Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47318 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47318 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TREVISO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 6 ottobre 20 confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto COGNOME NOME responsabile dei reati di ricettazione (per avere ricevuto una tessera banc provento di furto) e di quello oggi previsto dall’art. 493-ter cod. pen. (p utilizzato la predetta tessera prelevando denaro ed utilizzandola per effe pagamenti di merce).
1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell’imput rilevando l’assenza di motivazione relativamente alla sussistenza dell’elem soggettivo del delitto di ricettazione, visto che la COGNOME non aveva mai il possesso della tessera ma, semmai, una mera detenzione temporanea: infat dall’istruttoria dibattimentale era emerso come la tessera bancoposta fosse utilizzata per la prima volta presso il negozio RAGIONE_SOCIALE Stop dalla sola si Olivieri, e che dalle immagini del circuito di videosorveglianza del negozio So Rannonda si vedeva che la signora COGNOME porgeva la tessera al cassiere quale, effettuato il pagamento, restituiva la carta alla Olivieri, c tratteneva rimettendola all’interno della sua borsa.
Quanto all’elemento soggettivo, si era indicato come rilevatore de consapevolezza dell’imputata del delitto presupposto della ricettazio titolarità della carta, senza considerare che nel caso di specie manc nominativo sulla tessera.
1.2 II difensore lamenta la manifesta illogicità e l’omissione motivazione con riferimento al reato di ricettazione in relazione alla prova sussistenza del reato ogni oltre ragionevole dubbio, con particolare riferi alla ritenuta sussistenza della condotta concorsuale da parte della Levak rinvenuta nel “ricevere” la carta.
1.3 In relazione al reato di cui all’art. 493-ter cod. pen., il difenso censurato, con riferimento all’episodio avvenuto presso il negozio “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’insussistenza dell’elemento materiale del delitto, mentre per il fatto a presso “RAGIONE_SOCIALE” l’erronea e insufficiente valutazione delle emergen processuali; i giudici di merito avevano invocato l’istituto del concorso di p nel reato per supplire all’assenza di prova in merito alla penale respons della ricorrente con riferimento all’episodio avvenuto presso “RAGIONE_SOCIALE Sto nonché alla mancata diversificazione dei coefficienti di responsabilità imputate in relazione al fatto occorso presso “RAGIONE_SOCIALE“.
1.4 Sempre con riferimento al reato di cui all’art. 493-ter cod. p difensore rileva che la Corte di appello aveva rideterminato temporalmente i
per sostenere la pronuncia di condanna, offrendo una lettura contraddittor degli elementi emersi dall’istruttoria dibattimentale, imputando alla ricorr l’indebito utilizzo di una carta di cui non aveva il possesso, non nominati utilizzando come prova un secondo acquisto non eseguito con la carta oggetto di imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Relativamente ai motivi di ricorso, si deve precisare la natura del sinda di legittimità, riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte ribad mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazi nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori attengon interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che si sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probat Non va infatti dimenticato che “…sono precluse al giudice di legittimi rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnat l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazio dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito” Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per quest giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a qu compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv 253099).
Nel caso di specie, i motivi di ricorso, propongono una inammissibile valutazion alternativa dello svolgimento dei fatti, senza considerare che:
quanto alla ricettazione, nell’ipotesi di smarrimento di cose che, come assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione mat fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di f quest’ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto che l’ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comp l’integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori Sez.2, 18/10/2019, dep. 31/01/2020, Slavov, Rv. 278225);
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quanto al reato di cui all’art. 493-ter cod. pen., la COGNOME era in po della playstation acquistata presso il negozio “RAGIONE_SOCIALE Stop” ed aveva digitato pin della tessera al momento dell’acquisto della merce presso “RAGIONE_SOCIALE“, quindi in entrambe le occasioni aveva fatto uso della tessera.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai s dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibil ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colp nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore del Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 18/10/2023