Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12065 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12065 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il 13/07/1955
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 3/7/2024 la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa il 9/2/2023 dal locale Tribunale, con la quale NOME COGNOME era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, contestando in primo luogo l’affermazione di responsabilità, che la Corte avrebbe confermato con mere presunzioni e motivazione illogica, senza tener conto della versione alternativa indicata dalla difesa; di seguito, l’impugnazione contesta la mancata esclusione della recidiva, con riguardo alla quale la sentenza non conterrebbe un effettivo argomento.
Considerato che il ricorso in punto di responsabilità è inammissibile, perché – riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello – tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.
La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame – pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta – ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che, nel corso di una perquisizione domiciliare nell’abitazione del ricorrente, era stata rinvenuta cocaina suddivisa in 10 piccoli involucri, per un quantitativo complessivo dal quale poter ricavare 15 dosi medie singole; la tesi dell’uso esclusivamente personale, avanzata dalla difesa, è stata esclusa in ragione sia del numero di dosi possedute, ritenuto significativo, sia del quantitativo di principio attivo riscontrato, elementi giudicati – con affermazione non censurabile, perché non manifestamente illogica – non giustificabili nell’ottica del solo uso personale, anche ad ammettere che il ricorrente fosse un consumatore della sostanza.
La dichiarazione di responsabilità, pertanto, è sorretta da adeguata motivazione, peraltro qui contestata in ragione di una “possibilità alternativa” (rispetto all’assunto accusatorio) meramente ipotetica, nonché priva di ogni richiamo ad eventuali elementi di prova.
Con riguardo, poi, al secondo motivo, che contesta il riconoscimento della recidiva, basti qui osservare che la questione non ha formato argomento di appello (che verteva soltanto sul bilanciamento tra l’aggravante e le circostanze attenuanti generiche), non potendo, pertanto, esser proposta in sede di legittimità per la prima volta.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 14 febbraio 2025
liere estensore Il C
Il Presidente