Uso di Atto Falso: La Consapevolezza si Prova con la Condotta
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sul reato di uso di atto falso, focalizzandosi su come la condotta dell’imputato possa essere decisiva per dimostrare la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un soggetto, ritenendo il suo ricorso inammissibile in quanto volto a una non consentita rivalutazione delle prove già adeguatamente considerate nei gradi di merito.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un uomo per il reato di uso di atto falso. La vicenda ruota attorno a una scrittura privata sottoscritta dall’imputato, con la quale egli dichiarava la legittima provenienza di un motociclo. Tuttavia, tale dichiarazione era generica, priva di dettagli specifici sulla fonte o sull’origine del veicolo. Sia il tribunale di primo grado che la Corte d’Appello di Bologna avevano ritenuto l’imputato colpevole, confermando che tale documento integrava gli estremi del reato contestato.
Il Ricorso in Cassazione e il Vizio di Motivazione
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un vizio di motivazione riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. In altre parole, sosteneva che non fosse stata adeguatamente provata la sua consapevolezza e volontà (dolo) di utilizzare un documento falso. Secondo la difesa, le corti di merito non avrebbero valutato correttamente gli elementi probatori a disposizione.
L’Uso di Atto Falso nella Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che il ricorso non presentava vizi di legittimità, ma mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’operazione preclusa in sede di Cassazione. Il ruolo della Suprema Corte, infatti, è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di riesaminare il merito della vicenda.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio consolidato: la prova del dolo nel reato di uso di atto falso può desumersi da elementi fattuali e dal comportamento tenuto dall’agente. Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva fornito una motivazione congrua e logica, evidenziando come l’imputato avesse firmato di suo pugno una scrittura privata volutamente vaga. L’aver dichiarato la legittima provenienza del mezzo senza specificarne la fonte o fornire alcun dettaglio è stato considerato un comportamento ‘poco limpido’.
Secondo la Cassazione, questa condotta è stata razionalmente interpretata dalla Corte d’Appello come un chiaro indicatore della consapevolezza dell’imputato riguardo alla natura contraffatta del documento. In sostanza, chi è in buona fede e non ha nulla da nascondere non avrebbe motivo di redigere una dichiarazione così generica. Di conseguenza, il dolo è stato ritenuto pienamente integrato.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Suprema Corte ribadisce due concetti fondamentali. Primo, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. Secondo, nel reato di uso di atto falso, l’elemento psicologico del dolo può essere provato anche attraverso un’analisi logica del comportamento dell’imputato. Una condotta evasiva o poco trasparente, come la sottoscrizione di documenti generici, può essere un elemento sufficiente per dimostrare la consapevolezza della falsità dell’atto. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come nel caso di specie, non contesta la corretta applicazione della legge ma mira a ottenere una nuova valutazione delle prove già esaminate nei precedenti gradi di giudizio, a fronte di una motivazione logica e coerente della corte inferiore.
Come si può dimostrare il dolo nel reato di uso di atto falso?
Secondo la Corte, il dolo (la coscienza e volontà di commettere il reato) può essere desunto dal comportamento dell’imputato. Sottoscrivere una dichiarazione vaga e priva di dettagli sulla provenienza di un bene è stato ritenuto un comportamento ‘poco limpido’, sufficiente a dimostrare la consapevolezza della natura illecita del documento.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36772 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36772 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DAL FIUME NOME NOME NOME FORLIMPOPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza di primo grado;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di uso di atto falso – è inammissibile in quanto volto ad ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi probatori a fronte della congrua motivazione fornita dalla Corte territoriale (cfr. ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01), la quale ha ritenuto pienamente integrato il dolo del reato in considerazione del fatto che l’imputato ha sottoscritto di suo pugno una scrittura privata, in cui dichiarava la legittima provenienza del mezzo senza specificarne la fonte o fornire dettagli sulla provenienza del motociclo; dal che, razionalmente la Corte d’appello ha ritenuto che il ricorrente abbia tenuto una condotta poco limpida, confermando con ciò la consapevolezza della natura contraffatta del documento (si veda, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugNOME);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a ì mende.
Così deciso 1’8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore