Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28449 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 28449 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DCOGNOME NOME nato a VALLO DELLA LUCANIA il 14/02/1962
avverso l’ordinanza del 10/04/2025 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto personalmente ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che il 10/4/2025, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame, ha annullato l’ordinanza impositiva della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Salerno il 28/3/2025, con riferimento al furto di una carta credito, confermando invece la predetta misura limitatamente al delitto di cui all’art. 493 ter cod pen.
Rileva il collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorso per cassazione avverso
qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto
dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc.
pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da
difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
dep. 2018, COGNOME Rv. 272010 – 01; in motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta
la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla
titolarità sostanziale del diritto all’impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per
quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 29 maggio 2025
Il relatare
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Il Presidente
Corte di Cassazione – copia non ufficiale