Uso di Atto Falso: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’uso di atto falso è un reato che mina la fiducia pubblica nei documenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre spunti cruciali per comprendere quando un ricorso contro una condanna per tale delitto viene dichiarato inammissibile. Analizziamo insieme la decisione per capire i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti.
Il Caso: Dalla Condanna in Appello al Ricorso
Un cittadino, condannato in primo grado per il reato di uso di atto falso, vedeva la sua condanna confermata dalla Corte di Appello di Roma. Non rassegnato, decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando principalmente due aspetti: una presunta violazione della legge penale e un vizio nella motivazione della sentenza. In particolare, il ricorrente contestava la valutazione che i giudici di merito avevano fatto della relazione tecnica della polizia scientifica, la quale aveva analizzato il documento contraffatto.
L’Analisi della Cassazione sui Motivi di Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti inammissibili per una duplice ragione. In primo luogo, ha osservato che le argomentazioni del ricorrente non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già esposto e respinto nel giudizio di appello. In pratica, l’imputato si era limitato a riproporre le stesse difese senza muovere una critica specifica e argomentata contro le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello. Questo comportamento rende i motivi di ricorso non specifici, ma solo apparenti, e quindi inidonei a innescare una valutazione nel merito da parte della Cassazione.
Uso di Atto Falso e la Manifesta Infondatezza del Ricorso
In secondo luogo, la Corte ha giudicato il ricorso anche ‘manifestamente infondato’. La motivazione della sentenza d’appello, infatti, non presentava alcun vizio logico o giuridico. I giudici di merito avevano correttamente evidenziato come dalla relazione tecnica emergesse in modo chiaro che il documento era stato realizzato ‘a getto d’inchiostro, su un comune supporto plastico commerciale’. Questa constatazione tecnica era sufficiente per concludere, in modo del tutto ragionevole, che il documento fosse privo delle caratteristiche di sicurezza tipiche degli atti autentici, confermando così la sua natura di falso.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione si fondano su due principi cardine del processo penale. Il primo è il principio di specificità dei motivi di ricorso: non è sufficiente lamentare un’ingiustizia, ma è necessario criticare in modo puntuale e argomentato la decisione che si impugna, dimostrando dove e perché il giudice precedente avrebbe sbagliato. La semplice riproposizione dei motivi d’appello non assolve a questa funzione.
Il secondo principio riguarda i limiti del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Come ribadito citando un autorevole precedente delle Sezioni Unite, il sindacato della Corte è circoscritto a riscontrare l’esistenza di un apparato argomentativo logico, senza poter verificare la rispondenza della motivazione alle risultanze processuali. Nel caso di specie, la motivazione esisteva ed era pienamente logica.
Le Conclusioni
La decisione in esame si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un importante monito per chi intende impugnare una sentenza di condanna: il ricorso in Cassazione deve basarsi su critiche precise alla sentenza impugnata e non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti. Per il reato di uso di atto falso, la prova tecnica della contraffazione, se logicamente valutata dal giudice di merito, costituisce un fondamento solido per una sentenza di condanna, difficilmente scalfibile in sede di legittimità se i motivi di ricorso sono generici o ripetitivi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di quelli già respinti in appello, risultando quindi non specifici, e perché erano anche manifestamente infondati, dato che la sentenza impugnata aveva una motivazione logica e priva di vizi.
Quali erano le prove della falsità del documento?
La prova principale era la relazione tecnica della polizia scientifica, la quale aveva accertato che il documento era stato realizzato con una stampante a getto d’inchiostro su un comune supporto di plastica commerciale, metodi incompatibili con le caratteristiche di sicurezza di un documento autentico.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione nel valutare le prove?
La Corte di Cassazione non ha il compito di rivalutare le prove nel merito. Il suo ruolo è limitato a verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, senza poter controllare se tale motivazione corrisponda effettivamente alle risultanze processuali emerse durante il processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26085 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26085 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di uso di atto falso;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale ed il vizio motivazionale in ordine alla valutazione operata dal giudice sulla relazione tecnica della polizia scientifica espletata sul documento contraffatto, oltre ad essere indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01), è altresì manifestamente infondato, atteso che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; infatti, il Tribunale, a esito della verifica sulla relazione tecnica della polizia scientif ha evidenziato come dalla stessa risultasse che “il documento era stato realizzato a getto d’inchiostro, su un comune supporto plastico commerciale”, per poi ragionevolmente concludere che il documento in parola fosse privo delle caratteristiche di sicurezza proprie dei documenti autentici.
Che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2024.