Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12981 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12981 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 30/04/1996
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di uso di atte , . also di cui all’art. 489 in relazione agli artt. 477, 482 cod. pen.
Considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’accertamento della penale responsabilità dell’imputato non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché cosi:Luito da mere doglianze in punto di fatto. Esula, infatti, dai poteri della Cc ,r1.e di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondament) iella decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, s; anza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una divera, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. li, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 1.; del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260).
La motivazione della sentenza impugnata, nel caso di specie, non pres enta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., in quanto il giudice di merito ha esplicitato le ragioni d el suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici.
Con riferimento al primo motivo, è stata sottolineata l’irrilevanza del falt che il ricorrente era semplicemente depositario/custode della documenta,:ione contraffatta. Ai fini della configurazione dell’elemento oggettivo del reato contestato, infatti, si richiede semplicemente il fare uso dei documenti contrai Fatti, concetto che include un qualsiasi tipo di condotta consistente nella ccn :reta utilizzazione della suddetta documentazione che, nel caso di specie, è C0115 stita nell’ esibizione della stessa alle forze dell’ordine. Risulta perfettamente configurato anche l’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, dal momenti) che il fatto che il ricorrente ha volontariamente mostrato i documenti su richiesta degli agenti non elide in alcun modo il dolo richiesto, potendosi inoltre anche r1:1 nere che l’imputato, cittadino bulgaro, fosse consapevole della falsità della documentazione, essendo la stessa redatta promiscuamente con caratteri c rillici e nazionali.
Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo di gravame, con cui il ricor . – ente lamenta violazione di legge e relativo vizio di motivazione riguardo la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., risulta reiterativo nonché manifestamente infondato non confrontandosi con il cor nuto della sentenza impugnata immune da vizi che ha specificato che Veci getto materiale del delitto, ovvero un certificato di revisione, e la funzione di garenzia della sicurezza della circolazione che esso assume, impediscono di consid arare particolarmente tenue la lesione al bene giuridico protetto dalla norma, es.endo
la specifica condotta tenuta dall’imputato del tutto neutra in termini di magclit: re o minore impatto sullo stesso.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c: :n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sorr n . a di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il Co iglière e ensore
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Il Presidente
Così deciso il 12 marzo 2025