Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4521 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4521  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CASTELVECCHIO SUBEQUO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
 Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la –3.1 1-.g2.o 4 -0    tct sentenza del Tribunale di Castrovillari del t2 3 maggio20193 con cui COGNOME NOME era stato condanNOME alla pena di mesi nove di reclusione ed euro duemila di multa in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di gr. 17 circa di hashish dal quale erano ricavabili 81 dosi medie singole).
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa applicazione dell’art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990, come risultante dal testo del dispositivo prima della correzione dell’errore da parte della Corte territoriale.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione della vicenda’ come uso personale non punibile.
3.  Il ricorso è inammissibile.
In relazione al primo motivo di ricorso deve rilevarsi che il Tribunale, ai sensi dell’art. 547 cod. proc. pen., ha disposto la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo, nella parte in cui era stata riportata la condanna del COGNOME per il reato di cui all’art. “75, comma 5”, d.P.R. n. 309 del 1990, così come riqualificata l’originaria imputazione, anziché per il reato di cui all’art. “73, comma 5” d.P.R. n. 309 del 1990.
Si trattava di un’evidente svista, agevolmente identificabile, in quanto il dispositivo originario comunque prevedeva la riqualificazione del reato contestato (e il quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 prevede proprio l’ipotesi di lieve entità) e l’entità della pena inflitta al COGNOME e la differenziazione della posizione del medesimo rispetto all’originaria coimputata nei cui confronti è stata emessa pronunzia di assoluzione.
Quanto al secondo motivo di ricorso, va premesso che, in base al consolidato principio affermato da questa Corte, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo dell mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).
Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, D.L. cembre 2005, n. 272, è stato ripristiNOME il testo dell’art. 73 d.P.R. 309/1990 anteriore alla sostituzione disposta dall’art. 4-bis del D.L. n. 272 del 2005 dichiarata incostituzionale. Successivamente, il legislatore ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 reintroducendo, per il collegamento dell’art. 73 all’art. 75, la rilevanza amministrativa della sola destinazione ad uso esclusivamente personale.
Il comma 1-bis dell’art. 75, in vigore dal 21 maggio 2014, ha individuato i parametri, le circostanze di fatto – che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurisprudenza nell’originario tessuto normativo e quelli già previsti nell’art. 73, comma 1-bis, lett a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale – per l’accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente. Tali parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l’uso esclusivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta.
Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute.
Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma sono relative alla modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al peso lordo complessivo, al confezionamento frazioNOME; il giudice può prendere in esame poi le altre circostanze dell’azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale.
Ciò posto sui principi operanti in materia, nella sentenza impugnata, con motivazione logica e immune da censure, la destinazione a terzi della sostanza stupefacente è stata dedotta dai seguenti elementi: a) il considerevole quantitativo della sostanza sequestrata, nettamente superiore a quello necessario al fabbisogno personale, dal quale erano ricavabili 81 dosi medie; b) il possesso di plurimi attrezzi idonei al taglio e al confezionamento della droga; c) le modalità del fatto; d) il metodo di conservazione dell’hashish.
La Corte territoriale, pertanto, ha fornito una risposta non manifestamente illogica alle doglianze espresse dal ricorrente, le quali, in realtà, benché inscenate sotto la prospettazione di violazioni di legge e di Vizi della motivazione, si sviluppano tutte nell’orbita delle censure di merito e costituiscono una mera reiterazione di quelle già prospettate con l’atto di appello.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il Pr i Tiovem 4170 4   4 0 2-4