Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41147 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41147 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Siracusa il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 23/05/2024 dal Tribunale di sorveglianza di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23 maggio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Sassari, per quanto di interesse ai presenti fini, in accoglimento parziale del reclamo presentato da NOME COGNOME, finalizzato a ottenere la disponibilità di un personal computer per dodici ore al giorno, per ragioni di studio connesse alla sua condizione di laureato in giurisprudenza e di approfondimento della sua posizione processuale, autorizzava l’istante a utilizzare tale strumento informatico per sei ore giornaliere.
Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, in particolare, accoglieva solo parzialmente l’istanza presentata dal detenuto, richiamando il potere discrezionale di cui disponeva l’amministrazione penitenziaria, che traeva il suo fondamento dal regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis legge 26 giugno 1975, n. 354 (Ord. pen.), che legittimava limitazioni alla libertà personale dell’individuo per la particolare pericolosità di tale categoria soggettiva di carcerati.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, articolando un’unica doglianza.
Si deduceva, in particolare, la violazione di legge dell’ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 24, 27, terzo comma, Cost., 35-bis Ord. pen., 40, comma 1, e 44, comma 4, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, per non avere il Tribunale di sorveglianza di Sassari, nell’accogliere solo parzialmente l’istanza presentata dal ricorrente, tenuto conto del fatto che, nelle ore che non erano state autorizzate, il detenuto intendeva utilizzare il personal computer alla stregua di una macchina da scrivere.
Ne discendeva che doveva escludersi la possibilità di pericoli per la sicurezza della struttura penitenziaria dove NOME era recluso, per effetto dell’utilizzo che si intendeva fare dello strumento informatico oggetto di vaglio giurisdizionale.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
Osserva il Collegio che l’inquadramento della vicenda processuale in esame postula il richiamo preliminare della disposizione normativa dell’art. 40,
comma 1, d.P.R. n. 230 del 2000, che stabilisce: «Ai detenuti e agli internati è consentito usare solo un apparecchio radio personale. Il direttore, inoltre, può autorizzare l’uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori nastri e di compact disk portatili, per motivi di studio o di lavoro».
Tale disposizione, a sua volta, deve essere valutata alla luce della peculiare condizione detentiva dei soggetti sottoposti al regime speciale di cui all’art. 41bis Ord. pen., che prevede una serie di limitazioni all’ordinario trattamento intramurario, funzionali a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l’esterno, mantenendo un legame con l’ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, in questo modo, a partecipare alle attività illecite del gruppo criminale di riferimento.
In questa prospettiva, l’eventuale autorizzazione all’utilizzazione di un personal computer da parte della direzione d’istituto deve assicurare la piena salvaguardia di tali, ineludibili, esigenze di sicurezza, ben potendo gli strumenti informatici in questione essere oggetto di manipolazione, al fine di introdurre nell’istituto penitenziario contenuti illeciti. Ne consegue la necessità di assoggettare eventuali autorizzazioni a verifiche preventive da parte della direzione della struttura penitenziaria interessata, che tengano conto delle modalità con cui eseguire il controllo del detenuto da parte del personale di polizia penitenziaria.
Deve, al contempo, evidenziarsi che la sottoposizione dei soggetti ristretti al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. a regole speciali, che ne disciplinano il trattamento penitenziario, impone di indirizzare le attività ricreative o di studio dei soggetti in questione verso soluzioni operative, iscritte in specifici protocolli organizzativi, che operino un contemperamento tra il diritto al trattamento rieducativo del ristretto riconosciuto dall’art. 27, terzo comma, Cost. e le esigenze di sicurezza che stanno alla base dell’applicazione del regime in discorso; queste ultime valutate anche alla luce della disponibilità di un numero adeguato di operatori di polizia penitenziaria, indispensabile per compiere le verifiche del caso.
3. In questa cornice, facendo corretta applicazione delle disposizioni richiamate, il Tribunale di sorveglianza di Sassari autorizzava NOME COGNOME a utilizzare il personal computer, tenendo conto delle sue esigenze di studio e di approfondimento, concedendo all’istante di utilizzare il suo apparecchio informatico per sole sei ore giornaliere, anziché per le dodici ore richieste, contemperando, legittimamente, le esigenze rieducative del condannato con le istanze di sicurezza collegate alla sua posizione di soggetto ristretto al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen.
Ne potrebbe essere diversamente, atteso che, come affermato da Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero della Giustizia, Rv. 283819 – 01, il tribunale di sorveglianza, prima di riconoscere il diritto del detenuto a utilizzare un personal computer per le ragioni, pur riconosciute nel loro nucleo essenziale, invocate da NOME -, deve compiere un’imprescindibile verifica, certamente riscontrabile nel caso di specie, finalizzata ad accertare «se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell’Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l’ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato » (Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero della Giustizia, cit.).
Si muove, a ben vedere, nella stessa direzione il seguente principio di diritto: «In tema di regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell’amministrazione penitenziaria di diniego dell’autorizzazione all’acquisto e alla detenzione di “compact disk” musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l’incidenza sull’organizzazione della vi dell’istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti» (Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, Ministero della Giustizia, Rv. 285656 – 01).
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso 1’11 ottobre 2024.