Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 314 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 314 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FONDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 28627/22 Rega
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 73, comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che la prima doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell detenzione della sostanza ai fini di uso personale non è consentita in sede di legittimi trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Cor territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logi pagg. 3-4);
Ritenuto che il secondo motivo, attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo doglianze già esaminate e disattese con corretti e non illogici argomenti dal giudice di mer (v. in particolare pag. 4);
Ritenuto infine, quanto alla censura afferente al trattamento sanzionatorio, che ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale ci i criteri che hanno condotto alla conferma della sanzione irrogata in primo grado (pagg. 4 e 5)
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2022