Uso Personale Stupefacenti: Quando la Cassazione Dichiara il Ricorso Inammissibile
La distinzione tra detenzione di sostanze stupefacenti per spaccio e per uso personale stupefacenti è un tema cruciale nel diritto penale, con conseguenze radicalmente diverse per l’imputato. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione (n. 5491/2023) offre un chiaro esempio dei limiti del ricorso in sede di legittimità, soprattutto quando i fatti appaiono consolidati. La Corte ha ribadito che tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove, già esaminate nei gradi di merito, è una strategia destinata all’insuccesso.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Napoli per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90 (Testo Unico Stupefacenti). L’imputato era stato trovato in possesso di un notevole quantitativo di sostanza, pari a 1,842 kg, suddivisa in due buste. Contro tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. La violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la detenzione fosse finalizzata esclusivamente all’uso personale stupefacenti, come previsto dall’art. 75 dello stesso Testo Unico.
2. La mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente sulla recidiva contestata.
L’Analisi della Corte e la questione dell’uso personale stupefacenti
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. L’analisi dei giudici di legittimità si concentra sulla natura delle doglianze presentate, distinguendo nettamente tra questioni di diritto (di loro competenza) e questioni di fatto (già decise nei gradi precedenti).
Il Primo Motivo: La Destinazione all’Uso Personale
La Corte ha stabilito che la tesi difensiva sull’uso personale stupefacenti non costituisce una valida censura in sede di legittimità, ma si traduce in una mera ‘doglianza in punto di fatto’. In altre parole, la difesa chiedeva alla Cassazione di rivalutare le prove e sostituire il proprio giudizio a quello della Corte d’Appello, un’operazione non consentita.
I giudici hanno evidenziato che la motivazione della sentenza impugnata non era né manifestamente illogica né contraddittoria. La Corte d’Appello aveva infatti basato la sua decisione su elementi concreti e oggettivi:
* L’ingente quantità: 1,842 kg di sostanza è un quantitativo difficilmente compatibile con un consumo personale.
* La suddivisione: La droga era divisa in due buste, un dettaglio che può suggerire una predisposizione alla vendita.
* L’assenza di prove di tossicodipendenza: L’imputato non aveva fornito elementi concreti per dimostrare il suo stato di tossicodipendenza, che avrebbe potuto in parte giustificare il possesso.
La Corte ha inoltre specificato che l’assenza di strumenti per il confezionamento delle dosi (come bilancini o bustine) è un dato irrilevante di fronte alla forza probatoria degli altri elementi.
Il Secondo Motivo: Le Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche come prevalenti, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse tutt’altro che illogica. Anzi, era ben motivata dalla circostanza che l’imputato avesse commesso il fatto mentre era agli arresti domiciliari per un’altra causa. Questa ‘reiterazione del fatto’ dimostrava una spiccata propensione a delinquere, giustificando pienamente il giudizio di equivalenza o subvalenza delle attenuanti rispetto alla recidiva.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su principi consolidati del processo penale. Il giudizio di legittimità non è un ‘terzo grado’ di merito. La Corte non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno condotto il processo. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e coerente, non manifestamente viziata.
In questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata per escludere l’uso personale stupefacenti e per non concedere la prevalenza delle attenuanti. Le argomentazioni della difesa, al contrario, si limitavano a proporre una lettura alternativa dei fatti, senza individuare un reale vizio di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un’importante conferma dei limiti del ricorso per Cassazione in materia di stupefacenti. Dimostra che, per contestare con successo una condanna per spaccio sostenendo la tesi dell’uso personale, non è sufficiente una semplice affermazione. È necessario che la decisione dei giudici di merito sia basata su una motivazione palesemente illogica o contraddittoria. In presenza di elementi oggettivi solidi, come un quantitativo ingente, il tentativo di ottenere una rivalutazione dei fatti in sede di legittimità è destinato a essere dichiarato inammissibile.
È possibile contestare in Cassazione la destinazione all’uso personale di un ingente quantitativo di droga?
No, la Cassazione ha chiarito che tale contestazione rappresenta una ‘doglianza di fatto’, non ammissibile in sede di legittimità, specialmente a fronte di una motivazione non illogica del giudice di merito basata su elementi come la quantità (in questo caso 1,842 kg) e l’assenza di prove di tossicodipendenza.
L’assenza di strumenti per il confezionamento della droga è una prova sufficiente per dimostrare l’uso personale?
No, la sentenza stabilisce che l’assenza di strumentazione per il confezionamento è un elemento irrilevante di fronte ad altri indicatori, come l’ingente quantità di sostanza, che fanno presumere una destinazione diversa dall’uso personale.
Quando può essere negata la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva?
La prevalenza può essere negata, con motivazione logica, quando sussistono elementi che dimostrano una particolare propensione a delinquere. Nel caso specifico, il fatto che il reato sia stato commesso durante l’applicazione degli arresti domiciliari è stato ritenuto un motivo valido per escludere la prevalenza delle attenuanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5491 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5491 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, il primo motivo di ricorso, COGNOME NOME – imputato del reato di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90 – deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 75 d.P.R. 309/90, sul rilievo che possesso della sostanza era destinato all’uso personale;
ritenuto che tale motivo non sia consentito in sede di legittimità, trattandosi d mere doglianze in punto di fatto, volte a prospettare una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata: kg. 1,842 di sostanza, suddivisa in due buste, in assenza tra l’altro di elementi comprovanti la dedotta tossicodipendenza, restando irrilevante l’assenza di strumentazione per il confezionamento) che non viene in alcun modo incrinata dalle generiche censure svolte;
Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, avendo la sentenza impugnata tutt’altro che illogicamente escluso la prevalenza RAGIONE_SOCIALE invocate circostanze sulla recidiva, in ragione della reiterazione del fatto durante l’applicazione degli arresti domiciliari;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 27 gennaio 2022
Il Pres’ ente