Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 13085 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 13085 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME Giuseppe, n. Napoli 14/06/1952
Sorrentino NOME COGNOME n. Mondragone (Ce) 20/09/1956
avverso la sentenza n. 7036/24 della Corte di appello di Napoli del 10/06/21)24
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; sentita per i ricorrenti l’avv. NOME COGNOME che ha insist to per l’accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado con cui NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati entrambi ritenuti responsabili del reato di peculato continuato (artt. El cpv., 314 cod. pen., capi B e C) commesso, in veste di autista il primo e di messo notificatore il secondo, come tali qualificati incaricati di pubblico sei vizi mediante l’indebito uso delle carte carburante (fuel cards) loro rilasci:rie dal Comune di Mondragone (Ce), dichiarando estinte per prescrizione le cor dotte loro ascritte fino al 7 ottobre 2011 e rideterminando la pena per le res:anti in due anni e due mesi di reclusione ciascuno.
Avverso la decisione ha proposto ricorso congiunto per cassa2rcne il difensore degli imputati, deducendo due motivi di censura.
2.1. Inosservanza o erronea applicazione dell’art. 314 cod. pen.
Deve essere esclusa la ricorrenza del delitto di peculato, mancandD nelle condotte in addebito tanto l’elemento oggettivo quanto quello psicologico dello illecito. Nella specie, infatti, non vi sono state azioni di impossessamentD né di denaro né di beni pubblici e non è stato possibile computare i singoli pagamenti specifici e/o individuare quelli su cui vi sarebbe stata appropriazione, in subordine dovendosi ritenere sussistente la diversa ipotesi di reato di cui ll’art. 316-ter cod. pen.
2.2. Vizi congiunti di motivazione in relazione agli artt. 192 530, conina 2, cod. proc. pen.
Secondo la difesa dei ricorrenti, al fine di superare le doglianze difens,r/e, la Corte di appello di Napoli ha adottato una motivazione facente ampio rirvio a quella della sentenza di primo grado, con riferimento tanto al profilo dell’as ;enza di controlli riguardanti la documentazione attestante i consumi di carburante rapportati con gli ordini di servizio quanto a quello della corretta valutzzione delle dichiarazioni dei testimoni escussi in dibattimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili perché manifestamente infondati.
Deve essere invertito l’ordine logico di esame delle censure, dal momento che la seconda investe la complessiva struttura argomentativa della sen:enza impugnata.
Vale allora subito affermare che risulta palesemente infondata la dogiianza secondo cui la motivazione articolata dalla Corte di merito si sia struttura1:3 per relationem rispetto a quella del Tribunale in primo grado, avendo per contro i giudici di appello ripercorso tutti i punti della decisione gravata, prendendo nella dovuta considerazione, per quanto disattendendola, la principale critica di Fensiva secondo cui non sarebbe stato tecnicamente possibile accertare l’ammontare degli abusivi prelievi di carburante perché la contabilità del COGNOME . e di Mondragone versava in stato di grande confusione.
A confutazione di tale assunto, la Corte di appello ha, infatti, proceduto ncl un excursus riassuntivo gli elementi probatori acquisiti al patrimonio conoscitivo del giudizio (ammontare dei litri di carburante acquisiti mediante le fued assolutamente sproporzionati per le esigenze di mezzi utilizzati, un ciclo .riptore per COGNOME ed una Lancia Lybra per COGNOME; uso anomalo dei 5uoni provvisori da parte, quanto meno del COGNOME, anche quando la fudl card risultava perfettamente funzionante; anomalie rappresentate da rifornimenti eseguiti a brevissima distanza l’uno dall’altro; risultanze della consulenza :eznica disposta dal Pubblico Ministero secondo cui, sulla scorta del totale dei litri di carburante prelevati, i mezzi a disposizione degli imputati avrebbero dovuto percorrere tra i 105 e i 120 km al giorno, venendo, invece, il servizio esplECito in Comune come quello di Mondragone, di medie dimensioni; drastica riduzione dei consumi dopo la presentazione della denuncia da parte del Vicesindaco del Comune di Mondragone) sulla base dei quali ha, in maniera congrua e argomentata, ribadito la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale.
Il tema dell’inquadramento delle condotte materiali di reato nello schema normativo dell’art. 314 cod. pen. è stato, invece, posto con esclusivo rifer mento alle modalità del relativo accertamento, a parte un richiamo all’art. 316-tn/ cod. pen. (indebita percezione di erogazioni pubbliche) del tutto inconferente rispetto alla fattispecie.
Sulla qualifica dei ricorrenti come incaricati di pubblico servizio non v’è infatti, contestazione, non essendo stato posto né con i motivi appello (v. pag. 12 sent. impugnata) né in questa sede di legittimità il tema dell’accertamerto in concreto dell’attività svolta (v. Sez. 6, n. 39434 del 26/03/2019, Paventi Rv. 277366 e Sez. 6, n. 38600 del 12/07/2024, D’Atri, Rv. 287032 in fatt specie analoghe alla presente).
Uno di essi (COGNOME viene indicato in contestazione come messo comurale e come tale in astratto in possesso di poteri di certificazione tali da p ricomprendere finanche nella categoria dei pubblici ufficiali (art. 357 cod. F:: il secondo (COGNOME viene descritto come autista comunale, senza 111:ador precisazioni circa l’avvenuto conferimento o meno di compiti analoghi o d supporto alla predetta funzione; ma, come anticipato, una verifica in concre deve ritenersi ormai preclusa alla luce dello sviluppo processuale 1ir delineatosi.
Alla dichiarazione di inammissibilità delle impugnazioni consegue, CORiC per legge, la condanna degli imputati al pagamento delle spese processual e.d versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che si Imputa equo determinare in misura di tremila euro ciascuno.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellE !: p processuali e della somma di euro tremila in favore della casa delle ammende.
Così deciso, 18 febbraio 2025
Il consiglier estensore
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Il re NOME