Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4774 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4774 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FRANCAVILLA FONTANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE DI APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 27 gennaio 2025 dalla Corte di appello di Lecce, che ha parzialmente riformato – limitatamente al trattamento sanzionatorio – la sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 489 cod. pen., così diversamente
qualificando l’originaria imputazione di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative.
Dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, risulta che, il 3 marz 2021, i Carabinieri di Francavilla Fontana avevano fermato l’COGNOME mentre era alla guida di una Volkswagen Golf. Alla richiesta dei documenti, l’imputato aveva dichiarato di non avere con sé la patente di guida. Qualche giorno dopo, il 7 marzo, l’COGNOME si era presentato presso la Stazione dei Carabinieri, esibendo la patente n. NUMERO_DOCUMENTO, sulla quale era applicato un bollino adesivo che attestava il rinnovo del titolo con validità fino al 29 giugno 2021. All’esito degli accertam svolti dai militari, quel bollino era risultato falso: la patente non risultava rinnov dopo il 29 giugno 2011 e, anzi, era stata revocata con provvedimento del 2 settembre 2010, accompagnato dall’invito a restituire il documento. L’COGNOME, però, non aveva mai restituito la patente, ne aveva denunciato falsamente lo smarrimento e aveva continuato a utilizzarla, corredata da bollino contraffatto per simularne il rinnovo.
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 521 e 604 cod. proc. pen. e 482 cod. pen.
Il ricorrente sostiene che i giudici di merito avrebbero erroneamente condannato l’imputato per il reato di uso di atto falso ex art. 489 cod. pen., anziché per la condotta di contraffazione originariamente contestata ai sensi degli artt. 477 e 482 cod. pen., senza che fosse previamente assicurato all’imputato un effettivo contraddittorio sulla diversa imputazione. In simili circostanze, il giudice avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art 521, comma 2, cod. proc. pen., anziché procedere direttamente alla condanna per un titolo di reato autonomo e mai formalmente contestato.
2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 468 cod. proc. pen.
Il ricorrente contesta la decisione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto infondata la doglianza dell’appellante diretta a censurare il provvedimento del giudice di primo grado che aveva respinto la richiesta di assumere una prova contraria, erroneamente qualificata dal sostituto processuale del difensore di fiducia come istanza ex art. 507 cod. proc. pen.
Il ricorrente sostiene che la Corte di appello non avrebbe considerato che la richiesta doveva essere valutata alla luce dell’art. 468, comma 4, cod. proc. pen., che consente alla parte di articolare prova contraria sulle circostanze oggetto delle
deposizioni avverse, indipendentemente dal termine di decadenza e dalle formalità previste per la prova diretta. L’interpretazione «restrittiva» della Corte territoria avrebbe «determinato una compressione del diritto di difesa, in quanto la facoltà di dedurre testimoni a prova contraria costituisce espressione essenziale del principio del contraddittorio e non può essere subordinata a formalismi che ne vanifichino la funzione».
2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 110 e 125 cod. proc. pen. e 157, 477 e 482 cod. pen.
Rappresenta che, «con l’atto di appello, era stato dedotto che l’COGNOME aveva concorso nella contraffazione, avendo il bollino di rinnovo, il numero della sua patente ed anche il periodo di validità, non essendo ipotizzabile la presenza sul mercato illecito di documenti validi per tutte le patenti, essendo palese che lo stesso abbia quantomeno commissionato ad ignoti la creazione dell’attestazione di rinnovo falsa, così concorrendo nella contraffazione che si sarebbe consumata alla data ultima dell’anno 2011 data di scadenza della patente».
Sostiene che la Corte territoriale non avrebbe rilevato l’estinzione del reato per prescrizione, proprio perché avrebbe erroneamente ritenuto che il reato si fosse consumato nel 2021, all’atto dell’esibizione della patente falsificata, quando invece l’COGNOME aveva sicuramente concorso nella contraffazione e nella consumazione del reato previsto dagli artt. 482 e 477 cod. pen. Il momento consumativo del reato, pertanto, avrebbe dovuto essere individuato nella data di formazione del documento falso – ossia nel 2011, in coincidenza con la scadenza del titolo originario – e non in quello dell’uso di esso nel 2021.
2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 99, 62-bis e 69 cod. pen.
Contesta l’applicazione della recidiva, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe confermato l’aggravante, limitandosi a richiamare genericamente la “spiccata propensione a delinquere” dell’imputato, senza svolgere alcuna verifica concreta circa la rilevanza effettiva delle precedenti condanne ai fini di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale.
Il ricorrente, inoltre, lamenta il fatto che la Corte di appello non avrebbe rilevato che l’imputato «non fosse precedentemente mai stato dichiarato recidivo», né che le condanne richiamate nella sentenza risulterebbero estinte per esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale.
2.5. Con un quinto motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale, sul punto, si sarebbe limitata a richiamare la presunta
“personalità negativa” dell’imputato, senza svolgere alcuna valutazione concreta degli elementi favorevoli indicati nei motivi di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
I giudici di merito, riqualificando l’originaria imputazione, non hanno violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Deve essere ricordato che, «in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051; Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, COGNOME, Rv. 257782; Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, COGNOME, Rv. 284846).
Ebbene, nel caso in esame, non vi è stata una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, atteso che, nell’originaria imputazione, erano indicati tutti gli elementi di fatto utili a integrare il reato di all’art. 489 cod. pen.: nell’imputazione, invero, era specificamente descritto il fatt che l’imputato avesse fatto uso dell’atto falso, «esibendolo agli agenti di polizia giudiziaria della Stazione Carabinieri di Francavilla Fontana, che procedevano al controllo su strada nel mentre era alla guida dell’autovettura Volkswagen Golf con targa prova TARGA_VEICOLO».
L’imputato, pertanto, era stato messo in condizione di difendersi, essendo consapevole del fatto concreto che gli veniva contestato.
La decisione dei giudici di merito si pone in linea anche con la giurisprudenza di legittimità formatasi con specifico riferimento agli artt. 482 e 489 cod. pen., secondo la quale «non sussiste difetto di correlazione tra la sentenza e l’accusa contestata nel caso in cui l’imputato, al quale sia stata originariamente contestata la falsificazione materiale del documento, venga invece condannato per uso di atto falso. Ciò in quanto l’art. 489 cod. pen. prevede una condotta, quella di uso, che
delle condotte di falsificazione costituisce una progressione criminosa, essendo punibile autonomamente solo se commessa da chi non abbia partecipato alla falsificazione o comunque per la falsificazione non sia punibile. Sicchè al contraffattore viene contestata solo la contraffazione, anche quando abbia fatto pure uso del documento contraffatto; ma ciò non esclude che l’uso rimanga comunque contestato in fatto, quale elemento concreto della vicenda criminosa» (Sez. 5, n. 42649 del 14/10/2004, COGNOME, Rv. 230265; Sez. 6, n. 3893 del 14/10/1981, COGNOME, Rv. 153220).
Non vi è stata violazione, neppure, del principio del contraddittorio.
Al riguardo, va ricordato che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di merito non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, essendo consentito all’imputato di contestarla con i successivi gradi di giudizio (cfr. Sez. 6 n. 422 del 19/11/2019, Calvanese, Rv. 278093).
Ebbene, nel caso in esame, la riqualificazione è stata operata in primo grado e, dunque, l’imputato ha avuto ben due gradi di giudizio per contestarla.
1.2. Il secondo motivo è inammissibile.
Esso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.
Va evidenziato che la Corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo di gravame e rigettato la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, per ascoltare i testi a prova contraria, non perché abbia considerato determinante il fatto che il sostituto del difensore di fiducia avesse avanzato la richiesta istruttor ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., ma perché ha ritenuto del tutto irrilevante l’escussione dei testi in questione, atteso «che COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di colleghi dell’COGNOME, avrebbero dovuto riferire in ordine possesso della patente almeno dal 2020, così non adducendo alcun elemento favorevole all’imputato e non negando la condotta di detenzione ai fini dell’utilizzo di atto falso posta in essere il 7 marzo 2021».
Il ricorrente non si confronta effettivamente con tale motivazione, continuando a non spiegare la rilevanza ai fini decisori dell’escussione dei testi in questione.
Al riguardo, va ribadito che anche la prova contraria, al pari di quella diretta, deve avere a oggetto fatti rilevanti ai fini dell’imputazione e non può tradursi in un diritto incondizionato volto a ottenere l’ammissione di una prova
manifestatamente superflua o vertente su fatti estranei a quelli contestati (cfr. Sez. 5, n. 55829 del 08/10/2018, COGNOME, Rv. 274623, in motivazione; Sez. 4, n. 35718 del 29/05/2024, COGNOME, Rv. 286928).
1.3. Il terzo motivo è infondato.
Invero, anche se si ritenesse che l’imputato avesse concorso nel delitto di falsità materiale, da doversi ritenere oramai prescritto, nondimeno rimarrebbe la responsabilità dell’COGNOME per l’uso dell’atto falso. La clausola di sussidiariet prevista dall’art. 489 cod. pen. (uso di atto falso), infatti, «non si applica quand l’agente non abbia concorso nella falsità (nella specie contraffazione della patente di guida integrante il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p.) ovvero non si tratt concorso punibile, sicché sussiste il reato di uso di atto falso quando la falsificazione non è punibile per intervenuta prescrizione e l’agente abbia fatto uso dell’atto» (Sez. 5, n. 10336 del 28/01/2019, Ciulea, Rv. 276019). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la clausola di sussidiarietà prevista dall’art. 489 cod. pen. deve essere interpretata nel senso per cui la stessa operi solo nel caso della concreta punibilità del concorso dell’utilizzatore nella contraffazione (cfr. Sez. 5, n. 42907 del 08/07/2014, COGNOME, Rv. 260680; Sez. 5, n. 41666 del 16/07/2014, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 262113).
1.4. Il quarto motivo è infondato.
La Corte di appello, sulla recidiva, ha reso una motivazione che risulta assolutamente in linea con l’obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, COGNOME, Rv. 251690. In particolare, ha posto in rilievo come risultasse dimostrata la maggiore propensione a delinquere e pericolosità sociale dell’imputato.
Quanto alla censura relativa alla mancanza di una precedente sentenza che avesse dichiarato la recidiva, va rilevato che, «in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficient che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice» (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878).
Quanto all’esito positivo dell’affidamento ai servizi sociali, va rilevato che, da casellario giudiziale in atti, con riferimento ai reati di truffa e sostituzion persona, non risulta alcun esito positivo dell’affidamento in prova.
1.5. Il quinto motivo è inammissibile.
Per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017,
Pettinelli, Rv. 271269), invero, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata).
Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 20 novembre 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente