Uso di gruppo e arresti domiciliari: i limiti della difesa
L’uso di gruppo rappresenta una delle strategie difensive più comuni nei procedimenti per reati legati agli stupefacenti, ma la sua applicabilità richiede una coerenza logica ferrea con lo stato di fatto dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha analizzato il caso di un soggetto che, pur essendo sottoposto a misure restrittive, pretendeva di inquadrare la propria condotta in questa fattispecie attenuata.
Il caso e la tesi dell’uso di gruppo
La vicenda trae origine dal ricorso presentato contro una sentenza di appello che confermava la condanna per detenzione illecita. La difesa sosteneva che la sostanza rinvenuta fosse destinata a un consumo collettivo preordinato, configurando appunto l’uso di gruppo. Parallelamente, veniva richiesta l’applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale, relativa alla speciale tenuità del danno o del lucro.
L’incompatibilità con le misure cautelari
Il punto centrale della decisione riguarda l’incompatibilità logica tra la condotta contestata e lo status del ricorrente. Al momento dei fatti, l’imputato era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con l’aggravante del divieto di comunicazione con persone diverse dai conviventi. Questa condizione rende tecnicamente impossibile il conferimento di un mandato per l’acquisto collettivo o il coordinamento necessario per l’uso di gruppo.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando come le doglianze fossero generiche e basate su ricostruzioni fattuali inverosimili. La Corte ha ribadito che il controllo in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito, specialmente quando le motivazioni dei giudici precedenti sono solide e prive di vizi logici.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. In primo luogo, l’uso di gruppo è stato escluso poiché l’imputato non avrebbe potuto, per legge e per logica, gestire rapporti esterni finalizzati all’approvvigionamento comune. In secondo luogo, il diniego dell’attenuante per la tenuità del fatto è stato giustificato dal rilievo che il soggetto gestiva un vero e proprio commercio illecito. Tale attività, condotta in palese violazione delle prescrizioni inerenti alla misura cautelare in corso, dimostra una capacità a delinquere e una gravità della condotta incompatibili con qualsiasi beneficio di legge legato alla scarsa rilevanza del fatto.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma un principio di realtà: le tesi difensive, come quella dell’uso di gruppo, devono trovare un riscontro oggettivo nelle possibilità materiali del soggetto. La violazione dei divieti imposti dagli arresti domiciliari non solo aggrava la posizione dell’imputato, ma neutralizza la credibilità di ricostruzioni volte a mitigare la responsabilità penale. Il ricorso è stato dunque rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Quando la tesi dell’uso di gruppo viene considerata inverosimile?
La tesi è considerata inverosimile quando le condizioni di fatto, come gli arresti domiciliari con divieto di comunicazione, impediscono materialmente al soggetto di coordinare un acquisto collettivo.
Si può ottenere l’attenuante per danno lieve se si commercia durante i domiciliari?
No, la gestione di un’attività commerciale illecita in costanza di misura cautelare esclude la possibilità di riconoscere la speciale tenuità del fatto o del lucro.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente subisce il rigetto dell’impugnazione e viene condannato al pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44104 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44104 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è genericamente proposto ri all’incensurabile valutazione in fatto che ha escluso il dedotto uso di gruppo co completa inverosimiglianza della prospettazione difensiva in base alle emergenze in escludevano che il ricorrente, agli arresti domiciliari e con divieto di comunicazione, potesse occuparsi di dare mandato all’acquisto;
Ritenuto che il secondo motivo / avente ad oggetto il diniego della attenuante di cui al 62 n. 4 cod. pen., è parimenti generica deduzione in fatto avuto riguardo agli indici l’hanno correttamente esclusa sul rilievo del commercio gestito dal ricorrente, non misura cautelare a suo carico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/9/2023