Uso Personale di Sostanza Stupefacente: Quando la Difesa non Basta
La distinzione tra detenzione per uso personale di sostanza stupefacente e detenzione ai fini di spaccio è una delle questioni più delicate e ricorrenti nel diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito quali sono i criteri che i giudici devono seguire per valutare la reale destinazione della sostanza, confermando che la semplice affermazione dell’imputato non è sufficiente a escludere la responsabilità penale. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla condanna di un uomo da parte della Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che la detenzione fosse finalizzata esclusivamente al proprio consumo personale. Il suo unico motivo di ricorso si basava su una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione da parte della Corte territoriale, la quale non avrebbe correttamente valutato gli elementi a suo favore.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Prova dell’Uso Personale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno osservato che le censure sollevate dal ricorrente non erano altro che una riproposizione di argomenti già ampiamente esaminati e correttamente respinti nel precedente grado di giudizio. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti. In questo caso, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta logica, coerente e giuridicamente corretta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha evidenziato che la decisione impugnata si fondava su una valutazione complessiva di più elementi fattuali, che, letti insieme, consentivano di escludere ragionevolmente la tesi dell’uso personale di sostanza stupefacente. I fattori chiave considerati sono stati:
1. Le concrete modalità della condotta: il modo in cui la sostanza era detenuta o le circostanze del suo ritrovamento erano incompatibili con un mero consumo personale.
2. La mancanza di documentazione: l’imputato non ha fornito alcuna prova documentale, come certificazioni mediche o iscrizioni a programmi di recupero, che potesse attestare un suo stato di tossicodipendenza.
3. Le precarie condizioni economiche: la situazione finanziaria dell’individuo è stata ritenuta un elemento contrario alla tesi del consumo personale, che presuppone la disponibilità economica per l’acquisto della sostanza.
Secondo la Cassazione, la Corte territoriale ha correttamente utilizzato questi argomenti giuridici per disattendere la tesi difensiva, fornendo una motivazione adeguata e priva di vizi logici.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio consolidato: per sostenere con successo la tesi dell’uso personale, non è sufficiente una semplice dichiarazione. È necessario che tale affermazione sia supportata da un quadro probatorio coerente. La mancanza di prove oggettive sullo stato di tossicodipendenza e la presenza di indizi di segno contrario (come le modalità della detenzione o una situazione economica incompatibile) possono legittimamente portare il giudice a escludere la destinazione al consumo personale e a confermare la condanna per detenzione ai fini di spaccio, seppur di lieve entità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva le stesse argomentazioni già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza evidenziare reali violazioni di legge o vizi di motivazione.
Quali elementi sono stati decisivi per escludere l’uso personale della sostanza?
I giudici hanno basato la loro decisione su tre elementi principali: le concrete modalità della condotta, l’assenza di documentazione che provasse uno stato di tossicodipendenza e le precarie condizioni economiche del ricorrente.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40586 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40586 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 21024/25 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990);
Esaminato il motivo di ricorso;
Considerato che l’unico motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha evidenziato come le concrete modalità della condotta, la mancanza di documentazione in grado di accertare lo stato di tossicodipendenza e le precarie condizioni economiche, consentano di escludere l’uso personale della sostanza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2025