Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37651 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37651 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME a POZZUOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette la memoria del difensore degli imputati AVV_NOTAIO che ha chiest l’accoglimento del ricorso nonché quella dell’AVV_NOTAIO per la parte civile che chiesto la conferma della condanna e delle statuizioni civili nonché la rifusione delle spese.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art 23. Comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Napoli che, confermando la sentenza del tribunale di Napoli data 6 luglio 2017, li ha condannati alla pena di giustizia per diverse ipotesi di usura ai da numerose parti offese.
Con tre motivi di impugnazione, qui riassunti nei termini di cui all’articolo 173 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, i due ricorrenti deducono quan segue:
erronea applicazione della legge penale, GLYPH motivazione mancante, apparente, manifestamente illogica in quanto tale evincibile dal testo della sentenza impugnata e dagli
specificamente indicati. Si evidenzia nel motivo che con l’atto di appello si lamentava ch portato narrativo di NOME, COGNOME e COGNOME non risultava corroborato da alcun riscontr era connotato da discrepanze e contraddizioni non solo orizzontali ed esterne ma anche verticali ed intrinseche;
Mancanza di motivazione in riferimento alla condanna di COGNOME NOME per l’ipotesi del capo C ai danni di COGNOME NOME; la sentenza di appello, si lamenta nell’impugnazione, manifestamente carente di motivazione in relazione al capo di imputazione indicato poiché, pur essendo lo stesso oggetto di uno specifico motivo di appello, la pronuncia è totalmente silente
carenza motivazionale viene altresì lamentata in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ad entrambi gli imputati e del beneficio della sospension condizionale della pena a NOME COGNOME. Carente di motivazione è altresì la decisione sull’entità della pena.
Il Procuratore generale ha inviato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso ment la difesa degli imputati, con memoria inviata a mezzo EMAIL, ha replicato ed ha chiesto l’accoglimento del ricorso. La parte civile ha inviato una memoria con cui chiede la conferm della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato sotto diversi profili.
1.1 In relazione al primo motivo, occorre preliminarmente evidenziare che il ricorso, co tecnica redazionale approssimativa,confonde profili inerenti a lamentate carenze motivazional (si parla di motivazione mancante, apparente e manifestamente illogica) con la violazione d legge. In nessun passaggio del ricorso che supera la dozzina di pagine, si indica una sol norma di legge che costituisca il parametro valutativo del giudizio di legittimità.
Si tratta perciò di una esposizione che non consente di comprendere esattamente l’oggetto della doglianza e che, come spesso accade, tende ad introdurre a livello di legittimità richi di rivalutazione del materiale probatorio che attengono alle fasi precedenti del giudizio. facendo, tuttavia, si rischia di pervertire la funzione della giustizia di legittimi assicurare la nomofilachia, cioè la uniforme interpretazione ed applicazione del diritto, l’uniforme interpretazione del fatto.
È vero che nelle pagine introduttive (in particolare, a pg.5) si sostiene, con una sor caveat, che il ricorso non intende sottoporre alla Corte una rivalutazione del materi probatorio. Tuttavia tale avvertimento ha il sapore di una excusatio non petita, che, come una confessio manifesta, non riesce a nascondere la consapevolezza della reale natura di merito delle critiche mosse alla sentenza impugnata.
Ed in effetti, il primo motivo è incentrato sulla inattendibilità e sulle contraddizio dichiarazioni accusatorie e sulla insufficienza ed anzi insussistenza ed apparenza del valutazioni espresse in proposito nella sentenza d’appello. Così facendo tuttavia il motivo ricorso pare ignorare o comunque non considerare che a pg. 6 e 7 la motivazione si pronuncia sul punto, affrontando espressamente l’argomento difensivo ma superandolo con valutazione
che si valuta adeguata poiché incentrata sulla insussistenza di movente calunnioso (nemmeno ipotizzato dagli imputati, si sottolinea) e sull’atteggiamento moderato e circoscritto persone offese che hanno anche in udienza ‘ridotto’ l’entità dell’usura rispetto a quanto stato erroneamente verbalizzato in sede di denuncia e nel corso delle indagini preliminar Conclusione che sono state ritenute corroborate, anziché smentite, dalla documentazione del risarcimento del danno ricevuto dall’imputato, circostanza che, come ritenuto plausibilment dalla Corte d’appello, costituisce il movente o comunque l’occasione per la commissione del reato.
Non essendosi confrontato con la motivazione del provvedimento impugNOME, il motivo è generico, in quanto aspecifico, e quindi condanNOME alla inammissibilità.
1.2 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, come indicato sopra, che la decisione d’appello non si sia specificamente soffermata su uno dei motivi formulati nel grado anterior relativo al capo C di imputazione. Si afferma che “La manifesta carenza della motivazione .. appare, ictu ocu/i, evincibile dal testo dello stesso nella parte in cui non vi è alcun riferime alla specifica doglianza, interposta sullo specifico punto, dallo scrivente difensore”.
Per rispondere alla doglianza si deve procedere all’esame dell’atto di appello, al fin verificare se in effetti vi fosse uno specifico punto di appello concernente il capo imputazione.
L’esame dell’atto di appello consente di escludere la cennata circostanza.
Infatti, iniziando l’analisi dalle prime due pagine, si osserva che l’appello fa genericam riferimento “ai capi ed ai punti di seguito indicati:
erronea applicazione della legge penale – Palese travisamento dei fatti. Inesistenza dell prova che il fatto sussista o che gli imputati lo abbiano commesso. Mancato raggiungimento della prova certa….
Inattendibilità soggettiva ed oggettiva delle fonti di prova dichiarativa… su cui s l’impugnata sentenza.
Mancato riconoscimento … delle … attenuanti generiche…. Riduzione della pena…
Mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena … a NOME“.
Nella sentenza impugnata i motivi di appello sono stati così sintetizzati:
“1) Con il primo motivo hanno lamentato l’erronea applicazione della legge penale, il pales travisamento dei fatti e l’inattendibilità soggettiva ed oggettiva delle fonti dichia carico…;
Con il secondo motivo hanno sollecitato la concessione delle circostanze attenuanti generiche … e la conseguente riduzione della pena;
Con il terzo motivo, infine, hanno chiesto la sospensione condizionale della pena ne confronti di COGNOME“.
In sostanza, come si vede, la sentenza della Corte d’appello ha correttamente riprodotto motivi d’appello sollevati dalla difesa degli imputati, unificando il primo ed il secondo mot
appello in un unico punto (il primo) sulla responsabilità e riportando pedissequamente gl ulteriori due motivi concernenti il trattamento sanzioNOMErio.
Non è pertanto corretto sostenere, come si legge nel ricorso, che vi fosse uno specifico punt concernente la responsabilità del COGNOME per il reato ascrittogli al capo C.
La confusione manifestata dalla stessa difesa in relazione ai motivi che erano stati formul nel precedente grado di giudizio, renderebbe superfluo ogni ulteriore approfondimento, non essendo necessario rispondere ad un motivo non formulato.
Tuttavia è opportuno ulteriormente ricordare che in presenza di c.d. “doppia conforme” in punto di affermazione della penale responsabilità dell’imputato, come avviene nel caso d specie, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appell quella di primo grado e dell’adozione – da parte di entrambe le sentenze – dei medesimi crite nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 25759 Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
Conseguentemente, va dato atto che la sentenza di primo grado ha esaustivamente affrontato il tema della responsabilità dell’imputato anche in relazione all’episodio del cap evidenziando che per il ruolo di mediatore e per il contenuto della deposizione (nonché per tono ‘moderato’ se non ‘riduzionista’) il teste COGNOME fosse pienamente credibile. Condividen tale base valutativa, la Corte d’appello ha affrontato in linea generale il tema della credi dei testi d’accusa, incluso quella del COGNOME. Il percorso motivazionale seguito dalla C d’appello appare pertanto immune dal denunziato viziodi carenza motivazionale, anche se la Corte non ha toccato tutti gli aspetti fattuali menzionati nell’atto di appello dalla dife può infatti costituire motivo di ricorso sotto il profilo dell’omessa motivazione il ma riferimento a dati probatori acquisiti. Se è vero che tale vizio è ravvisabile non solo qu manca completamente la parte motiva della sentenza, ma anche qualora non sia stato considerato un argomento fondamentale per la decisione espressamente sottoposto all’analisi del giudice, il concetto di mancanza di motivazione non può essere tanto esteso da includere ogni omissione concernente l’analisi di determinati elementi probatori. Invero, un element probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce, non posto a raffronto co complesso probatorio, può acquisire un significato molto superiore a quello che gli è attribuib in una valutazione completa del quadro delle prove acquisite. Ritenere il vizio di motivazio per l’omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche, e ben correlate alla sostanza degli elementi istrutt disponibili. Per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimità dovrebbe valutare la p dell’elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizion argomentativa che sconfinerebbe nei compiti riservati al giudice di merito (Cass. Sez. 11.11.1998 n. 13528; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 Rv. 263157 – 01).
1.3 Anche in relazione all’ultimo motivo, sulle negate attenuanti generiche e sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, il ricorso non fa che ripetere concett già formulati in atto di appello e già ritenuti insufficienti.
La Corte d’appello ha escluso l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche indicando espressamente che né la mera invocazione del beneficio , né il semplice richiamo al principio di proporzionalità della pena siano sufficienti a giustificare il beneficio. Tanto più che già in grado le richieste sul punto erano state disattese proprio per la mancata indicazione da par della difesa di alcuno specifico parametro da valorizzare in tal senso, al fine di fondare decisione di favore per l’imputato. In mancanza di indicazioni da parte della difesa, il ri della Corte è del tutto corretto.
Altrettanto corretta la decisione di non concedere la sospensione condizionale all’imputato L’argomento posto a fondamento della decisione è logicamente ineccepibile (la pluralità di episodi delittuosi e la spregiudicatezza dimostrata impediscono di formulare una prognosi favorevole di astensione dal commettere ulteriori reati) e del tutto adeguata.
In ogni caso, il motivo è viziato da carenza di interesse concreto.
Va infatti osservato che la doglianza devoluta con l’atto di appello nei termini indicati difesa (“non si ravvisa alcuna traccia di qualsivoglia passaggio motivazionale che facci riferimento alla denegata concessione del … beneficio all’imputato COGNOME NOME“, ulti pagina dell’appello) era inammissibile in quanto aspecifica e quindi generica. Essa infatti non confrontava realmente con l’atto impugNOME, ove a giustificazione della negazione del beneficio al COGNOME si evidenziava che esso era concedibile solo alla “sola COGNOME, che non annovera precedenti a suo carico”, facendo chiaramente intendere che tale condizione non sussistesse per il correo. Proprio il mancato, consapevole, confronto con il presupposto che esclude l possibilità di riconoscere il beneficio al COGNOME (la presenza di precedenti) rende il mo aspecifé e quindi generico. Formulando l’appello infatti, la difesa avrebbe dovuto, anzich tentare di trarre vantaggio dalla particolare formulazione della motivazione (tecnicament corrispondente alla figura retorica della litote), eventualmente contestare la affermazione merito (negando la sussistenza, in capo al COGNOME, di precedenti ostativi). Nulla di tutto qu nel motivo d’appello, che quindi era destiNOME all’inammissibilità.
Deve allora applicarsi il principio elaborato da tempo da questa Corte per cui l’inammissibil originaria della doglianza, così come dedotta con l’atto di appello, rende del tutto irrileva fatto che la Corte territoriale non abbia presa in considerazione il relativo motivo o l’ affrontato in maniera insufficiente, in quanto l’originaria inammissibilità della ce formulata con l’atto di appello non cagiona alcun pregiudizio concreto e renderebbe del tutt superfluo l’accoglimento della censura dedotta nella presente sede; infatti l’eventua accoglimento della doglianza non avrebbe alcuna possibilità di esito favorevole dell valutazione del motivo di impugnazione in sede di giudizio di rinvio, sicché in concreto si d registrare una sostanziale carenza di interesse da parte del ricorrente (Sez. 2, Sentenza n 10173 del 16/12/2014 Imp. Bianchetti Rv. 263157 – 01).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condan dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata.
Nulla va riconosciuto alla parte civile costituita a titolo di spese per il grado poi memoria con conclusioni non ha fornito alcun contributo è si è limitata a chiedere la conferma della sentenza di appello.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 31 maggio 2023
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