Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10665 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10665 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato NOME COGNOME che ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologn che ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per il reato di cui all’art. 489 cod. pen.
considerato che il primo motivo di ricorso – che la violazione della legge penale, in o all’affermazione della responsabilità dell’imputato – lungi dal muovere effettive cens legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta con asserti un alternativo apprezzamento merito senza dedurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Mu Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01), a fronte di u motivazione congrua e logica (che ha valorizzato, in particolare, la mancata consegna del mezz da sottoporre a revisione a fronte del ricevimento da parte dell’imputato della falsa attesta che essa era stata eseguita);
considerato che il secondo motivo – che lamenta la violazione dell’art. 62 -bis cod. pen. e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche manifestamente infondato poiché la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha cons preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, R 271269 – 01), in particolare valorizzando i precedenti già riportati dall’imputato;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui cons ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cf cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/12/2025.