Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5370 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5370 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto, a mezzo dei difensori, da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle sentenze di merito conformi del reato di illecita detenzione di quantitativi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish, da cui erano ricavabili n. 668 dosi medie singole, riqualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso.
I) Nullità della sentenza per mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di assoluzione per essere lo stupefac:ente caduto in sequestro destiNOME ad un uso esclusivamente personale del ricorrente.
II) Erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione con riferimento alla valutazione di tutti gli elementi provati e documentati dalla difesa in primo grado e riprodotti in grado di appello volti a dimostrare l’effettiva destinazione all’uso personale della sostanza rinvenuta in possesso del COGNOME; omessa motivazione in relazione alle doglianze contenute nell’atto di appello e dotate del requisito della decisività in relazione alla mancata dimostrazione dell’Accusa della destinazione allo spaccio della sostanza.
III) Vizio di motivazione in relazione all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. per violazione del principio dell’«oltre ogni ragionevole dubbio».
IV) Nullità della sentenza per mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.; omessa motivazione in relazione alle specifiche doglianze contenute nell’atto di appello e dotate del requisito della decisività.
Vista la memoria depositata a sostegno del ricorso con cui si insiste per l’accoglimento dei motivi di doglianza.
Ritenuto che i motivi prospettati nel ricorso, in cui si contesta l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, sono palesemente versati in fatto (motivi primo e secondo del ricorso) e che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo;
considerato che alle doglianze in questione, riguardanti l’asserita assenza di elementi che depongano per la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta dall’imputato e la ricorrenza di circostanze atte a dimostrare, secondo la prospettazione difensiva, l’uso esclusivamente personale di essa, la Corte di appello ed il primo giudice hanno offerto adeguata risposta, ponendo in evidenza il quantitativo dello stupefacente caduto in sequestro (da cui erano ricavabili un numero elevatissimo di dosi); la facile deperibilità della sostanza, incompatibile con la tesi di una cospicua scorta; il possesso di un bilancino di precisione.
Considerato che i primi due motivi di ricorso sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici dalla Corte di merito e tendenti a sollecitare una non consentita diversa interpretazione delle emergenze processuali.
Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che i rilievi in ordine alla violazione della regola del ragionevole dubbio devono essere ritenuti inammissibili, dovendosi condividere l’orientamento secondo cui il suddetto principio non può essere invocato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare la duplicità di ricostruzioni alternative ove tale duplicità, come nel presente caso, sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600).
Considerato, quanto alla mancata applicazione dell’istituto di cui all’art. 131 bis cod. pen., che le censure difensive sono inammissibili: la Corte di merito ha correttamente escluso la causa di non punibilità invocata alla luce del rilevato
V I
disvalore oggettivo della condotta accertata e dell’intensità del dolo riscontrato, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve e:ssere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Psiden te