Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15394 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15394 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a CATANIA il 14/02/1978
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale locale in data 19 aprile 2021, che aveva condannato, previa riqualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, COGNOME NOME COGNOME alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa.
L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo, violazione di legge per il mancato riconoscimento dell’uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente, e quindi per non avere riqualificato il fatto in illecito amministrativo ai sensi dell’art. 73, co. 1 e 1-bis D.P.R. 309/90.
In ordine all’unico motivo di ricorso, va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, COGNOME, Rv. 231708).
Orbene, in base al consolidato principio affermato da questa Corte, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 dell’11/01/2018, COGNOME, Rv. 272463; conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). Nella sentenza impugnata, con motivazione logica e immune da censure (pag.3), la destinazione a terzi della sostanze stupefacente è stata dedotta dalla rilevante quantità di sostanza stupefacente nella sua disponibilità (circa 100 grammi), dalla quale erano ricavabili oltre 100 dosi, e che all’interno della busta in cellophane in cui era confezionata la marijuana erano state trovate altre quattro buste per alimenti, circostanza, quest’ultima, idonea a ritenere che la droga fosse devoluta allo spaccio.
5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, in data 2 aprile 2025.