Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49982 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49982 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, il quale ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Lecce confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile di diversi episodi di usura aggravata (capii., 2, 4 ,5) di reati in materia di stupefacenti (capo 3 e 6) ed estorsione (capi 2, 5 e 7).
1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di COGNOME, eccependo l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in punto di completezza contenutistica della sentenza, oltre che con riguardo alle fattispecie sostanziali ex artt. 644, 629 cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309/90 relativamente agli elementi costitutivi delle stesse; i giudici di merito avevano ovviato ad ogni indagine che riguardasse l’ente ed il post della pattuizione intercorsa tra il ricorrente ed i soggetti ipoteticamente lesi, precisazione opportuna nell’ottica di comprensione della categoria nell’ambito della quale ricomprendere i prestiti concessi da COGNOME e/o la natura del quantum indicato dalle vittime e qualificato come interesse sopra soglia, onde intendere se questo potesse configurarsi come corrispettivo illecito per il prestito ricevuto o rappresentasse una legittima modalità di restituzione della sorte capitale maturata (spesso neanche restituita a COGNOME); funzionale all’individuazione di quanto sopra era, pertanto, la determinazione del tempo e della durata del prestito, oltre che della data dei singoli pagamenti effettuati dal debitore.
Tali considerazioni -prosegue il difensore- erano state trascurate della Corte di appello, visto che il tasso usurario era stato determinato sulla scorta del narrato delle diverse vittime, del contegno serbato da COGNOME, nonché di parametri desunti, addirittura, dalla prassi illecita consolidatasi nel mercato della droga; in particolare, la persona offesa COGNOME era stata ritenuta attendibile, nonostante in sede di sommarie informazioni si fosse mostrato non particolarmente sicuro innanzi agli agenti di polizia giudiziaria.
Quanto al capo 2 dell’imputazione, il difensore lamenta che la Corte di appello aveva respinto ognuna delle censure mosse dalla difesa, che riguardavano in particolare la credibilità di COGNOME, la mancanza di riscontri esterni all’operato dell’interessato ed il preconcetto nei confronti dello stesso che permeava l’intera parte motiva della sentenza di primo grado, avvalendosi di osservazioni talvolta alquanto opinabili, soprattutto in relazione alla verosimiglianza del teste oculare, dedito -per come precisato da COGNOME‘utilizzo di sostanze stupefacenti; le dichiarazioni di COGNOME, sulla base delle quali era stato delineato il tasso usuraio, non avevano considerato l’interesse dello stesso a non esporsi a rischi di sanzioni anche solo di natura
amministrativa; COGNOME l’impianto COGNOME motivazionale COGNOME era COGNOME pertanto COGNOME illogico, COGNOME vista l’impossibilità di comprendere le modalità, al di là di quanto enunciato da COGNOME, con le quali si giungeva all’indicazione del tasso usurario sino al 50%; inoltre, nessuna considerazione era stata spesa in ordine all’addebito di cui all’art. 629 cod. pen.
Relativamente al reato di cui al capo 3 (art. 73 D.P.R. n. 309/90), la motivazione peccava di contraddittorietà nella parte in cui aveva chiarito che COGNOME aveva circoscritto la dinamica delle intervenute cessioni, laddove invece le dichiarazioni erano assolutamente generiche; non si comprendeva quale fosse la capacità drogante della sostanza stupefacente, sì da poter cogliere il grado di lesione del bene giuridico tutelato dalla previsione incriminatrice.
Il difensore rileva che il vizio maggiore era percepibile in relazione al capo 4) della rubrica, in merito al quale il giudice di appello aveva sorvolato su un aspetto che appariva preliminare, e cioè su come poteva ammettersi un tasso di interesse pari al 130% in relazioni ad acquisti di stupefacenti; analoghe considerazioni valevano per il capo 5), per il quale, oltretutto, la persona offesa non aveva precisato quali erano state le minacce, e i colpi ricevuti con un bastone non erano riscontrati da alcun sostegno medico; per il capo 6) valevano le stesse considerazioni di cui al capo 3), mentre per il capo 7) erano state richiamate dai giudici di appello le argomentazioni di cui ai capi 2) e 4), che attenevano ad episodi e circostanze diverse, e non si comprendeva il tenore delle minacce e della violenza esercitate nei confronti della persona offesa COGNOME.
1.2 II difensore osserva che la motivazione della sentenza era carente anche in ordine al trattamento sanzionatorio: quanto all’aggravante dell’uso dell’arma, non vi era stata una enunciazione chiara e precisa dell’addebito, visto che la contestazione era solamente in fatto e non in diritto, essendo inoltre necessario un maggior dettaglio nella descrizione della res con la quale sarebbe stata compiuta l’azione, visto che le parti offese avevano parlato di “una bottiglia in testa” non meglio tratteggiata, laddove nel capo di imputazione n.7) si parlava di una bottiglia di vetro e nel capo 5) di un bastone; l’aggravante di cui all’art. 644 comma 5 n. 3 cod. pen. era invece stata motivata principalmente mediante l’impiego di massime di questa Corte; illogica era anche la motivazione sull’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e sulla recidiva, visto che l’imputato era gravato di soli due precedenti penali commessi nel 2015; quanto agli aumenti di pena per la continuazione, non vi era stata una motivazione in modo distinto per ognuno dei reati satellite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Si deve infatti osservare che con riguardo alla decisione in ordine all’odierna parte ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. “doppia conforme” e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrent rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. “doppia conforme”, superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, p rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, COGNOME, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, COGNOME, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258432).
Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell’appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell’imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado?
Ciò premesso, relativamente alle censure di cui al primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289).
La sentenza di primo grado aveva infatti dato atto che COGNOME, a fronte di C 15.000 ricevuti, si era impegnato a corrispondere la somma di C 40.000,00 in rate mensili di C 1.500,00 l’una (oltre ulteriori C 1.500,00 per ogni mese di ritardo), per cui era agevole ricavare sia il quantum che il tempo (27 mesi) della restituzione, come precisato anche dalla Corte di appello a pag.5 della sentenza impugnata; la sentenza aveva anche motivato in maniera esauriente sulla
attendibilità delle dichiarazioni di COGNOME rispetto al reato di cui al capo 2); a ta proposito, si deve ribadire che costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, COGNOME, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, COGNOME, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493), contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame.
Quanto alla mancanza di motivazione sul reato di tentata estorsione contestato all’interno del capo 2), si deve rilevare come la censura fosse estremamente generica, essendosi limitata la difesa ad eccepire l’inattendibilità della persona offesa COGNOME, senza nulla altro aggiungere, per cui nessun onere motivazione incombeva sulla Corte di appello; deve infatti escludersi che sussista l’obbligo di motivare il diniego di ciò che non risulta concedibile per il difetto de presupposti, che ne giustifichi la concessione od il riconoscimento.
Analoghe considerazioni valgono per i reati di cui ai capi 3 e 4), per i quali la Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni di COGNOME relative all’acquisto di sostanza stupefacente (peraltro ammesse dallo stesso imputato, in base alle dichiarazioni riportate nella sentenza di primo grado a pag.14) e spiegando come si poteva arrivare a determinare un tasso di usura conseguente all’acquisto di sostanza stupefacente (pag.8), motivazione, quest’ultima, sulla quale il motivo di ricorso non si confronta.
Nessun confronto vi è neppure con la parte della motivazione (pag.9) nella quale si precisa che è stato lo stesso imputato ad ammettere di aver adoperato violenza nei confronti della persona offesa COGNOME ed evidenzia il motivo per il quale NOME non si era fatto refertare lesioni ai suoi danni; quanto ai reati di cui ai capi 6) e 7), vi è congrua motivazione alle pagine 9 e 10 della sentenza impugnata, che evidenziano le dichiarazioni di COGNOME quanto allo spaccio di sostanza stupefacente, e la sproporzione tra il credito vantato da COGNOME e il valore del veicolo ceduto da COGNOME (si veda, comunque, sul punto, anche la motivazione della sentenza di primo grado).
1.2 Relativamente alle censure sul trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha motivato in maniera congrua ed esauriente su quelle previste dall’art. 644 cod. pen. (pag.11 e 12) e 416-bis.1 cod. pen. (pag. 12), così come per gli
aumenti disposti per la continuazione (pag.13), evidenziando distintamente gli aumenti per ogni reato; su tali aspetti, il motivo di ricorso propone inammissibile cesure di merito; quanto alla recidiva, premesso che non sono stati applicati aumenti a tale titolo, la motivazione è contenuta nell’ultima parte di pagina 12; la contestazione sull’arma è contenuta sia in fatto che in diritto per quanto riguarda il capo 5), mentre la contestazione era contenuta in fatto per il capo 7) e, poiché in tema di circostanze aggravanti,, possono considerarsi legittimamente contestate in fatto e ritenute in sentenza le circostanze non caratterizzate da profili valutativi, (quale quella in esame), la censura è manifestamente infondata.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/11/2023