Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44513 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44513 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 26 ottobre 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con la quale COGNOME NOME era stato condanNOME alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro quattromila di multa in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di gr. 236,55 di marijuana dalla quale erano ricavabili 1.215 dosi medie singole).
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Vizio di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento dell’ipotesi di uso personale non punibile.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va premesso che, in base al consolidato principio affermato da questa Corte, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità dell motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).
Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, D.L. 3 cembre 2005, n. 272, è stato ripristiNOME il testo dell’art. 73 d.P.R. 309/1990 anteriore alla sostituzione disposta dall’art. 4-bis del D.L. n. 272 del 2005 dichiarata incostituzionale. Successivamente, il legislatore ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 reintroducendo, per il collegamento dell’art. 73 all’art. 75, la rilevanza amministrativa della sola destinazione ad uso esclusivamente personale.
Il comma 1-bis dell’art. 75, in vigore dal 21 maggio 2014, ha individuato i parametri, le circostanze di fatto – che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurisprudenza nell’originario tessuto normativo e quelli già previsti nell’art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale – per l’accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente. Tali
parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l’uso esclusivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta.
Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute.
Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma sono relative alla modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al peso lordo complessivo, al confezionamento frazioNOME; il giudice può prendere in esame poi le altre circostanze dell’azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale.
Ciò posto sui principi operanti in materia, nella sentenza impugnata, con motivazione logica e immune da censure, la destinazione a terzi delle sostanze stupefacenti è stata dedotta dal rilevanti quantitativo di stupefacenti (detenzione di gr. 236,55 di marijuana dalla quale erano ricavabili 1.215 dosi medie singole), logicamente ritenuto di entità tale da non poter dimostrare il mero uso da parte dell’imputato e dei suoi due fratelli.
La Corte territoriale, pertanto, ha fornito una risposta non manifestamente illogica alle doglianze espresse dal ricorrente, le quali, in realtà, benché inscenate sotto la prospettazione di violazioni di legge e di vizi della motivazione, si sviluppano tutte nell’orbita delle censure di merito.
4. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legitti mità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della con cessione o dell’esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell’imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fi dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il Giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altr disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535
del 19/03/2014, NOME, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche, attribuendo rilievo ostativo ai dati quantitativo e qualitativo della sostanza nonché alla significativa offensività dell’azione criminosa.
I rilievi difensivi non integrano precise carenze argomentative, in quanto considerano in modo parcellizzato gli elementi considerati rilevanti dall’organo giudicante, che invece, ha svolto una valutazione complessiva ed esauriente della vicenda criminosa.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023.