Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10255 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10255 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AUGUSTA il 26/02/1977
avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letto il ricorso;
rilevato che:
il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato, in sede di rinvio, reato di cui all’art. 489 cod. pen. per avere, senza essere concorso nella f fatto uso di un atto falso consistente in un inesistente provvedime giurisdizionale;
con l’impugnazione (nella quale risultano rubricati sia il vizio di violazio legge che quello di motivazione manifestamente illogica) viene contestata ricostruzione della sentenza impugnata che, a dire del ricorrente, avre ritenutoti~n.., a carico di COGNOME, la condotta di concorso nella formaz dell’atto falso, a fronte di una contestazione limitata al suo uso;
ritenuto che:
trattasi di censure inammissibili, tenuto conto dei costanti orientamenti questa Corte in punto di limiti del sindacato di legittimità;
rileva, in particolare, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., 280601 con la quale è stato enunciato il principio per cui «in tema di giudizi cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli eleme fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indica ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacit esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito».
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi d motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistent affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre divers conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze c “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differe sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della probatoria del singolo elemento»;
in tal senso vanno ricondotte quelle (sintetiche) censure con le quali è s contestato che il documento di cui all’imputazione possa essere considera falso, stante la sua inidoneità a «trarre in inganno chicchessia»;
non diversamente deve ritenersi con riguardo alla censura secondo cui i giudici di merito avrebbero ascritto all’imputato di avere concorso nella formazione dell’atto falso, atteso che (pagg. 5 e 6) la sentenza chiarisce in termini ineccepibili che COGNOME ha «utilizzato» l’atto falso e che lo stesso «presentava tutti i crismi dell’atto originale» e, dunque, era in grado, contrariamente a quanto reiteratamente sostenuto anche in questa sede di legittimità dal ricorrente, di ingannare i destinatari della relativa produzione;
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/01/2025