Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15419 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15419 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE nato a ROMA 11 14/12/1979
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Romaa ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma con la quale COGNOME NOME era stato condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione riguardo l’omesso riconoscimento dell’ipotesi di uso personale non punibile e, con un secondo motivo, vizio di motivazione in relazione alla ritenuta applicazione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche.
3.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In base al consolidato principio affermato da questa Corte in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga – ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo – deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272463). La sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, opera una logica lettura delle risultanze istruttorie facendo buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusivamente personale. E questa Corte di legittimità ha costantemente affermato – e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto – e l’eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall’art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 – non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991). In conformità a tal principi la destinazione a terzi delle sostanze stupefacenti è stata dedotta dal quantitativo ( 24 dosi di cocaina e 73 di hashish e marijuana); dalla disponibilità, presso l’abitazione, di materiale per il confezionamento ( tre bilancini, ritagli di cellophane e stagnola, nastrini identici a quelli che chiudevano gli involucri ritrovati in tasca all’imputato); dalle sommarie informazione del COGNOME NOME riguardo alla intenzione di acquistare stupefacente dal COGNOME. La Corte territoriale, pertanto, ha fornito una risposta non Corte di Cassazione – copia non ufficiale
manifestamente illogica alle doglianze espresse dal ricorrente, le quali si sviluppano tutte nell’orbita delle censure di merito.
4.Quanto al secondo motivo, va rilevato che la Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l’ onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della
recidiva, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior
capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez.
3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che l’imputato, gravato da precedenti specifici,
non aveva mostrato alcuna attenuazione della capacità criminale, ma aveva continuato a perpetrare la medesima condotta per di più mentre si trovava sottoposto
a misura cautelare, mostrando di una maggiore capacità criminale evidenziata anche dalla indifferenza delle prescrizioni dell’autorità. In ordine al diniego delle attenuant
generiche, va rimarcato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini dell concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato. (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, Rv.28348901;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 , GLYPH Rv. 270986 GLYPH 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 – 01, cfr. anche Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 – 03). La Corte territoriale, facendo corretta applicazione del principio, ha rilevato l’assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, richiamando anche gli elementi negativi sopra evidenziati (commissione del reato durante la sottoposizione a misura cautelare).
5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data-2 aprile 2025. GLYPH –