Uso di Atto Falso: la Cassazione Chiarisce il Momento Consumativo
L’ordinanza n. 28303 del 2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sul reato di uso di atto falso, disciplinato dall’articolo 489 del codice penale. La pronuncia chiarisce in modo definitivo il momento in cui tale delitto si considera perfezionato, con dirette conseguenze sul calcolo dei termini di prescrizione. Questo caso evidenzia come la giurisprudenza consolidi principi fondamentali per distinguere la condotta di falsificazione da quella del successivo utilizzo del documento contraffatto.
I Fatti del Caso
Un imputato veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di uso di atto falso. Egli decideva di ricorrere in Cassazione, basando la sua difesa principalmente su due motivi. In primo luogo, sosteneva che il reato si fosse estinto per prescrizione. A suo dire, il reato si sarebbe dovuto considerare consumato al momento della contraffazione del documento e non al momento del suo effettivo utilizzo. In secondo luogo, contestava il riconoscimento della recidiva e il mancato accoglimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno respinto entrambi i motivi di ricorso, ritenendoli manifestamente infondati e, in parte, meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e correttamente respinte nei gradi di merito.
Le Motivazioni: Uso di Atto Falso e Prescrizione
La parte centrale della motivazione riguarda la corretta individuazione del momento consumativo del reato di uso di atto falso, aspetto cruciale per il calcolo della prescrizione.
Il Momento Consumativo del Reato
La Cassazione ha ribadito, in linea con il suo orientamento consolidato, che il delitto di cui all’art. 489 c.p. è un reato istantaneo che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui l’agente fa uso del documento falso per lo scopo prefissato. Il momento rilevante non è quello della falsificazione, che costituisce un reato diverso e autonomo, ma quello della sua ‘esibizione’ o, più in generale, del suo utilizzo. Di conseguenza, il termine di prescrizione inizia a decorrere non dalla data della contraffazione, ma dal momento in cui il documento viene effettivamente utilizzato.
La Clausola di Sussidiarietà dell’Art. 489 c.p.
Un altro punto fondamentale affrontato dalla Corte riguarda la cosiddetta ‘clausola di sussidiarietà’ prevista dalla norma. L’articolo 489 c.p. punisce l’uso dell’atto falso ‘se il fatto non costituisce un altro delitto’. Il ricorrente sembrava suggerire che la prescrizione del reato di falso materiale impedisse la punibilità anche per l’uso. La Corte ha smontato questa tesi, chiarendo che la clausola di sussidiarietà non opera in casi di ‘concorso non punibile’. In altre parole, il reato di uso di atto falso sussiste e resta punibile anche quando la precedente falsificazione non è più perseguibile (ad esempio, proprio per intervenuta prescrizione), a condizione che l’autore dell’uso sia una persona diversa dall’autore della falsificazione o, se la stessa persona, che la falsificazione non sia già stata giudicata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame conferma un principio giuridico di notevole importanza pratica. Stabilire che il reato di uso di atto falso si consuma con l’esibizione del documento significa posticipare l’inizio della decorrenza della prescrizione. Questo rende più difficile per chi utilizza un documento falso, magari creato molto tempo prima, beneficiare dell’estinzione del reato. La decisione rafforza la tutela della fede pubblica, distinguendo nettamente la responsabilità di chi materialmente crea il falso da quella di chi, successivamente, se ne avvale per trarne un vantaggio, confermando l’autonomia e la piena punibilità di quest’ultima condotta.
Quando si considera commesso il reato di uso di atto falso?
Secondo la Corte di Cassazione, il reato di uso di atto falso si considera commesso (integrato) al momento dell’esibizione del documento stesso, e non al momento della sua precedente contraffazione.
Il reato di uso di atto falso è punibile se il reato di falsificazione è già prescritto?
Sì, il reato di uso di atto falso sussiste e resta punibile anche quando la falsificazione non è più perseguibile per intervenuta prescrizione. La clausola di sussidiarietà dell’art. 489 c.p. non opera in questi casi.
Perché il secondo motivo di ricorso, relativo a recidiva e attenuanti, è stato ritenuto inammissibile?
La Corte ha ritenuto il secondo motivo meramente riproduttivo di profili di censura che erano già stati esaminati e correttamente respinti dal giudice di appello, senza introdurre nuovi ed efficaci argomenti giuridici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28303 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28303 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 489 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione per essersi il reato consumato all’epoca della contraffazione del documento in oggetto, è manifestamente infondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il delitto di uso di atto falso debba dirsi integrato al momento dell’esibizione del documento stesso (ex multis, Sez. 5, n. 30740 del 12/04/2019, COGNOME Rushit, Rv. 276922). Né può accogliersi in questa sede la censura, comunque già correttamente vagliata in appello con adeguata motivazione, relativa alla violazione della clausola di sussidiarietà di cui all’art. 489 c.p., dovendosi infatti ribadire il costante orientamento per cui detta clausola non opera di fronte a casi di concorso non punibile, sicché sussiste il reato di uso di atto falso quando la falsificazione non è punibile per intervenuta prescrizione e l’agente abbia fatto uso dell’atto (ex multis, Sez. 5, n. 10336 del 28/01/2019, Ciulea Dumitru, Rv. 276019);
Ritenuto che il secondo motivo, che deduce vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di appello con corretti argomenti giuridici (cfr. pagg. 3 e 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024