Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 48256 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 48256 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Martina Franca il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 09/05/2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria scritta;
udito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che si è riportato ai motivi di ricorso insistendo per l’accoglimento;
udito il difensore della. parte civile NOME AVV_NOTAIO COGNOME, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha chie dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del Tribunale di Taranto del 4 ottobre 2018, NOME COGNOME è stato condannato alla pena di sette anni di reclusione ed euro 10.000,00 di multa per i reati, riuniti nel vincolo della continuazione:
nel procedimento n. 3832/2010 RGNR sub capi A (riqualificato il fatto, nei confronti delle sole persone offese COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME nel reato di abusiva attività finanziaria ex art. 132 digs. 10 settembre 1993, n. 385), C (usura continuata), D ed F (estorsione continuata), G (riqualificato il fatto nel reato di abusiva attività finanziaria);
nel procedimento n. 10091/2012 RGNR sub capi A (usura continuata), B (estorsione) C (usura continuata aggravata ex art. 644 commi 1 e 5, nn. 3 e 4), G (riqualificato il fatto nel reato di abusiva attività finanziaria) ed I (abusiva attività finanziaria).
L’imputato è stato altresì condannato alle pene accessorie ed al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili – con assegnazione di provvisionali – ed stata disposta nei suoi confronti la confisca per equivalente fino a concorrenza dell’importo di euro 90.500,00.
In parziale riforma di tale pronuncia – relativa a reati contestati al ricorrente concorso con il padre NOME COGNOME, poi deceduto, ed inerenti all’attività imprenditoriale di compravendita di autoveicoli e correlat finanziamenti dagli stessi gestita – la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza dell’Il dicembre 2019, ha assolto l’imputato dai reati di cui ai capi F del procedimento n. 3832/2010 e B ed I del procedimento n. 10091/2012; ha riqualificato i fatti contestati al capo A del procedimento n. 3832/2010 con riguardo alla persona offesa NOME COGNOME e ai capi A e C del procedimento n. 10091/2012 nel reato di abusiva attività finanziaria; ha confermato nel resto l’impugnata sentenza e ritenuto assorbite nel reato abituale di cui al capo G del procedimento n. 10091/2012 tutte le condotte ascritte a tale titolo, rideterminando la pena in anni 5 di reclusione ed C 9.000,00 di multa, revocando in parte qua le statuizioni civili e riducendo l’importo delle provvisionali.
La Seconda Sezione di questa Corte, con sentenza del 21 ottobre 2020, ha annullato tale sentenza con riferimento al reato di usura di cui al capo A del procedimento n. 3832/2010 RGNR perpetrato in danno di NOME COGNOME, con rinvio per nuovo giudizio.
Con sentenza del 9 maggio 2022, la Corte di appello di Lecce – quale giudice del rinvio ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen. – ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto in data 4 ottobre 2018, con riferimento alla
condotta usuraria in danno di NOME COGNOME, con condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Avverso tale decisione propone ricorso NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando i motivi di seguito sintetizzati nei lim strettamente necessari alla motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo deduce vizi di motivazione e travisamento delle risultanze istruttorie.
La Corte di appello non ha ottemperato alle prescrizioni, specificamente dettate nella pronuncia rescindente, di valutare le doglianze avanzate in sede di appello e richiamate specificamente in ricorso, rilevanti ai fini dell determinazione del tasso usurario.
Si è ritenuto integrato il reato di usura con riguardo alla rinegoziazione di o GLYPH SI quattro rate di prezzo per l’acquisto di un’autovettura Mercedes SLK, da euro 800,00 ciascuna (maturate da giugno a settembre 2010, rimaste inizialmente insolute), quanto alla pattuizione della maggiorazione di euro 300,00 a titolo di interessi, senza considerare che tale importo aggiuntivo rappresenta il calcolo forfetario comprensivo di alcune voci di spesa sostenute dal ricorrente e riconosciute dalla stessa persona offesa. In particolare, risultano ricompresi in tale importo, sicché avrebbero dovuto essere decurtati ai fini della determinazione del tasso di interessi praticato: euro 50,00, quale residuo di una precedente rata di euro 800,00, scaduta ad ottobre del 2010; euro 40,00, costituenti il costo dell’effetto cambiario fornito da COGNOME a La Dogana; le spese per il richiamo dalla banca dell’assegno risultato privo di copertura.
La reiezione del motivo di appello, fondata sul rilievo che gli elementi addotti dalla difesa non consentirebbero di risolvere il dubbio in ordine alla determinazione del tasso usurario, ha finito col porre a carico dell’imputato un onere probatorio che non gli compete.
Difetterebbe inoltre, sul piano psicolociico, la volontà in capo al ricorrente di imporre un tasso d’interesse usurario, posto che: a) sin dal primo acquisto , dell’ autovettura Mercedes, e stato applicato un tasso di interesse, pari a euro 2,66%, largamente inferiore al tasso soglia (corrispondente ad euro 12,99% nel periodo in esame); b) alcuna corresponsione di interessi è stata mai pattuita per la dilazione del pagamento delle quattro rate da euro 800,00; c) quanto alla permuta della Mercedes con l’autovettura Lancia Thesys, intervenuta nel corso del rapporto, la stessa Corte di merito ha rilevato che, all’epoca, il debito complessivo ammontava ad euro 37.000,00 (di cui 25.000,00, pari al valore il t( della Mercedes nuova ed euro 12.000,00, corrispondenti alla differenza tra la
(( Mercedes, acquistata usata, e il veicolo Lancia, di nuova immatricolazione), sicché il titolo emesso in garanzia (per euro 36.000,00) non incorporerebbero alcuna maggiorazione per interessi.
La Corte di merito non ha inoltre considerato la maggiorazione del 10% della somma portata dall’assegno presentato in tempo utile, che il ricorrente avrebbe potuto richiedere al debitore inadempiente, dovuta a titolo di clausola penale ai sensi dell’art. 3 legge 15 dicembre 1990, n. 386, il cui importo (pari a 320,00 euro) risulta per sé superiore all’ammontare della pattuizione incriminata.
2.2. Con il secondo motivo la difesa denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 597, comma 4, cod. proc. pen.
Ritenendo intervenuto il giudicato sulla condotta usuraria relativa alla dazione dell’assegno di euro 9.000,00 emesso da COGNOME all’ordine di COGNOME in data 1 settembre 2022, la Corte territoriale non ha tenuto conto della intervenuta assoluzione pronunciata su tale capo nella sentenza della Corte di appello del 2019.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale ha concluso per il rigetto, riportandosi alla memoria versata in atti, in cui ha evidenziato che, pur detraendo da 300,00 euro costi per 90,00 euro quale sovrapprezzo sul debito di euro 3.200,00, risulterebbe comunque superata la soglia del tasso usurario (calcolata nel 12,9% annuo per il periodo di riferimento) in quanto “il prestito suddetto, per sei mesi, doveva invero comportare, a pena di usurarietà, un sovrapprezzo inferiore ai 100,00 euro”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.
L’annullamento disposto dalla Corte di cassazione – alle prescrizioni della quale, secondo la prospettazione difensiva, la sentenza rescissoria non si sarebbe uniformata – attiene al reato di usura ascritto all’imputato con riguardo alla pattuizione di un sovraprezzo di euro 300,00 sul finanziamento concesso a NOME COGNOME per la compravendita di un’autovettura Mercedes.
Le sentenze di merito hanno ricostruito la vicenda nei termini che seguono.
L’acquisto del veicolo avvenne al costo di euro 25.000,00, in primo tempo maggiorati di euro 2.000,00 a titolo di interessi per tre anni, per cui COGNOME emise a garanzia un assegno di euro 27.000,00, privo di indicazione di scadenza;
fu previsto il pagamento rateale, regolato in rate mensili da euro 500,00 (fino a marzo 2010) e da euro 800,00 a decorrere da aprile 2010; in seguito ad un insoluto di quattro rate da euro 800,00 (scadute da giugno a settembre 2010), i COGNOME richiesero la dazione di un assegno di euro 3.200,00, posto all’incasso e poi ritirato in cambio dell’emissione di una cambiale da euro 3.500,00, con scadenza al 30 dicembre 2010; i pagamenti proseguirono fino a gennaio , 2011, con la restituzione di complessivi euro 10.750,00. A tal punto COGNOME, su il GLYPH o sollecitazione dei venditori, provvide a permutare la Mercedes con una Lancia Thesys e di minor valore e i COGNOME pretesero l’emissione di un nuovo assegno in garanzia, privo di data, del valore nominale di euro 9.000,00, senza restituire quello precedentemente emesso di euro 27.000,00.
Tanto premesso, il primo motivo è aspecifico e proposto per ragioni non consentite.
La difesa assume che sia stato violato il principio di diritto pronunciato in sede rescindente dalla Seconda Sezione di questa Corte, per non avere la Corte di appello preso in considerazione, ai fini dell’accertamento del carattere usurario della pattuizione di 300,00 euro, i costi che sarebbero conglobati in tale importo.
Sul piano fattuale, la prima sentenza di Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, aveva argomentato: “La pattuizione di euro 300,00 quale maggiorazione dell’importo delle rate (da euro 800,00 cadauna) scadute il 30/6/2010, il 31/7/2010, il 31/8/2010 ed il 30/9/2010 (…) comportava l’applicazione di un tasso certamente usurario di circa il 3,75% (…). Infatti:
euro 800,00 (rata scaduta il 30/6/2010) x 3, 75% x 4 mesi= euro 120,00;
euro 800,00 (rata scaduta iI31/7/2010) x 3,75% x 3 mesi= euro 90,00;
euro 800,00 (rata scaduta il 3118/201 0) x 3,75% x 2 mesi= euro 60,00;
euro 800,00 (rata scaduta il 30/9/2010) x 3,75% x I mese= euro 30,00, con un totale per interessi di euro 300,00 (…). Orbene, il tasso del 3,75% mensile, su base annua equivale al 45%: sicché non è discutibile la sua natura chiaramente usuraria”.
Un tale costo aggiuntivo sarebbe stato calcolato, come ricostruito dalla stessa sentenza, per “24 giorni- dal 2 al 26/10/2010”.
La Corte di appello di Lecce, nella sentenza qui impugnata, ferma restando la suindicata ricostruzione in fatto, ha rinnovato la motivazione, così riscontrando le censure difensive relative al carattere usurario della pattuizione incriminata.
Ha evidenziato in termini sintetici, ma esaustivi, come NOME, pur ammettendo un parziale proprio inadempimento e l’esistenza di costi aggiuntivi
sostenuti dai COGNOME in dipendenza di tale operazione commerciale, non avesse affatto riferito che tali costi fossero ricompresi, in virtù di una specifi pattuizione, nel suindicato importo di euro 300,00.
Dunque, dei costi indicati dalla difesa, pur se in parte sussistenti, la Corte ha ritenuto che non dovesse tenersi conto perché quell’importo aggiuntivo fu preteso esclusivamente a titolo di interessi.
Ogni distorsione delle risultanze istruttorie, sul punto, è esclusa dai contenuti del verbale di udienza dell’8 maggio 2017 (pagg. 49 e ss.), prodotto dalla difesa stessa in allegato al ricorso, per la sua autosufficienza.
Vi si legge che, nel corso dell’esame dibattirnentale, COGNOME aveva dichiarato che gli erano stati chiesti 300,00 euro aggiuntivi per interessi, con scadenza al 30 dicembre; nel corso della deposizione, egli aveva aggiunto di aver corrisposto 750,00 euro, anziché gli 800,00 dovuti, quanto alla rata di ottobre 2010, residuando così un debito a suo carico pari a 50,00 euro, e che fu fornito dallo stesso COGNOME il titolo cambiario – il cui costo è indicato dalla difesa, non dall Dogana, in 40,00 euro – successivamente emesso per euro 3.500,00.
Da nessun passaggio di quella deposizione, tuttavia, si trae c:he quell’importo 300,00 includesse i detti costi.
Con tali argomenti la difesa non si confronta e, attraverso il lamentato vizio di motivazione, sollecita una diversa valutazione di merito, quanto alla causale della pattuizione incriminata, prospettando una alternativa ipotesi ricostruttiva, senza che siano individuati profili di manifesta illogicit contraddittorietà nel tessuto motivazionale della decisione impugnata, ciò che non è consentito in questa Sede di legittimità.
Al riguardo, costituisce affermazione oramai granitica nella giurisprudenza di legittimità che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valen probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 230747). Il principio si ricollega al consolidato indirizzo delle Sezioni Unite, alla cui stregua il sindacato di legittimità deve essere limitato a riscontrare
l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, mentre è vietata la rilettura degli elementi di fatto; il sindacato deve dunque essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794; Sez. U, 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944), che per certo non si ravvisano nella sentenza qui impugnata.
Correttamente delimitato l’ambito del giudizio rescissorio, è poi inammissibile la doglianza relativa alla mancata considerazione, da parte della Corte di merito, della clausola penale, corrispondente al 10% della somma portata dal titolo, prevista dall’art. 3 della legge n. 386 del 1990 (in caso d mancato pagamento dell’assegno presentato in tempo utile).
La censura difensiva – invero non devoluta in appello e anche sotto tale profilo non ammissibile – vuole significare che, applicata alla specifica pattuizione, la clausola consentirebbe ex se di escludere la natura usuraria del tasso praticato.
Non essendo la somma eventualmente dovuta a titolo di clausola penale assimilabile ai costi sostenuti dall’imputato, neppure tra le spese per il richiamo del titolo – alle quali essa è ontologicamente estranea questione esula dal perimetro di quelle devolute in sede di rinvio, che possono avere incidenza sull’accertamento del carattere usurario della pattuizione..
Da tutto quanto precede consegue inoltre che è del tutto irrilevante che la Corte di merito abbia – erroneamente – affermato che sarebbe comunque dubbia la natura usuraria del tasso applicato, perché mai precisamente ricalcolato dalla difesa una volta detratti i costi, e ciò perché, se è vero che di u tale onere non dovesse farsi carico l’imputato, è altrettanto vero che si tratta di un passaggio argomentativo ad abundantiam, essendo subordinata, la necessità del ricalcolo, alla rilevanza dei detti costi, che la Corte ha invece escluso L’emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata non può, difatti, comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, allorché le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta complessiva del ragionamento ricostruttivo.
Parimenti sono inammissibili, perché esulano dall’ambito delle questioni che la Corte di appello, a seguito dell’annullamento, avrebbe dovuto rivalutare, le deduzioni difensive relative alla mancanza dell’elemento psicologico del reato, sicché, conclusivamente sul primo motivo, non è configurabile la pretesa violazione dei principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento, cui il Giudice di appello era vincolato in sede di rinvio.
Il secondo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.
Al riguardo, correttamente la difesa ha dedotto che la prima sentenza di appello aveva escluso il carattere usurario della prestazione, quanto alla dazione dell’assegno di 9.000,00 euro, per il quale vi era stata invece condanna nella sentenza di primo grado, con la conseguenza che, non essendovi stata impugnazione della parte pubblica, il proscioglimento – pur se risultante dalla motivazione, ma non anche dal dispositivo della sentenza di riforma – deve ritenersi definitivo e non controvertibile.
La Corte di appello ha tuttavia al riguardo solo puntualizzato – al fine di perimetrare l’ambito della propria decisione – di non doversi pronunciare in relazione alla vicenda dell’assegno di euro 9.000,00 emesso all’ordine di COGNOME, su cui si è formato il giudicato, nulla essendo stato disposto dalla sentenza rescindente al riguardo; ma non ha affatto affermato che si sia in presenza di un giudicato di condanna.
Del resto, nella sentenza di primo grado, confermata dalla sentenza qui impugnata, l’aumento sulla pena base inflitta per altro e più grave reato è stato applicato “ritenuta la continuazione interna” per il reato di usura di cui al capo A in danno di COGNOME, senza ulteriori specificazioni, dunque senza alcun riferimento alla dazione dell’assegno di 9.000,00 euro; sicché nulla avrebbe dovuto specificare la sentenza impugnata.
Quanto al profilo, solo adombrato, della reformatio in peius, va poi osservato che la difesa non ha richiesto la rideterminazione della frazione di pena in aumento, ai sensi dell’art. 81 cpv, al fine di ridurre l’entità di tale increme sanzionatorio; sicché il motivo dedotto, non meglio esplicitato in ricorso e perciò generico, non è sorretto da interesse ad impugnare.
10. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, che si ritiene congruo determinare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese di
rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile NOME, che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge. Così deciso, il 19/09/2023