Uso personale di stupefacenti: quando il ricorso è inutile
L’accertamento dell’uso personale nel possesso di sostanze stupefacenti rappresenta uno dei temi più dibattuti nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è possibile contestare la destinazione della sostanza in sede di legittimità.
Il caso e la contestazione sull’uso personale
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di Appello sostenendo che la sostanza rinvenuta fosse destinata esclusivamente all’uso personale e non allo spaccio. La difesa ha lamentato una violazione di legge e un vizio di motivazione, ritenendo che i giudici di merito non avessero valutato correttamente gli elementi a favore della tesi del consumo privato.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha sottolineato che la doglianza proposta, sebbene articolata, mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, operazione preclusa in sede di Cassazione. Quando il giudice di merito fornisce una spiegazione lineare, coerente e priva di fratture logiche sul perché una determinata quantità di droga non possa essere considerata per uso personale, tale decisione non è più sindacabile.
Limiti del giudizio di legittimità
Il controllo della Cassazione è limitato alla verifica della tenuta logica della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva già vagliato e disatteso le tesi difensive con argomenti giuridici corretti. Tentare di riproporre la medesima censura senza evidenziare un reale errore di diritto o una mancanza assoluta di motivazione conduce inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sul rilievo che il profilo di censura relativo all’uso personale era già stato adeguatamente esaminato nel precedente grado di giudizio. La motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata corretta poiché ha seguito un iter logico-giuridico privo di contraddizioni. In particolare, la Cassazione ha ribadito che non è possibile trasformare il ricorso di legittimità in un terzo grado di merito dove ridiscutere le prove o la loro interpretazione fattuale.
Le conclusioni
Il ricorso è stato rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia conferma che la prova dell’uso personale deve essere fornita e discussa compiutamente durante il processo di merito. Una volta che il giudice d’appello ha motivato in modo solido il rigetto di tale tesi, lo spazio per un intervento della Cassazione si azzera, rendendo il ricorso un rischio economico e processuale significativo.
Si può dimostrare l’uso personale direttamente in Cassazione?
No, la Cassazione non valuta nuove prove o fatti, ma controlla solo se la sentenza d’appello ha applicato correttamente la legge e se la sua motivazione è logica.
Cosa accade se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Quali sono i criteri per distinguere l’uso personale dallo spaccio?
I giudici valutano la quantità della sostanza, le modalità di confezionamento, il possesso di strumenti per la pesatura e le circostanze del ritrovamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 297 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 297 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 28381/22 Kane
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 73, comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unica, pur diffusa, doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale non è consentita in sede di legittim trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Cor territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logich
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2022