Uso Personale Stupefacenti: Quando la Quantità Rende il Ricorso Inammissibile
La distinzione tra detenzione per uso personale stupefacenti e spaccio è una delle questioni più delicate e dibattute nel diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro spunto di riflessione, stabilendo che un quantitativo eccezionalmente elevato di sostanza può rendere manifestamente infondata, e quindi inammissibile, la tesi difensiva dell’uso esclusivamente personale. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello. La Corte territoriale lo aveva condannato per detenzione di sostanze stupefacenti. L’unica linea difensiva sostenuta dall’imputato, sia in appello che successivamente in Cassazione, si basava sulla presunta destinazione della sostanza rinvenuta – una quantità sufficiente a ricavare ben 2252 dosi – a un uso esclusivamente personale.
La Decisione della Cassazione sulla Difesa per Uso Personale Stupefacenti
La Suprema Corte, con una decisione tanto sintetica quanto incisiva, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno osservato che il ricorrente non ha fatto altro che riproporre le medesime argomentazioni di fatto già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva già fornito una risposta logica e giuridicamente corretta, basando la propria valutazione proprio sull’ingente quantitativo di sostanza, ritenuto incompatibile con la tesi dell’uso personale.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nel concetto di “manifesta infondatezza”. La Corte ha stabilito che il ricorso era palesemente infondato perché si limitava a una semplice “reiterazione” delle deduzioni fattuali già esaminate e rigettate nel precedente grado di giudizio. La sentenza d’appello aveva compiutamente analizzato la questione, concludendo che il ritrovamento di uno stupefacente da cui era possibile ricavare 2252 dosi era un elemento oggettivo che, in assenza di vizi logici o giuridici nel ragionamento del giudice di merito, non poteva essere rimesso in discussione in sede di legittimità. La Cassazione non riesamina i fatti, ma valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. In questo caso, la motivazione è stata ritenuta ineccepibile.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche della dichiarazione di inammissibilità sono state severe per il ricorrente. Oltre alla conferma della condanna, è stato obbligato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni respinte in appello, specialmente quando la decisione impugnata si fonda su elementi fattuali così solidi e logicamente insuperabili come l’enorme quantità della sostanza detenuta. La tesi dell’uso personale, per essere credibile, deve essere supportata da circostanze che non siano platealmente smentite da dati oggettivi.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, in particolare se si limita a reiterare le stesse argomentazioni di fatto già proposte e respinte in appello, senza individuare vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata.
La grande quantità di stupefacente può escludere la tesi dell’uso personale?
Sì, la decisione conferma che un quantitativo eccezionalmente elevato (in questo caso, 2252 dosi ricavabili) è un elemento che i giudici di merito possono legittimamente considerare incompatibile con la destinazione ad uso esclusivamente personale, rendendo la tesi difensiva infondata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4683 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4683 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il 05/03/1984
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, limitandosi a reiterare le deduzioni in fatto proposte in appello sulla destinazione ad us esclusivamente personale dello stupefacente rinvenuto al ricorrente, alle quali la sentenza ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici considerando l 2252 dosi ricavabili;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C sa delle ammende.
Così deciso il 13.12.2024