Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12071 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12071 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 12/4/2024 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia emessa il 4/6/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, rideterminava nella misura del dispositivo la pena irrogata a NOME COGNOME con riguardo al delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, contestando in primo luogo l’affermazione di responsabilità, non essendo stata dimostrata la destinazione allo spaccio della sostanza, rinvenuta in quantitativo e con modalità ben compatibili con l’uso personale, anche alla luce della costante giurisprudenza; di seguito, si censura il mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui all’art. 73, comma 5, decreto citato, con relativo vizio di motivazione.
Considerato che il ricorso è inammissibile, perché – riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello – tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.
La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame – pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta – ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che l’uso personale dello stupefacente risultava smentito da oggettivi e significativi elementi in fatto, peraltro neppure menzionati nel ricorso e, dunque, sottratti ad un doveroso confronto in sede di impugnazione: 1) le modalità dell’arresto dell’imputato (fuggito da un’auto che marciava a fari spenti in piena notte, dopo che il conducente aveva “inchiodato” la marcia, una volta affiancato dalla vettura dei Carabinieri); 2) il comportamento dello stesso ricorrente, che, appunto, era scappato, salvo poi inciampare e cadere; 3) la detenzione – insieme allo stupefacente – di quasi 1.000 euro in contanti, peraltro conservati non in un portafogli ma in due tasche dei pantaloni; 4) il quantitativo della stessa sostanza (hashish), pari a quasi 50 grammi lordi, di certo non modesto anche in rapporto al numero di dosi medie ricavabili, quasi 400.
Con riguardo, poi, alla fattispecie lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la motivazione della sentenza di appello risulta ancora priva di vizi. Sono state valorizzate, in senso contrario, tutte le circostanze appena richiamate, con particolare riguardo alla somma di denaro ed al quantitativo di sostanza sequestrati, che – unitamente alle modalità della detenzione –
evidenziavano nel complesso una condotta non riconducibile ad un fatto di lieve entità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 14 febbraio 2025
5igliere estensore
Il Presidente