Uso personale stupefacenti: quando il ricorso è inammissibile
Il tema dell’uso personale stupefacenti rappresenta uno dei nodi centrali nel diritto penale moderno, specialmente quando si tratta di distinguere tra detenzione illecita e consumo privato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i limiti entro cui è possibile contestare la decisione dei giudici di merito riguardo alla destinazione della sostanza.
Il caso e la contestazione difensiva
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di spaccio di lieve entità. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione denunciando un presunto vizio di motivazione. Secondo la tesi difensiva, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato gli elementi che deponevano a favore dell’uso personale stupefacenti, insistendo sulla natura non commerciale della detenzione.
Il giudizio della Cassazione
La Suprema Corte ha analizzato la struttura della sentenza impugnata, verificando se il ragionamento espresso dalla Corte d’Appello fosse coerente con le prove raccolte. Il controllo di legittimità non permette di rifare il processo o di rivalutare le prove, ma solo di controllare che il giudice abbia spiegato bene il “perché” della sua decisione.
Nel caso di specie, è emerso che la Corte territoriale aveva già vagliato con attenzione la tesi dell’uso personale stupefacenti, rigettandola con argomenti giuridici corretti e una motivazione lineare. Quando la motivazione è priva di fratture logiche, il ricorso in Cassazione diventa inammissibile poiché si tenta, impropriamente, di ottenere un terzo grado di merito.
Le motivazioni
Le motivazioni della decisione risiedono nell’insindacabilità delle valutazioni di fatto operate dai giudici di merito, qualora queste siano sorrette da un apparato argomentativo logico e completo. La Cassazione ha rilevato che il motivo di ricorso presentato dalla difesa non era consentito in sede di legittimità, in quanto mirava a una rivalutazione delle circostanze fattuali già ampiamente discusse nei gradi precedenti. La Corte d’Appello aveva infatti fornito una spiegazione esauriente sul motivo per cui la sostanza non potesse essere considerata destinata al solo consumo personale, rendendo la sentenza inattaccabile sotto il profilo della logica giuridica.
Le conclusioni
Le conclusioni dell’ordinanza confermano l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto per i ricorsi manifestamente infondati. Questa decisione ribadisce che la prova dell’uso personale stupefacenti deve essere fornita e discussa nelle fasi di merito, poiché una volta che il giudice ha motivato correttamente l’esclusione di tale ipotesi, la Corte di Cassazione non può intervenire per modificare l’accertamento dei fatti.
Si può contestare la destinazione della droga in Cassazione?
Solo se la motivazione del giudice di merito presenta fratture logiche evidenti o è totalmente assente, poiché la Cassazione non riesamina i fatti.
Cosa succede se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Qual è la differenza tra uso personale e spaccio di lieve entità?
L’uso personale non è reato ma illecito amministrativo, mentre lo spaccio di lieve entità è un reato punito dall’articolo 73 comma 5 del d.P.R. 309/1990.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51006 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51006 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(y;
N. 28073/23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale e che detto motivo non è consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (cfr. pag. 1-2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023