Uso personale e droga: quando il ricorso in Cassazione è inutile
L’invocazione dell’uso personale di sostanze stupefacenti rappresenta una delle strategie difensive più comuni nei procedimenti per violazione del Testo Unico Stupefacenti. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti invalicabili per chi intende contestare una condanna basandosi su questo presupposto.
Uso personale e spaccio: la distinzione legale
Il caso esaminato riguarda un cittadino condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, ovvero detenzione di stupefacenti di lieve entità. La difesa ha imperniato il ricorso sulla tesi che la sostanza rinvenuta fosse destinata esclusivamente all’uso personale, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione della sentenza di secondo grado. La distinzione tra detenzione per fini di spaccio e detenzione per consumo privato è fondamentale, poiché determina il passaggio da una sanzione penale a una meramente amministrativa.
Quando l’uso personale non salva dalla condanna
La Suprema Corte ha ribadito un principio cardine del sistema giudiziario: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Se la Corte d’Appello ha già analizzato le prove e ha escluso l’uso personale con una motivazione lineare, coerente e priva di fratture logiche, la Cassazione non può intervenire. Nel caso di specie, i giudici territoriali avevano già vagliato e disatteso le doglianze della difesa, fornendo argomenti giuridici corretti per confermare la finalità di spaccio.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’inammissibilità intrinseca del ricorso quando questo mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti. La Corte ha rilevato che la doglianza proposta, sebbene diffusa, non presentava elementi di novità o criticità logiche tali da giustificare un intervento in sede di legittimità. Il giudice di merito ha il compito esclusivo di interpretare le prove e determinare la destinazione della sostanza; una volta che tale compito è svolto rispettando i canoni della logica giuridica, la decisione diventa insindacabile. La condanna del ricorrente al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende sottolinea la natura manifestamente infondata dell’impugnazione.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte evidenziano che la prova dell’uso personale deve essere solida e convincente già nelle fasi iniziali del processo. Non è possibile sperare in un ribaltamento della decisione in Cassazione se non si dimostra un errore macroscopico nel ragionamento del giudice di merito. Questa ordinanza funge da monito sulla necessità di una difesa tecnica puntuale che affronti il tema della destinazione della sostanza con prove concrete e tempestive, evitando ricorsi basati su mere riproposizioni di fatti già giudicati.
Si può contestare l’uso personale in Cassazione?
No, se il giudice di appello ha già fornito una motivazione logica e corretta, la Cassazione non può rivalutare i fatti o le prove relative alla destinazione della droga.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente è solitamente condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata di tremila euro.
Qual è la differenza tra spaccio e uso personale?
Lo spaccio comporta sanzioni penali per la vendita o cessione, mentre l’uso personale prevede sanzioni amministrative; la distinzione dipende da quantità, modalità di confezionamento e circostanze del ritrovamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 331 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 331 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 28783/22 Ouasiai
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unica, pur diffusa, doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale non è consentita in sede di legittim trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Cor territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logich
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2022