Uso Personale Stupefacenti: Quando l’Appello del PM è Inammissibile
La distinzione tra detenzione di sostanze per uso personale stupefacenti e quella finalizzata allo spaccio è uno dei temi più dibattuti nel diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 46636/2023, offre un’importante lezione sui limiti del sindacato di legittimità in questa materia. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Procuratore Generale, confermando l’assoluzione di un imputato e ribadendo la correttezza della valutazione operata dal giudice di merito.
I Fatti del Procedimento
Il caso ha origine da un procedimento a carico di un individuo, accusato del reato di detenzione di stupefacenti previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti (d.P.R. 309/1990), che punisce i cosiddetti ‘fatti di lieve entità’.
In secondo grado, la Corte d’Appello di Catanzaro aveva assolto l’imputato, ritenendo che la detenzione della sostanza fosse finalizzata all’uso personale e non allo spaccio. Contro questa decisione, il Procuratore Generale presso la stessa Corte d’Appello ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero erroneamente qualificato la detenzione come uso personale, senza considerare adeguatamente gli indizi di una possibile destinazione allo spaccio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi presentati dal Procuratore Generale non fossero ammissibili in sede di legittimità. Questo perché le censure sollevate miravano, in realtà, a ottenere una nuova valutazione dei fatti, un’operazione preclusa alla Corte di Cassazione, che può giudicare solo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione, non sul merito della vicenda.
La Valutazione sull’Uso Personale Stupefacenti
Il cuore della decisione risiede nel riconoscimento della validità dell’iter logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano fornito una motivazione solida e priva di contraddizioni per giustificare la loro conclusione.
L’Analisi della Corte Territoriale
La Corte d’Appello aveva attentamente vagliato gli elementi a disposizione, concludendo per l’insufficienza delle prove necessarie a dimostrare la cosiddetta ‘eterodestinazione’ della sostanza, ovvero l’intenzione di cederla a terzi. Di fronte a un modesto quantitativo di stupefacente, e in assenza di altri elementi inequivocabili (come il possesso di bilancini di precisione, materiale per il confezionamento o ingenti somme di denaro), i giudici avevano ritenuto plausibile l’ipotesi dell’uso personale.
Il Principio di Diritto Applicato
La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non può diventare un ‘terzo grado di giudizio’ nel quale ridiscutere i fatti. Se la motivazione della sentenza impugnata è lineare, giuridicamente corretta e priva di ‘fratture logiche’, la valutazione compiuta dal giudice di merito è insindacabile. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente applicato la legge, basando la propria decisione su un’analisi completa e coerente degli elementi probatori.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione principale dell’inammissibilità risiede nel fatto che il motivo di ricorso del Procuratore Generale era già stato ‘adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale’. La Cassazione ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva fornito ‘argomenti giuridici corretti’ e una ‘motivazione lineare e priva di fratture logiche’ per spiegare perché gli elementi raccolti fossero insufficienti a provare l’intento di spaccio. Pertanto, tentare di rimettere in discussione tale valutazione in sede di legittimità costituisce un tentativo inammissibile di revisione del merito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la valutazione sulla destinazione di una sostanza stupefacente è una questione di fatto, la cui decisione spetta al giudice di merito. La Corte di Cassazione interviene solo se la motivazione di tale decisione è manifestamente illogica, contraddittoria o basata su un’errata applicazione della legge. In assenza di tali vizi, la decisione basata su una ponderata analisi delle prove, come quella che ha portato a riconoscere l’uso personale nel caso di specie, rimane definitiva. La pronuncia ribadisce quindi la centralità di una motivazione rigorosa e ben argomentata per la tenuta delle decisioni giudiziarie.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure sollevate riguardavano una valutazione di merito già adeguatamente affrontata e risolta dalla Corte d’Appello con motivazione logica e giuridicamente corretta. Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere un nuovo esame dei fatti.
Qual è stato l’elemento decisivo per la Corte d’Appello per stabilire l’uso personale?
L’elemento decisivo è stata l’insufficienza degli elementi probatori per affermare con certezza l’intenzione di spacciare (la cosiddetta ‘eterodestinazione’) il modesto quantitativo di sostanza stupefacente detenuta dall’imputato.
Cosa significa che la motivazione della Corte d’Appello era ‘lineare e priva di fratture logiche’?
Significa che il ragionamento seguito dai giudici d’appello per arrivare alla loro decisione era coerente, consequenziale e basato su argomenti giuridici corretti, senza contraddizioni o salti logici che ne potessero inficiare la validità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46636 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46636 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANZARO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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N. 23968/23 P.G. VS. COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (assoluzione per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso del P.G. presso la Corte di appello di Catanzaro, nonché la requisitoria depositata dal P.G. presso la Corte di cassazione con cui si ribadiscono le censure svolte;
Ritenuto che il Procuratore generale di Catanzaro ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale (motivi ribaditi nella citata requisitoria del P.G. presso la Corte di cassazione) e che detto motivo non è consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche, là dove si da conto dell’insufficienza degli elementi per affermare l’eterodestinazione del modesto quantitativo di sostanza stupefacente detenuta (cfr. pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 27/10/2023