Uso personale di stupefacenti o spaccio? La Cassazione chiarisce
La distinzione tra detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale di stupefacenti e quella finalizzata allo spaccio è una delle questioni più delicate e frequenti nel diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 44449/2023) torna sul tema, ribadendo quali elementi concreti possono escludere la tesi dell’uso personale e giustificare una condanna. Analizziamo insieme questo importante provvedimento.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato sia in primo grado che in appello per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, nella sua forma di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali:
1. L’errata qualificazione del fatto, sostenendo che la droga fosse destinata esclusivamente all’uso personale.
2. La presunta eccessività della pena inflitta dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non solo conferma le condanne precedenti, ma comporta anche per l’imputato il pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a causa del carattere palesemente dilatorio del ricorso.
Le Motivazioni della Sentenza
L’ordinanza della Cassazione si sofferma in modo dettagliato sulle ragioni che hanno portato a considerare infondati i motivi del ricorso, offrendo spunti di riflessione cruciali.
Distinzione tra Uso Personale di Stupefacenti e Spaccio: Gli Indizi Contano
Il primo motivo del ricorso, incentrato sulla tesi dell’uso personale di stupefacenti, è stato considerato una mera riproposizione di argomenti già correttamente valutati e respinti dalla Corte d’Appello. I giudici hanno sottolineato un elemento fattuale decisivo: oltre alla sostanza, erano stati rinvenuti un bilancino di precisione e altro materiale idoneo al confezionamento delle dosi. Secondo la giurisprudenza consolidata, tali oggetti sono considerati ‘sintomatici’ dell’intenzione di cedere la droga a terzi. La loro presenza, quindi, costituisce una prova logica sufficiente a superare la semplice affermazione dell’uso personale.
La Commisurazione della Pena: I Criteri del Giudice
Anche il secondo motivo, relativo alla misura della pena, è stato giudicato infondato. La Corte ha evidenziato che la sanzione applicata era addirittura inferiore alla media prevista dalla legge per quel reato. La motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta logica e completa, in quanto teneva conto di tutti i criteri rilevanti:
* La diversa tipologia delle sostanze rinvenute.
* Il grado di purezza della cocaina.
* Il dato ponderale, ovvero il quantitativo totale.
In presenza di una motivazione così ben argomentata, l’onere motivazionale del giudice di merito è stato considerato pienamente assolto, rendendo la censura del ricorrente inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: per sostenere la tesi dell’uso personale di stupefacenti, non basta una semplice dichiarazione. È necessario che non vi siano elementi oggettivi che indichino una destinazione diversa. Il ritrovamento di strumenti come bilancini di precisione o materiale per il confezionamento sposta l’ago della bilancia verso l’ipotesi dello spaccio, rendendo molto difficile per la difesa dimostrare il contrario. Questa decisione conferma la linea rigorosa della giurisprudenza nel valutare la finalità della detenzione di droga, basandosi su prove concrete e non su mere affermazioni di parte.
Quando il possesso di droga viene considerato spaccio e non uso personale?
Secondo la sentenza, il possesso viene considerato finalizzato allo spaccio quando, oltre alla sostanza, vengono rinvenuti elementi sintomatici di tale attività, come un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi, che contraddicono la tesi dell’uso esclusivamente personale.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproposizione di argomenti già valutati e correttamente respinti nei gradi di giudizio precedenti. Inoltre, le motivazioni della sentenza d’appello sono state ritenute logiche, complete e giuridicamente corrette.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) alla Cassa delle ammende, sanzione giustificata dal carattere palesemente dilatorio dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44449 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44449 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GRAVINA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con sentenza resa in data i4 febbraio 2022 la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Bari in data I7 novembre 2018j nei confronti di COGNOME NOME per il reato p. e p. dall’art. 73 comma 5 DPR 309/1990. r a-i -2D ‘ 2
Considerato che il primo motivo, relativo alla qualificazione del fatto nell’alv personale, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattes argomenti giuridici dal giudice di merito, in quanto la Corte territoriale aveva evi l’uso personale doveva ritenersi escluso per via del rinvenimento della sostanza ins bilancino di precisione e ad altri materiali idonei a confezionarla (fol 4 e 5);
Ritenuto che il secondo motivo, afferente la commisurazione della pena, at trattamento punitivo il quale risulta sorretto da idonea e non illogica motivazione, Corte territoriale ha applicato una pena inferiore alla media edittale, che è stata adeguata al disvalore del fatto, sia in ragione della diversa tipologia delle sosta che al grado di purezza della cocaina, che al dato ponderale (fol. 6) e pert motivazionale è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna delta, al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della ca ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e all’elevato coe colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia sta misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05-10-23.