Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22849 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22849 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME FABRIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissiblità ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il 9/11/2021 il Tribunale di Ancona aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile del delitto di cui all’art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere detenuto illecitamente mg. 766,3 di eroina racchiusa in diversi involucri di cellophane e per avere detenuto illecitamente mg.715,1 di cocaina destinata alla successiva cessione in favore di COGNOME NOME al prezzo di euro 100. Con l’aggravante della recidiva reiterata e specifica. In Fabriano il 17 settembre 2015.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con un primo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 606 e 597 cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale non ha preso in considerazione il motivo di appello con il quale la difesa aveva allegato la sussistenza degli elementi indicativi del cosiddetto «uso di gruppo».
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. nonché 73 T.U. Stup. per avere la Corte territoriale travisato i fatti trascurando di esaminare il motivo di appello inerente alla configurabilità della particolare modalità di uso personale definito dalla giurisprudenza di legittimità quale «uso di gruppo». Non è necessario, si assume, che vi sia la prova diretta della comunanza della droga acquistata, per cui la condizione che l’acquisto sia stato effettuato da un solo soggetto non esclude che la comunanza della droga acquistata possa desumersi dalle complessive circostanze del fatto.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso, che consta di due motivi che possono essere esaminati congiuntamente, non supera il vaglio di ammissibilità in quanto la descrizione della condotta in relazione alla quale è stata giudicata la responsabilità dell’imputato non lascia alcuno spazio per l’asserita configurabilità della destinazione della sostanza stupefacente all’uso di gruppo.
Il fatto è stato così ricostruito nelle conformi sentenze di merito: alle ore 19:30 circa del 17 settembre 2015 l’imputato era stato controllato dai Carabinieri a bordo della sua autovettura Ford Fiesta nell’area antistante un supermercato; nella tasca posteriore destra dei pantaloni custodiva un involucro di cellophane
contenente due involucri di cocaina e di eroina e nel vano portaoggetti tra i due sedili anteriori un ulteriore involucro di cellophane contenente eroina.
La prova della destinazione alla cessione è stata desunta dalla testimonianza di NOME COGNOME, la quale ha dichiarato che alle ore 15:45 circa si era incontrata al bar del supermercato con l’imputato, suo conoscente, il quale un’ora prima le aveva chiesto tramite un SMS un appuntamento; all’incontro il COGNOME le aveva rappresentato di essere in difficoltà economiche per cui lei gli aveva dato 100 euro, chiedendogli in cambio un pezzo di cocaina o comunque la restituzione del denaro in serata; verso le ore 19:30 aveva ricevuto un altro SMS dall’imputato che le dava appuntamento al supermercato.
I giudici di appello hanno ritenuto che il mancato rinvenimento di denaro in possesso dell’imputato costituisse la prova logica che la cocaina fosse destinata alla cessione alla COGNOME nel luogo in cui egli è stato fermato; il contestuale possesso di eroina, nonostante avesse poche ore prima chiesto denaro in prestito alla COGNOME, è stato ritenuto prova logica del fatto che l’imputato avesse sopperito alle difficoltà economiche procurandosi lo stupefacente da commercializzare.
Si tratta di una descrizione del fatto, esente dal travisamento della prova genericamente allegato, del tutto incompatibile con la destinazione della sostanza detenuta all’uso di gruppo. La tesi difensiva, lungi dall’essere ignorata, è stata espressamente riportata a pag. tre della sentenza impugnata tra i motivi di appello e chiaramente disattesa in assenza di qualsivoglia dato probatorio che conferisse agli elementi istruttori acquisiti la valenza di indici di una condotta diversa dalla cessione onerosa della sostanza stupefacente.
Giova aggiungere che le allegazioni difensive contenute nell’atto di appello non avevano evidenziato elementi diversi da quelli espressamente presi in esame nella sentenza impugnata.
Conclusivamente, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024 :f) 🙁 1 , Il Pre GLYPH nte Il Consi lie GLYPH estensore