Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12368 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12368 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVERSA il 18/02/1959
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronunzia del Tribunale di Frosinone del 20.10.2023 che, esclusa la contestata aggravante e riconosciute le circostanze attenuanti generich condannava NOME COGNOME alla pena ritenuta di giustizia per il reato di all’art.497 bis cod. pen., di uso di atto falso (carta di identità riport generalità di altro soggetto e la effigie dell’imputato) presso l’ufficio post Casamari per aprire un conto corrente.
*
Contro l’anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME affidato a tre motivi sintetizzat sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 n primo motivo di ricorso lamenta vizio di erronea applicazione di legge, deducendo nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagi preliminari, di cui all’art. 415 bis cod. pen., nei confronti del difensore di fi già nominato in data 28/06/2017, in epoca antecedente alla notifica dell’atto difensore nominato d’ufficio avvenuta in data 20/07/2018.
2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di erronea di applicazione d legge, in punto di elementi costitutivi del reato e, in particolare, del specifico, deducendo di avere portato all’ufficio postale di Casamari p l’apertura di un conto corrente, un plico chiuso, predisposto dal consulen finanziario, NOME COGNOME cui aveva consegnato i propri documenti ed il codice fiscale, dove fare accreditare l’importo di un finanziamento, ignorando d produrre documenti di identità falsi, circostanza appresa dall’addetto postale.
2.3 n terzo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali in punto d trattamento sanzionatorio e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deducendo che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della minore gravità del fatto, dell’assenza di condotte analoghe, del stato di incensuratezza e della mancanza di profili di particolare pericolos sociale per contenere la pena nei minimi edittali.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare e il Procuratore Generale concluso come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
In via preliminare, occorre rilevare come i motivi proposti si caratterizzino per la loro oggettiva reiteratività, attesa la totale sovrapponibilità argomentazioni proposte in questa sede con i motivi di appello, in mancanza evidente di un confronto con la motivazione del Giudice di appello, resa in senso conforme al giudice di primo grado.
Deve essere, quindi, ribadito il principio di diritto affermato da questa Cor secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stes
motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia pe l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicament motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli motivi prospettati con l’appello, e motivatamente respinti in secondo grado, no si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv 276970-01).
3. Inoltre, per quanto concerne le censure mosse alla struttur motivazionale della pronuncia impugnata, va evidenziato che dalla stessa si evince chiaramente come la Corte di appello abbia puntualmente esaminato le doglianze difensive proposte con l’appello, con una motivazione solo in parte per relationem, peraltro legittima quando – come nel caso di specie – risulta che i giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni de provvedimento di riferimento e le ha ritenute coerenti con la propria decision (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, COGNOME, Rv. 274252-01; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, COGNOME, Rv. 270398 -01; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, COGNOME, Rv. 261839-01; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248-01; Sez. U, n. 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 -01).
Dunque, la Corte di appello non solo ha adottato una decisione conforme al giudice di primo grado, ma ha anche concordato nell’analisi e nella valutazion dei risultati probatori posti a fondamento della stessa. La sentenza di appell salda, dunque, con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, atteso che i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite anche nella pronuncia di primo grado e ampiamente reiterate in questa sede (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, COGNOME, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229-01). Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell’iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un’anali approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esa dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente
i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitament disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 de 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841-01).
3.1 Il primo motivo di ricorso, oltre che reiterativo, è anche manifestament infondato.
La Corte di appello ha specificamente motivato sul punto, in modo immune da qualsiasi illogicità, evidenziando che, nel presente procedimento, la notifi dell’avviso di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen. veniva fatta al difens ufficio, in data 20/07/2018, e che la nomina del difensore di fiducia e successiva, in quanto effettuata solo contestualmente alla notifica del decreto citazione a giudizio all’imputato e al difensore di ufficio, ossia in data 4.10. ritenendo irrilevante la nomina del difensore di fiducia contenuta nel verbale identificazione del 28.06.2017 in quanto relativa ad altro e diverso procediment penale.
Invero, ritiene il Collegio che il pubblico ministero, correttamente, in assen di nomina di difensore di fiducia, ha nominato al Gentile un difensore di uffic nei confronti del quale veniva eseguita la notifica dell’avviso di conclusione de indagini preliminari.
Questa Corte, esaminando la questione della natura della nullità della richiesta di rinvio a giudizio o della citazione diretta a giudizio ai dell’art.552, comma 2, cod. proc. pen., ha già avuto modo di affermare che la nullità del decreto di citazione a giudizio per l’omessa notifica dell’avvis conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia è a regi intermedio e, pertanto, deve essere eccepita prima della deliberazione dell sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 45581 del 24/10/2013, F. Rv. 257807). Quanto alla manifesta infondatezza della questione dedotta soltanto in sede di udienza di discussione, la Corte ne ha sottolineato la preclusione in appello quanto l’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminar determina una nullità a regime intermedio della richiesta di citazione a giudiz sanata a norma dell’art. 183 e 184 cod. proc. pen. se la parte interessata ha accettato gli effetti dell’atto e si è avvalsa delle facoltà cui l’atto è predisp
Invero, sebbene l’eccezione sia stata sollevata prima della deliberazione della sentenza di primo grado, correttamente è stata ritenuta sanata in quant tardiva oltre che per assenza di concreto pregiudizio subito all’esercizio del dir di difesa anche per mancata indicazione del pregiudizio subito, in quanto l’imputato, nel giudizio di primo grado, è sempre stato assistito da difensore
.<
fiducia, che ha partecipato al giudizio a mezzo di un proprio delegato, limitando a chiedere e ottenere una serie di rinvii, poi sostituito da difensore nominat ufficio a seguito della rinuncia al mandato difensivo, per poi nominare nuovo difensore di fiducia, che, all'esito della istruttoria dibattimentale, solo in discussione, sollevava l'eccezione in esame.
3.2 Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di appello, confrontandosi con il motivo, si è soffermata sull'elemento soggettivo del reato, spiegando che nessun dubbio sussiste sull piena consapevolezza del possesso di un falso documento di identità su cui era apposta l'effigie del ricorrente, rilevando che la tesi contraria, che si fon affermazioni "illogiche ed inverosimili" dello stesso imputato, che per ottenere finanziamento si sarebbe rivolto ad un non meglio precisato ufficio dell'Isola d Liri che lo avrebbe indirizzato, senza alcuna spiegazione, all'ufficio postal altro paese (Casamari), per ottenere l'apertura di un conto corrente, è rima priva di riscontro nonché smentita dalle risultanze processuali, quali testimonianza dell'addetto all'ufficio postale, che non menziona la circostan della ricezione di un plico dal ricorrente, che si era presentato allo sportell per ottenere un finanziamento bensì per aprire un conto corrente.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, «integra il delitto di cu all'art. 497-bis cod. pen. il mero possesso di un documento falso valido per l'espatrio o la materiale falsificazione dello stesso, recante la foto del posse con false generalità, indipendentemente dall'uso che il soggetto agente intend farne, in quanto l'aver circoscritto l'oggetto materiale del reato ai sud documenti trova la sua giustificazione nella ritenuta maggiore pericolosità del condotte che li riguardano e non nella intenzione di punire soltanto le condotte effettiva agevolazione all'espatrio o all'ingresso» (Sez. 5, n. 40272 11/07/2016, COGNOME, Rv. 267791 – 01; Sez. 5, n. 15833 del 27/01/2010, Marku, n.m.; Sez. 5, Sentenza n. 21003 del 22/02/2024, Rv. 287017 – 01).
3.3 II terzo motivo sul trattamento sanzionatorio non è consentito in sede d legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legitti qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che ha ritenuto la pe inflitta corrispondente al minimo edittale e che, atteso il perdurante sta incensuratezza, ha concesso il beneficio della non menzione della condanna, essendo quello della sospensione condizionale già concesso.
Quanto GLYPH alle GLYPH circostanze GLYPH attenuanti GLYPH generiche GLYPH le GLYPH censure GLYPH sono incomprensibili, atteso che tali attenuanti sono state riconosciute fin dal pri grado del giudizio.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20/02/2025.