Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 290 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 290 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ASCOLI PICENO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 28300/22 Dipietro
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 73, comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che la prima doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell detenzione della sostanza ai fini di uso personale non è consentita in sede di legittimi trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Cor territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logi pagg. 3-4);
Ritenuto inoltre, quanto alla doglianza del medesimo ricorrente afferente al trattamento sanzionatorio, che egli non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato che non sono emersi elementi positivi tali da consentire il riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., così da non consentire un trattamento punitivo più favorevole (pag. 5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2022