Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7650 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7650  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che NOME COGNOME è stato condanNOME alle pene di legge per la violazion 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (così riqualificato il fatto dalla Corte territo violazione della legge armi e per la ricettazione;
Rilevato che l’imputato eccepisce con il primo motivo di ricorso il vizio di motivazione all’accertamento di responsabilità e per la mancata applicazione dell’art. 75, comma 1 309 del 1990 e con il secondo motivo il vizio di motivazione per eccessiva quantificazio pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato che la dichiarazione di astensione del difensore non opera trattandosi d camerale non partecipata;
Rilevato che le censure sollevate sono generiche e rivalutative: i Giudici di mer accertato che l’imputato deteneva marijuana per 964 dosi, nascosta, per la maggior par il sedile posteriore di un veicolo all’interno del capannone, invece che nel camper alloggio, per minima parte, nel bagagliaio dello stesso veicolo e sotto un bancale; l’ conoscenza di questi luoghi per aver ammesso di aver consumato stupefacente in compagn l’imputato aveva allegato, ma non provato la disponibilità sufficiente di reddito per tanto stupefacente; la veloce deteriorabilità della marijuana portava a esclu esclusivamente personale, tenuto conto che l’imputato non era iscritto al SERT;
Rilevato, quindi, che non illogicamente i Giudici di merito hanno escluso l’uso solo dello stupefacente;
Rilevato che le circostanze attenuanti generiche sono state negate, dal momento ch erano elementi favorevoli di valutazione e che la pena base per gli stupefacenti calcolata in anni uno di reclusione, inferiore quindi al medio edittale, per cui non v’è una soverchia motivazione (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME Papa, Rv. 276288-01);
Rilevato, quindi, che la decisione è immune da censure;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rileva declaratoria dellThammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’ spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME