in atti;
sentito il difensore, AVV_NOTAIO del foro di Asti, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
CONSIDERATO IN FATTO
Con sentenza emessa il 04/07/2024 la Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza pronunciata dal Tribunale di Ivrea il 14/04/2022, appellata dall’imputato NOME COGNOME, previa declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione del reato contestato al capo 4), rideterminava la pena in anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, in ordine a sette fattispecie di usura ex art. 110, 644, secondo e terzo comma, cod. pen.; limitava altresì la confisca disposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ultimo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 644 cod. pen. alla somma di
euro 48.450 e confermava nel resto (in particolare, con riferimento alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. di due immobili di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘imputato e RAGIONE_SOCIALEe somme di denaro depositate in conti correnti a lui intestati).
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello ha proposto ricorso l’imputato tramite il difensore di fiducia, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo eccepisce il vizio di motivazione, ritenuta carente, illogica ed affetta da plurime contraddizioni, sia con riferimento alla questione RAGIONE_SOCIALE‘astratta applicabilità ai fatti di causa RAGIONE_SOCIALEa norma incriminatrice RAGIONE_SOCIALE‘usur impropria e del calcolo degli interessi, sia sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa ritenuta attendibil RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dalle persone offese in sede di istruttoria dibattimentale.
1.1. In relazione al primo aspetto, la difesa rileva come la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto usurario il tasso di interesse, basando tale giudizio esclusivamente sulle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEe persone offese anziché su dati certi e concreti, omettendo di affidarsi, ai fini del computo, ad un consulente tecnico; richiama a tal fine il principio secondo cui l’usura mediante dazione è reato a condotta frazionata, per cui l’eventuale sforamento del tasso-soglia doveva essere verificato, trimestre per trimestre, per tutta la durata RAGIONE_SOCIALEa rateizzazione, con la massima analiticità possibile e sempre con riferimento all’accertamento trimestrale del RAGIONE_SOCIALE, con conseguente necessità di determinare il tempo e la durata del prestito e la data dei singoli pagamenti effettuati dal debitore, così da individuare il trimestre dì riferimento e da escludere comparazioni su base annuale.
1.2. Quanto al secondo aspetto, si evidenzia come dalle testimonianze rese in sede di istruttoria dibattimentale non era emersa la prova certa non solo del tasso di interesse, ma anche RAGIONE_SOCIALE‘esatta cadenza con la quale gli interessi usurari sarebbero stati corrisposti dalle vittime all’imputato, risultando perciò impossibile affermare la responsabilità penale di quest’ultimo oltre ogni ragionevole dubbio.
In particolare, per quanto attiene all’usura commessa in danno di NOME COGNOME si sottolinea la mancanza di prova certa sia in ordine alla somma capitale concessa in prestito sia in ordine all’applicazione dì interessi di natura usuraria, e si sostien che il giudice dì seconde cure non avrebbe tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa testimonianza resa dal geometra NOME COGNOMECOGNOME il quale aveva dichiarato di aver egli stesso predisposto una scrittura privata tra l’imputato e il COGNOMECOGNOME avente ad oggetto un debito di quest’ultimo nei confronti del primo e tesa a dimostrare l’assenza di pattuizioni di carattere usurario. Neppure dovrebbero ritenersi solide le prove in ordine all’usura ai danni di NOME COGNOME, dalle cui dichiarazioni testimoniali emergerebbe unicamente l’intento bonario del COGNOME di voler fare un investimento nella società di costui, in modo da poter rivestire un ruolo all’interno RAGIONE_SOCIALEa stessa. Carente ed
illogica risulterebbe la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata anche in merito all’usura in danno di NOME COGNOME, non essendo stato in grado quest’ultimo di meglio specificare, in sede di istruttoria dibattimentale, l’importo esatto che l’imputato gli avrebbe concesso in prestito, ed avendo altresì egli dichiarato di non aver corrisposto alcuna forma di interesse al COGNOME ma di avergli restituito unicamente la somma capitale di euro 1.000. Si eccepisce altresì la mancanza di prova circa l’applicazione di interessi usurari anche con riferimento alla posizione di NOME COGNOME, essendosi la Corte d’appello limitata ad evidenziare che l’imputato avrebbe contestato il ritardo nei pagamenti in maniera alquanto veemente e perentoria, con modalità tipiche dei rapporti tra usurario e debitore, ma senza addurre ulteriori prove circa la pattuizione di interessi usurari e la cadenza precisa con cui gli stessi sarebbero stati corrisposti. Infine, anche in merito all’usura in danno di NOME COGNOME NOME, unico elemento valorizzato contra reum dal giudice di merito era indicato nella circostanza che l’imputato aveva riferito che gli assegni gli sarebbero stati consegnati dalla persona offesa in pagamento di forniture di olio effettuate in suo favore, indicando í produttori dai quali era solito approvvigionarsi, i quali tuttavia avevano smentito la sua versione.
Con il secondo motivo di ricorso la difesa eccepisce il vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata anche in relazione al profilo sanzioNOMErio, essendosi omesso di valorizzare il corretto comportamento processuale RAGIONE_SOCIALE‘imputato, la sua partecipazione al processo ed il fatto che abbia acconsentito all’acquisizione di numerosi atti d’indagine rinunciando, al contempo, all’audizione di alcuni testimoni inizialmente indicati, così contribuendo a rendere meno gravosa l’istruttoria dibattimentale; tale insieme di circostanze avrebbe giustificato il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche con giudizio di prevalenza – anziché di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti RAGIONE_SOCIALE‘usura. Inoltre, vari elementi – il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa recidiva, un solo precedente penale risalente nel tempo, l’assenza di altre pendenze – avrebbe legittimato una rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa pena più favorevole rispetto a quella derivante dall’intervenuta estinzione del reato di cui al capo 4).
Con il terzo motivo di ricorso si censura il vizio di motivazione in ordine alla confisca disposta ai sensi degli artt. 240-bis e 644, sesto comma, cod. pen.
In particolare, la difesa rileva che il giudice di merito avrebbero errato nel ritenere il valore degli immobili confiscati all’imputato sproporzionati rispetto all sue capacità reddituali, ed evidenzia una serie di elementi che deporrebbero in senso contrario (il lavoro RAGIONE_SOCIALEa moglie e la sua capacità di accumulare risparmi) nonché la circostanza che un immobile era stato acquistato all’asta, nel corso di
una procedura di esecuzione immobiliare, al prezzo di 25.000 euro. Contesta altresì l’eccessiva brevità del periodo di riferimento preso in considerazione dalla Corte d’appello per ritenere l’investimento sproporzioNOME rispetto alle disponibilità patrimoniali dei coniugi; al contrario, un’indagine più approfondita e risalente nel tempo rispetto ai fatti contestati avrebbe consentito di accertare il notevole risparmio economico posto in essere dall’imputato e da sua moglie, tale da rendere l’acquisto degli immobili oggetto dì confisca pienamente proporzioNOME e coerente con le loro capacità reddituali. Infine, si eccepisce l’evidente sproporzione tra i beni confiscati e l’importo che il ricorrente sarebbe stato eventualmente tenuto a corrispondere; sproporzione che, senza necessità di ulteriori prove da addurre in fase esecutiva, avrebbe dovuto portare ad una attenuazione RAGIONE_SOCIALEa misura ablatoria inflitta.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi RAGIONE_SOCIALEa specificità necessari ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Quanto al primo motivo di ricorso, la questione concernente il calcolo degli interessi usurari è stata adeguatamente vagliata dalla Corte d’Appello, che, con motivazione logica e corretta in diritto, ha sottolineato che nel caso di specie non si fa questione di elargizione di interessi usurari, bensì di mera pattuizione degli stessi, di per sé sufficiente a ritenere integrato il delitto di usura, che per l’appunt per espressa previsione normativa, si configura non soltanto quando un soggetto si fa dare, ma altresì quando si fa semplicemente promettere interessi usurari. La Corte d’appello ha condiviso le argomentazioni del giudice di prime cure, che aveva calcolato i tassi d’interesse riportati nei capi d’imputazione sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni – ritenute attendibili – RAGIONE_SOCIALEe persone offese, in tal modo determinando le pattuizioni intercorse fra le parti. Di conseguenza, i giudici di merito hanno reputato irrilevante la conoscenza dei dati indicati dal ricorrente, ritenendo, al contrario, ampiamente sufficiente, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa penale responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato, il dato relativo alla pattuizione di interessi ictu ()cui/ usurari, profilo assorbente rispetto all’asserita incompletezza RAGIONE_SOCIALE‘istruttori dibattimentale e alla mancata consultazione di un perito per ulteriori approfondimenti di carattere tecnico-contabile. In altri termini, secondo la condivisibile argomentazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, essendo note l’entità RAGIONE_SOCIALEa somma mutuata e quella degli interessi mensilmente pattuiti, è stato consequenziale il riscontro RAGIONE_SOCIALEa natura usuraria degli accordi in questione.
2.1. Anche in relazione al profilo RAGIONE_SOCIALE‘attendibilità RAGIONE_SOCIALEe persone offese, l’iter motivazionale che ha condotto entrambi i giudici di merito a ritenere attendibili le
persone offese risulta congruo e conforme alle risultanze processuali. In particolare, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritt secondo cui le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod, proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘affermazione di penale responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, RAGIONE_SOCIALEa credibilità soggettiva del dichiarante e RAGIONE_SOCIALE‘attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214).
Ebbene, la sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato con il motivo di ricorso in esame, fornisce plausibili ragioni per le quali le persone offese – ad eccezione soltanto di NOME COGNOME, le cui dichiarazioni apparentemente mendaci, tuttavia, lungi dallo smentire la ricostruzione del giudice di primo grado, sono state ritenute esplicative RAGIONE_SOCIALEa volontà di proteggere l’imputato – sono state giudicate tutte pienamente attendibili: in primo luogo, la Corte d’appello ha osservato che nel caso di specie le persone offese non si erano costituite parte civile, il che, unitamente alla circostanza per cui nessuna di esse aveva ritenuto di rivolgersi spontaneamente alle Forze RAGIONE_SOCIALE‘Ordine per denunciare il reato di cui era vittima, ha consentito di escludere in radice la possibilità di inte calunniatori nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘imputato; in secondo luogo, è stata sottolineata la coincidenza tra le varie testimonianze RAGIONE_SOCIALEe persone offese, che si riscontrano l’un l’altra e appaiono connotate da macroscopiche analogie; in terzo luogo, la Corte si è soffermata sulla rilevanza del cospicuo materiale probatorio raccolto nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini, comprensivo dei titoli di credito, pretesi in garanzia dai debitori, ch sono stati rinvenuti presso l’abitazione RAGIONE_SOCIALE‘imputato, e del servizio di osservazione, organizzato su indicazione RAGIONE_SOCIALEa persona offesa NOME COGNOME, che ha consentito di monitorare la consegna di una rata degli interessi del debito usurario che costui aveva contratto con il COGNOME; in quarto luogo, ulteriori e significative conferme RAGIONE_SOCIALE‘attendibilità RAGIONE_SOCIALEe persone offese sono state tratte dall’analisi RAGIONE_SOCIALEa situazione patrimoniale RAGIONE_SOCIALE‘imputato, le cui rilevanti disponibili economiche, così come accertate nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini, sono risultate del tutto sproporzionate rispetto alla sua condizione di disoccupazione e ai redditi da lavoro RAGIONE_SOCIALEa moglie, e sono apparse, al contrario, coerenti rispetto all’attività di usura ascritta; da ultimo, le dichiarazioni accusatorie RAGIONE_SOCIALEe persone offese hanno trovato pieno riscontro anche negli esiti RAGIONE_SOCIALEe attività di intercettazione di conversazioni tra presenti e di acquisizione di tabulati telefonici effettuate nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini, attività che non solo ha attestato l’effettiva esistenza di contatti tra persone offese e l’imputato, ma ha altresì comprovato la natura illecita dei loro Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
rapporti, essendo emersi, dal contenuto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettate, numerosi tentativi da parte del COGNOME di occultare i proventi del reato, di cancellarne l prove dai propri apparecchi telefonici e di fornire una giustificazione apparentemente lecita ai propri rapporti con le vittime di usura, il tutto, significativamente, dopo che l’imputato era venuto a conoscenza di essere indagato.
In definitiva, a fronte di una minuziosa motivazione sul punto, i rilievi del ricorrente risultano generici, perché si confrontano in maniera solo apparente ed acritica con il giudizio positivo circa l’attendibilità RAGIONE_SOCIALEe vittime, con conseguen applicazione alla fattispecie in esame del principio dì diritto secondo cui, in tema di usura, la testimonianza RAGIONE_SOCIALEa persona offesa in ordine alla natura esorbitante degli interessi praticati sui prestiti può costituire, di per sè, la pr RAGIONE_SOCIALE‘integrazione RAGIONE_SOCIALE‘elemento oggettivo del reato, senza che sia necessaria, nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, l’indicazione degli elementi di dettaglio del prestito usurario (Sez. 2, n. 10191 del 15/12/2023, dep. 2024, Cimmino, Rv. 286053-01)
Privo di specificità risulta anche il secondo motivo di ricorso, che omette di confrontarsi con le argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale, incentrate sulle modalità RAGIONE_SOCIALEa condotta delittuosa.
L’imputato ha agito pervicacemente, ponendo in essere condotte particolarmente odiose, nell’arco di un decennio, in danno di una pluralità di persone offese in stato di difficoltà economica, alcune RAGIONE_SOCIALEe quali imprenditori, conseguendo profitti ingenti per l’applicazione di tassi di interesse particolarmente elevati; inoltre, ha tentato di cancellare le prove dei reati, contattando le persone offese prima che si recassero a testimoniare contro di lui nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini e chiedendo loro di fornire versioni di comodo che lo scagionassero.
A fronte di un quadro così grave, la Corte d’Appello ha condiviso il giudizio di bilanciamento fra circostanze dì segno opposto operato dal Tribunale in termini di equivalenza, respingendo, al contempo, la richiesta difensiva di procedere ad un’ulteriore riduzione RAGIONE_SOCIALEa pena, in aggiunta a quella effettuata in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo 4).
Circa il terzo motivo di ricorso, la corte di merito ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la confisca disposta dal giudice di prime cure, fatta salva la rideterminazione di quella inflitta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 644, sesto conmma, cod. pen., che, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘estinzione del delitto di cui al capo 4), è stata limitata alla minor somma di euro 48.450. In particolare, richiamando il principio secondo cui «in tema di confisca per equivalente il giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, nei limiti del valore corrispondente al
profitto del reato, può disporre il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità di
individuare i beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella
selezione dei cespiti da confiscare» (Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015,
COGNOME, Rv. 262893), ha rilevato che i beni immobili oggetto di confisca appartengono sicuramente all’imputato, e possono in quanto tali soggiacere a
confisca per equivalente, indipendentemente da qualsiasi giudizio sulla proporzionalità del loro valore alle capacità reddituali del medesimo e da qualsiasi
valutazione in ordine alla loro origine lecita, posto che la norma richiamata contempla espressamente la possibilità di aggredire i beni che costituiscono prezzo
o profitto del reato, ovvero somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un importo pari al valore degli
interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. È proprio in applicazione di tale norma che, nel caso di specie, i giudici di merito hanno ritenuto congruo disporre
la confisca fino alla concorrenza RAGIONE_SOCIALE‘importo costituente il profitto del delitto di usura, originariamente accertato in euro 80.250 e successivamente ridetermiNOME nella minor somma indicata.
Quanto, invece, alla confisca disposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 240-bis cod. pen., anche in questo caso la doglianza difensiva non aggiunge elementi di novità rispetto a quanto già contestato con l’atto di appello e adeguatamente smentito nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, laddove si è rilevata l’evidente sproporzione fra il valore degli immobili confiscati e le capacità reddituali RAGIONE_SOCIALE‘imputato sulla base di elementi in fatto non suscettibili di nuovo esame in sede di legittimità.
L’inammissibilità del ricorso determina, a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento ed al versamento a favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, RAGIONE_SOCIALEa somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma il 06/02/2025
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