Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49782 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49782 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/06/2023 del TRIBUNALE. di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO
Il Procuratore Generale si riporta alla requisitoria in atti e chiede il rigetto del ricors
udito il difensore
AVV_NOTAIO insiste per l’accoglimento del ricorso,
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania del 5/06/2023 che, nel rigettare la richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata al ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in ordine a quattro ipotesi di usura aggravata (art. 644, commi 1 e 5 n. 3 cod. pen.) e un’ipotesi di tentata estorsione aggravata (artt. 56-629, comma 2, in relazione all’art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen.).
Articolando tre motivi, deduce:
Violazione dell’art. 273 cod. proc. pen., essendosi desunti i gravi indizi di colpevolezza dalle dichiarazioni della persona offesa che annovera precedenti penali per calunnia;
Violazione dell’art. 274, comma 1, lett. a) cod. proc. peri., stante l’assenza di un concreto pericolo di inquinamento probatorio risalendo l’ultimo contatto dell’indagato con la persona offesa al gennaio 2020 ed essendo le dichiarazioni di quest’ultima state assunte con incidente probatorio;
Violazione dell’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in ragione dell’assenza di recenti contatti tra le parti.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile.
Il motivo sulla gravità indiziaria è generico e manifestamente infondato, avendo l’ordinanza impugnata diffusamente motivato sull’attendibilità della persona offesa, non solo mediante uno scrutinio relativo all’irtrinseca credibilità del dichiarato, ma al contempo evidenziando anche l’esistenza di plurimi elementi di conferma, anche provenienti dall’imputato, con i quali il motivo dedotto omette di confrontarsi. Con la conseguenza che il dato di carattere distonico rappresentato dalla difesa – e consistente in un precedente penale per calunnia, peraltro genericamente indicato senza precisarne il contesto fattuale di riferimento – risulta privo della necessaria decisività.
7-8. I motivi sulle esigenze cautelari sono generici e/o manifestamente infondati.
L’ordinanza impugnata ha corredato il pericolo di reiterazione di congrua motivazione, facendo riferimento non solo alla gravità dei reati, desunta anche dalle modalità della condotta caratterizzata financo da minacce non episodiche ai danni della persona offesa, ma anche evidenziando l’inserimento dell’indagato in un circuito criminale di allarmante spessore, non affatto cessato.
Quanto, poi, all’ulteriore esigenza di cui alla lettera a, dell’art. 274 cod.
proc. pen., questa risulta essere stata correttamente ravvisata dal Tribunale nella necessità di garantire la genuinità della prova essendo prossimo l’espletamento dell’incidente probatorio; la circostanza che l’incidente probatorio sia stato poi espletato, ma in epoca successiva all’ordinanza impugnata, ne esclude qualsiasi rilievo ai fini del denunciato vizio di legittimità dell’ordinanza impugnata, in quanto si tratta di un profilo di merito che, essendo sopravvenuto, era estraneo all’ambito di devoluzione attinente al giudizio di riesame, trattandosi di questione da sottoporre, semmai, attraverso l’istanza di revoca al giudice che ha disposto la cautela.
Peraltro, in tema di misure cautelari personali, le esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato previste dall’art. 274 cod. proc. pen. non devono necessariamente concorrere, bastando anche l’esistenza di una sola di esse per giustificare o confermare, in sede di riesame, l’adozione del provvedimento (Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rafanelli, Rv. 278944 – 02).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Motivazione semplificata.
Così deciso, il 16/11/2023