Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18581 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18581 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina il 25/06/2021
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento con rinvio del ricorso
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Patti nei confronti di NOME COGNOME in data 19 dicembre 2019.
NOME NOME stato ritenuto responsabile di avere codetenuto con il coimputato NOME COGNOME sostanze stupefacenti di diversa tipologia (gr. 1,8 di cocaina e gr. 9,8 di hashish) non destinate ad uso esclusivamente personale.
2. Ricorre l’imputato, deducendo tre motivi.
2.1 Con il primo motivo si deducono inosservanza o erronea applicazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Gli indizi su cui poggia l’affermazione di responsabilità non sono dotati dei requisiti di gravità, precisione, concordanza. Si è valorizzato, ai fini della prov della cessione, il solo quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto nella disponibilità degli indagati.
2.2. Con il secondo motivo si deducono erronea applicazione dell’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e vizi della motivazione.
Non vi è prova della ricorrenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 73 cit., né in relazione alla condotta detentiva per uso non strettamente personale (non essendo stata accertata la quantità di principio attivo contenuta nei reperti sequestrati), né in relazione alla condotta di cessione a terzi.
2.3. Con il terzo motivo si deducono erronea applicazione di legge in relazione all’art. 110 cod. pen. e vizi della motivazione.
I Giudici di merito hanno dedotto la prova della responsabilità concorsuale dal dato che i coimputati sono stati fermati ed identificati insieme, il ch comproverebbe che essi hanno “agito di concerto, apportando entrambi un contributo all’attività incriminata”. Di contro, NOME non ha detenuto per conto del coimputato, né ha occultato droga sulla persona; a fronte del rinvenimento di 9 dosi di cocaina e 3 pezzi di hashish e della somma di euro 80,00 in contanti, occultati nella tasca dei pantaloni di NOME, nella disponibilità di NOME è stato reperito uno spinello del peso di gr 1. ed un pezzo di gr. 0,5 di hashish.
Il ricorrente ha poi consentito il ritrovamento, presso la propria abitazione, di 5,4 gr. di hashish e di un pacco di cartine per il consumo personale.
La Corte di merito, nel riproporre le argomentazioni della sentenza di primo grado, non ha dato risposta alle deduzioni difensive in ordine alla carenza di elementi dimostrativi della riferibilità al ricorrente della detenzione della droga enfatizzando la sola relazione di vicinato tra i due coimputati.
GLYPH Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera consiglio, in assenza di richiesta di discussione orale nei termini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
I primi due motivi attengono alla destinazione ad un uso non esclusivamente personale delle sostanze stupefacenti oggetto di addebito e, per la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente.
2.1. Nella sentenza impugnata – conforme a quella di primo grado, con cui si integra in una unitaria struttura motivazionale – elementi probatori sono stati desunti: a) dal rinvenimento dell’imputato in strada in orario notturno nel possesso di uno spinello già confezionato e di un pezzo di hashish del peso di gr. 0,50; b) dal rinvenimento, nell’abitazione del medesimo, di ulteriori gr. 5,4 lordi della medesima sostanza; c) dalle dichiarazioni accusatorie del coimputato COGNOME, che assumeva di aver ricevuto dal ricorrente la sostanza stupefacente trovata in suo possesso (gr. 1,8 di cocaina ripartita in nove dosi e 3 pezzi di hashish del peso complessivo di gr. 2,9); d) dalla scarsa plausibilità delle dichiarazion autoprotettive rese in sede di interrogatorio dall’imputato, in ordine al rinvenimento della droga.
E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, debba essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (tra le tante, Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463)
Nella sentenza impugnata, l’ipotesi d’accusa non è corroborata da elementi di univoco significato – al di là del dato quantitativo – in grado di escludere l’ipot dell’uso personale, posto che:
-i quantitativi sequestrati, in assenza di una verifica analitica del principio atti non consentono di ritenere superata con certezza la soglia – peraltro avente valenza solo orientativa – di cui al disposto combinato dell’art. 73, comma 1-bis d.P.R. cit. e delle tabelle ministeriali;
il già avvenuto confezionamento in dosi (in relazione alla cocaina), dato il n limitato di esse – peraltro rinvenute all’interno del portaocchiali del coimp accompagnatore del COGNOME – non è necessariamente indicativo di una finalità spaccio, stante la dedizione del ricorrente al consumo guanto meno di drog
leggere, che trova conferma, oltre che nelle sue dichiarazioni, nel rinvenimento in suo possesso di uno spinello già pronto per l’uso;
nessun elemento viene addotto in ordine alle disponibilità finanziarie degli imputati, né appare particolarmente rilevante, sì da giustificare la presunzione di dedizione allo spaccio, la somma di 80,00 euro, rinvenuta peraltro nel possesso di COGNOME ( v. Sez. 6, n. 11025 del 2013, rv. 255726, quanto alla rilevanza del parametro della capacità patrimoniale);
difettano, nella disponibilità dei coimputati, utensili o altri materiali necessar fini della pesatura e confezionamento di dosi da spaccio (bilancini, cellophane o nastro isolante);
nel contesto non sono stati percepiti dagli operanti manovre di avvicinamento da parte di terzi potenziali acquirenti o contatti denotanti un’attività di cessione essere;
è stata fraintesa, stando a quanto risulta dalla sentenza di primo grado, la versione difensiva: il ricorrente non asseriva di aver trovato la sostanza nella spazzatura ma, nel professarsi consumatore occasionale, spiegava la dose rinvenuta in suo possesso come un residuo di consumo recuperato nella mattinata dalle immondizie.
Sono stati dunque utilizzati criteri inferenziali non appropriati, con esit all’evidenza privi di logicità, quanto alla destinazione all’uso personale dell sostanza stupefacente, che è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice (Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, Canduci, Rv. 279614 ha precisato, al riguardo, che, non essendo la stessa causa di non punibilità, non è onere dell’imputato darne la prova, mentre grava sulla pubblica accusa l’onere di dimostrare la destinazione allo spaccio).
Quanto alla prova del concorso del ricorrente nella detenzione della sostanza rinvenuta nella disponibilità del coimputato COGNOME, i Giudici di merito hanno enfatizzato la dichiarazione eteroaccusatoria di quest’ultimo, che ha indicato nel predetto il proprio cedente (la cessione sarebbe avvenuta immediatamente prima del controllo di polizia).
Si tratta di dichiarazioni che di certo non possono ritenersi esaustive, in quanto, a prescindere dalla mancata valutazione della loro intrinseca attendibilità, non risultano corroborate da elementi di riscontro estrinseci che abbiano un contenuto individualizzante, in violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
La struttura argomentativa della decisione, basata sull’uso improprio di criteri inferenziali e di regole normative, depone per la mancanza assoluta di prova
circa l’esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatr contestata.
Si impone, per conseguenza, l’annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, senza rinvio in quanto non si delinea alcuna possibilità di un ulteriore sviluppo motivazionale.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 20 febbraio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
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