Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21069 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21069 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il 20/01/1974
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 08/07/2024 di riforma, in punto di trattamento sanzionatorio, della sentenza del Tribunal
Roma del 06/02/2024, con la quale il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all
110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, così come riqualificati i fatti.
Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazi per aver ritenuto la Corte di appello sussistente il reato ascritto, in luogo dell
amministrativo di cui all’art. 75 d.P.R. cit., avendo ritenuto che l’esclamazione “zio, zio, zi dell’COGNOME costituisse inequivocabilmente un avvertimento rivolto all’odierno ricorrente,
fine di comunicare la presenza di operanti.
Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Cor territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una dive
lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimi
doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congr fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quind non. censurabile in quanto la Corte ha correttamente escluso l’uso personale della sostanza stupefacente posto che, dopo essere stato avvertito dall’COGNOME della presenza dei poliziott il ricorrente cercava di fuggire e successivamente veniva raggiunto e sottoposto a perquisizion a seguito della quale veniva rinvenuto, all’interno del cappellino di lana indossato dal Gr cinque involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, sebbene i ricorrenté fosse, all’epoca dei fatti, sottoposto alla Misura cautelare dell’obbligo di present alla P.G. per violazione della stessa indole.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. proc. p alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa d ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consi g lio del 14 marzo 2025
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Il Consigliere estensore
– Il Presidente