Uso personale di stupefacenti: quando la quantità esclude l’autoconsumo
La distinzione tra detenzione di droga per uso personale di stupefacenti e quella finalizzata allo spaccio è una delle questioni più delicate e frequenti nel diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i criteri che i giudici devono seguire per valutare la reale destinazione della sostanza, confermando come un elevato numero di dosi e altre circostanze di fatto possano legittimamente far escludere l’ipotesi del consumo personale.
I fatti del caso
Il caso esaminato trae origine dalla condanna di un individuo, confermata sia in primo grado dal Tribunale sia in appello dalla Corte d’Appello, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’imputato era stato trovato in possesso di hashish per un quantitativo complessivo da cui era possibile ricavare 372 singole dosi droganti.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la detenzione fosse finalizzata esclusivamente all’uso personale di stupefacenti, tesi che, a suo dire, sarebbe stata confermata anche dalle dichiarazioni della sua compagna convivente. Il ricorrente lamentava, quindi, un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito nell’affermare la sua responsabilità penale.
I criteri per valutare l’uso personale di stupefacenti
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici supremi hanno evidenziato come le argomentazioni del ricorrente fossero generiche e non si confrontassero adeguatamente con le solide motivazioni della sentenza d’appello.
Il Collegio ha sottolineato che il ragionamento dei giudici di merito era stato coerente e logico, basandosi su una serie di elementi oggettivi che, nel loro complesso, contrastavano con l’ipotesi dell’autoconsumo.
Le motivazioni della Corte
La decisione della Corte si fonda su tre pilastri argomentativi principali che hanno portato ad escludere l’ipotesi dell’uso personale di stupefacenti:
1. L’elevato numero di dosi: La quantità di sostanza stupefacente, da cui era possibile ricavare ben 372 dosi, è stato considerato un dato preponderante. Un quantitativo così ingente è difficilmente compatibile con un consumo puramente personale, anche per un consumatore abituale.
2. Le circostanze del possesso: L’imputato portava con sé la sostanza in un luogo pubblico. Questo comportamento è stato ritenuto del tutto ingiustificato e pericoloso, un ulteriore indizio a sfavore della tesi dell’autoconsumo, che di solito avviene in un contesto privato.
3. L’assenza di prove dello stato di consumatore: Non erano emersi elementi documentali o di altra natura che potessero provare che il ricorrente fosse un consumatore abituale di hashish. La sola dichiarazione della compagna non è stata ritenuta sufficiente a superare il peso degli altri indizi.
Le conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ribadisce un principio consolidato: la valutazione sulla destinazione della sostanza stupefacente non può basarsi su un singolo elemento, ma deve derivare da un’analisi complessiva di tutte le circostanze del caso concreto. L’ingente quantitativo, unito a modalità di detenzione anomale come il trasporto in luogo pubblico e all’assenza di prova di uno stato di tossicodipendenza, costituisce un quadro indiziario grave, preciso e concordante che legittima la condanna per spaccio. La decisione sottolinea inoltre l’importanza di presentare ricorsi specifici e non generici, che si confrontino criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata, pena la dichiarazione di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Come fa un giudice a distinguere l’uso personale di stupefacenti dallo spaccio?
Il giudice valuta un insieme di circostanze. Secondo questa ordinanza, gli elementi decisivi sono stati: il notevole numero di dosi ricavabili dalla sostanza, il fatto che l’imputato la portasse con sé in un luogo pubblico in modo ingiustificato e l’assenza di prove concrete che dimostrassero il suo stato di consumatore abituale.
Possedere un grande quantitativo di droga è sufficiente per essere condannati per spaccio?
Sebbene la quantità sia un indizio molto importante, la valutazione del giudice si basa su un’analisi complessiva. In questo caso, l’elevato numero di dosi (372) è stato uno degli elementi chiave, ma è stato considerato insieme ad altri fattori, come le circostanze del possesso, per escludere l’uso personale e confermare la finalità di spaccio.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23842 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23842 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno in data 23 maggio 2023 con la quale COGNOME NOME era stato condanNOME alla pena di un anno mesi quattro di reclusione 2.500 di multa in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 5 dPR 309/90 per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish per complessive 372 dosi droganti singole.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato assumendo l’uso personale che era riscontrato dalle dichiarazioni della compagna convivente del ricorrente.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico e si sottrae pertanto al sindacato di questo giudice di legittimità avendo valorizzato ai fini dell’esclusione del consumo personale il numero di dosi complessive ricavabili dallo stupefacente, la circostanza che il ricorrente portava con sé, in luogo pubblico, un considerevole quantitativo di stupefacente in modo del tutto ingiustificato e pericoloso e l’assenza di elementi documentali dai quali desumere che il ricorrente fosse un consumatore abituale di hashish.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024