Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7271 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7271 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 05/03/2025 della Corte di Appello di Caltanissetta;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del difensore della parte civile NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e depositato comparsa conclusionale, senza avanzare richiesta di condanna del ricorrente al pagamento delle spese di fase;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. nonchØ manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dell’eccepita violazione del principio del ne bis in idem .
2.2. Il motivo Ł generico ed aspecifico; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con deduzioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo con cui i giudici
Il ricorrente, peraltro, si Ł limitato a sostenere l’identità dei fatti giudicati con tali pronunce e la conseguente violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. senza procedere alla necessaria produzione in questa sede della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Caltanissetta, con conseguente violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
3.1. La difesa assume che la Corte di merito non abbia adeguatamente confutato le censure difensive circa l’attendibilità della persona offesa NOME COGNOME, evidenziandosi il suo interesse economico nella vicenda e le discrasie rispetto alle dichiarazioni rese dai figli, i quali avrebbero escluso la richiesta di interessi da parte dell’imputato.
Il ricorrente censura, infine, la mancata spiegazione delle ragioni per le quali, a fronte di un compendio probatorio ritenuto frammentario, il NOME sia stato assolto per taluni episodi di usura e condannato per altri con conseguente contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il Collegio, in relazione all’eccepita carenza di prova in relazione alla natura usuraria degli interessi richiesti dal ricorrente, intende dare seguito al principio di diritto secondo cui la testimonianza della persona offesa in ordine alla natura esorbitante degli interessi praticati sui prestiti può costituire, di per sØ, la prova dell’integrazione dell’elemento oggettivo del reato, senza che sia necessaria, nella motivazione, l’indicazione degli elementi di dettaglio del prestito usurario (vedi Sez. 2, n. 10191 del15/12/2023, Cimmino, Rv. 286053- 01)
4.1. La Corte territoriale non avrebbe adeguatamente argomentato in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei delitti di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., omettendo di considerare che le espressioni attribuite al NOME costituirebbero meri sfoghi di un creditore esasperato, privi di concreta attitudine intimidatoria. Esse, secondo la difesa, andrebbero valutate alla luce del contesto socioculturale di riferimento, del linguaggio colorito e iperbolico utilizzato e della sostanziale indifferenza delle persone offese, che avrebbero continuato a differire il pagamento delle somme richieste.
Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 2 e 7 legge 895/1967, 23 legge 110/1975 e 648 cod. pen. nonchØ vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per i reati di cui ai capi 19, 20, 21, 23, 26 e 27.
I giudici di appello avrebbero trascurato le alternative ricostruttive prospettate dalla difesa e gli elementi a discarico emergenti dalle stesse intercettazioni. In difetto di prova della detenzione illecita, non sarebbe configurabile neppure la responsabilità per i reati di ricettazione di cui ai capi 21 e 27.
Il ricorrente, con il quinto motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonchØ carenza della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva reiterata.
6.2. Il motivo Ł generico ed aspecifico; la doglianza Ł priva della adeguata indicazione di elementi effettivamente favorevoli ad una maggiore mitigazione della pena ed Ł caratterizzata dalla declinazione di affermazioni del tutto generiche ed apodittiche.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di
Il Collegio ritiene, infine, che non vadano liquidate le spese richieste dalla parte civile NOME COGNOME di cui alla nota depositata in data 01 dicembre 2025 unitamente alle conclusioni scritte.
P.Q.M
Così Ł deciso, 10/12/2025
Il Presidente NOME COGNOME