Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10185 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10185 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME, deduce, con il primo motivo, la violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio di motivazione e di travisamento della prova quanto al mancato riconoscimento dell’uso personale della sostanza stupefacente rinvenuta in possesso dell’imputato, con il secondo motivo, l’errata applicazione dell’art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, e, con il terzo motivo, l’inosservanza dell’art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto;
Considerato che i primi due motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura degli elementi probatori acquisiti, non consentita nel giudizio di legittimità;
Rilevato, peraltro, che la Corte di appello, con motivazione non manifestamente illogica, ha escluso l’uso personale a fronte della detenzione di circa 30 grammi complessivi di hashish, dalla disponibilità del bilancino e dalle modalità della condotta e ha rilevato come l’imputato abbia dispiegato una resistenza attiva contro il commissario per impedirgli di prendere lo stupefacente;
Ritenuto, inoltre, che il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto i giudici di appello hanno congruamente ritenuto di escludere la particolare tenuità del fatto in ragione del quantitativo di sostanza stupefacente detenuta dall’imputato e dalla condotta dal medesimo tenuta nei confronti dei militari intervenuti;
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del W ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 20 febbraio 2026.