Uso personale stupefacenti: i limiti del ricorso in Cassazione
L’invocazione dell’uso personale stupefacenti rappresenta una delle strategie difensive più comuni nei procedimenti per violazione della normativa sulle droghe. Tuttavia, la distinzione tra detenzione per consumo proprio e detenzione ai fini di spaccio non può essere oggetto di una nuova valutazione nel giudizio di legittimità, qualora i giudici di merito abbiano fornito una motivazione coerente e logica.
Il caso e la contestazione sulla destinazione della sostanza
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, qualificato come fatto di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. Il difensore ha proposto ricorso per Cassazione denunciando un vizio di motivazione: secondo la tesi difensiva, il giudice territoriale non avrebbe correttamente riconosciuto la finalità di uso personale stupefacenti della sostanza rinvenuta.
Inoltre, il ricorrente lamentava la mancata applicazione dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, ritenendo che la condotta non presentasse un grado di offensività tale da giustificare la sanzione penale.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato integralmente le istanze difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno chiarito che il motivo relativo alla destinazione della sostanza per uso personale stupefacenti non è consentito in sede di legittimità. Questo perché la Corte d’Appello aveva già analizzato il profilo, disattendendolo con argomenti giuridici corretti e una motivazione lineare, priva di fratture logiche.
Per quanto riguarda la particolare tenuità del fatto, la Cassazione ha evidenziato come il motivo di ricorso fosse generico e meramente riproduttivo di censure già vagliate e respinte dal giudice di merito. La mancanza di specificità impedisce alla Corte di entrare nel merito della questione, rendendo l’impugnazione invalida.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. La Corte ha osservato che il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime critiche già sollevate in appello, senza confrontarsi realmente con le ragioni espresse nella sentenza impugnata. In tema di uso personale stupefacenti, la valutazione sulla destinazione della droga spetta esclusivamente al giudice di merito; se tale valutazione è sorretta da una motivazione logica, essa è insindacabile in Cassazione. Analogamente, per l’art. 131-bis c.p., la genericità dell’istanza preclude ogni ulteriore esame.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento confermano la linea rigorosa della giurisprudenza di legittimità: il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’onere per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo caso sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso estremamente specifici e tecnicamente fondati su violazioni di legge effettive.
Si può ridiscutere l’uso personale della droga in Cassazione?
No, la Cassazione non può rivalutare i fatti se il giudice di merito ha già motivato in modo logico perché la sostanza era destinata allo spaccio.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione alla Cassa delle Ammende.
Quando si applica la particolare tenuità del fatto nei reati di droga?
Si applica quando l’offesa è minima, ma la richiesta deve essere specifica e non può limitarsi a riprodurre argomenti già respinti in appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39932 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39932 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale e che detto motivo non è consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (cfr. pag. 4);
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso – attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. -, oltre che formulato in termini generici, è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/09/2023