Uso Personale Stupefacenti: Quando Quantità e Tipologia Escludono l’Assoluzione
La distinzione tra uso personale stupefacenti e spaccio è una linea sottile che la giurisprudenza traccia analizzando elementi oggettivi. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito come il notevole quantitativo e la diversa tipologia di sostanze detenute siano prove sufficienti a escludere la destinazione al consumo personale, confermando la condanna per cessione a terzi. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i criteri utilizzati dai giudici per valutare la finalità della detenzione di droghe.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo da parte della Corte d’Appello di L’Aquila per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, che disciplina i casi di spaccio di lieve entità. L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che le sostanze stupefacenti rinvenute fossero destinate esclusivamente al proprio consumo e non alla vendita.
L’Unico Motivo di Ricorso: La Tesi dell’Uso Personale Stupefacenti
La difesa dell’imputato si è concentrata su un unico punto: un presunto ‘vizio di motivazione’ nella sentenza di secondo grado. Secondo il ricorrente, i giudici d’appello avrebbero errato nel non assolverlo, non riconoscendo la destinazione delle sostanze all’uso personale stupefacenti. Il ricorso mirava a contestare la logicità delle argomentazioni che avevano portato alla condanna, sostenendo che non fosse stata adeguatamente provata la finalità di spaccio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si concentra sulla validità del ricorso stesso. Dichiarandolo inammissibile, la Corte ha di fatto confermato la sentenza della Corte d’Appello e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
I giudici di legittimità hanno ritenuto che il motivo del ricorso fosse meramente ‘riproduttivo’ di una censura già ampiamente e correttamente valutata dal giudice di merito. La Corte d’Appello, infatti, aveva basato la sua decisione su una motivazione ‘esaustiva e logica’, fondata su ‘corretti argomenti giuridici’. Gli elementi chiave che hanno escluso l’uso personale e provato la finalità di cessione a terzi sono stati due:
1. Il notevole quantitativo: una quantità di sostanza superiore a quella mediamente consumata da un singolo individuo.
2. La diversa tipologia: la presenza di più tipi di sostanze stupefacenti, un elemento spesso indicativo di un’attività di spaccio volta a soddisfare le richieste di diversi ‘clienti’.
La Cassazione ha quindi concluso che il ricorso non presentava vizi legali o logici da correggere, ma rappresentava un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio consolidato: per distinguere tra detenzione per uso personale e spaccio, i giudici si basano su indici fattuali oggettivi. La quantità e la varietà delle sostanze detenute sono considerate prove logiche molto forti dell’intento di cederle a terzi. Per chi intende difendersi sostenendo l’uso personale, non è sufficiente una semplice dichiarazione, ma è necessario che le circostanze oggettive (come la modica quantità) supportino tale tesi. Inoltre, la pronuncia evidenzia come un ricorso per Cassazione che si limita a ripetere argomentazioni di fatto già respinte nei gradi di merito, senza individuare specifici errori di diritto, sia destinato all’inammissibilità, con conseguente aggravio di spese per il ricorrente.
Perché il ricorso basato sull’uso personale è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre una tesi difensiva (l’uso personale) che era già stata adeguatamente esaminata e logicamente respinta dal giudice di merito.
Quali elementi hanno convinto i giudici che la droga non era per uso personale?
I giudici hanno ritenuto provata la finalità di cessione a terzi sulla base di due elementi principali: il notevole quantitativo di sostanze stupefacenti e la loro diversa tipologia.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34736 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34736 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 17042/25 Er Ragh
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990);
Esaminato il motivo di ricorso;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell’imputato per uso personale, risulta riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e con esaustiva e logica motivazione dal giudice di merito, là dove ha ritenuto provata la finalità di cessione a terzi alla luce di plurimi elementi, tra i quali il notevole quantitativo e la diversa tipologia delle sostanze stupefacenti (v. p. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2025